L.R. Molise 24/2004
Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Molise il riconoscimento e l’accreditamento dei gruppi d’interesse presso il Consiglio regionale, con relativo registro, requisiti di iscrizione, modalità di interlocuzione con commissioni e uffici, accesso ai lavori consiliari e sanzioni in caso di comportamenti scorretti. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Trasparenza dei rapporti tra Consiglio regionale del Molise e gruppi d'interesse
Trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale del Molise
La legge disciplina i rapporti tra Consiglio regionale e gruppi d’interesse molisani, per favorire trasparenza, accesso, partecipazione e supporto ai consiglieri regionali nello svolgimento del mandato. La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Regione Molise e riguarda il funzionamento del registro dei gruppi accreditati, le modalità di interlocuzione e le sanzioni.
Finalità e ambito della disciplina
Il Consiglio regionale riconosce i gruppi d’interesse presenti nella società molisana e ne valorizza il ruolo in funzione dei principi di trasparenza dell’attività politica e amministrativa, di pluralismo economico, sociale e culturale e di maggiore partecipazione. Può recepire le richieste dei gruppi d’interesse solo se compatibili con gli interessi della collettività.
Accreditamento e registro dei gruppi d’interesse
I gruppi d’interesse molisani possono chiedere l’accreditamento presso il Consiglio regionale mediante iscrizione in un apposito registro istituito dalla legge. Sono considerate comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.
Il registro è organizzato per settori e la sua gestione è disciplinata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per quanto non previsto dalla legge.
Possono accedere al registro i gruppi organizzati in:
- associazioni o fondazioni, anche non riconosciute;
- comitati con finalità temporanee.
Requisiti e documentazione per l’iscrizione
Per l’iscrizione nel registro i gruppi devono presentare domanda e produrre:
- atto costitutivo;
- statuto;
- deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.
L’iscrizione è ammessa solo per gruppi:
- con organizzazione interna improntata al principio democratico;
- portatori di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico;
- costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta.
Le richieste di iscrizione sono disposte entro il trimestre successivo alla domanda.
Verifiche successive e cancellazione dal registro
Dopo l’iscrizione, possono essere svolti controlli successivi secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza. Se emerge la mancanza di uno o più requisiti previsti dalla legge, l’Ufficio di presidenza comunica l’esito ai soggetti interessati e può disporre la cancellazione dal registro.
L’Ufficio di presidenza stabilisce anche le modalità per la verifica periodica della persistenza dei requisiti di iscrizione.
Modalità di tutela dell’interesse e interlocuzione con il Consiglio
I gruppi iscritti possono rappresentare e perseguire presso il Consiglio regionale interessi coerenti con le proprie finalità.
Le richieste possono riguardare:
- atti già proposti all’esame del Consiglio;
- atti da proporre all’esame del Consiglio.
Nel caso di atti già proposti, i rappresentanti dei gruppi possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell’istruttoria. Nel caso di atti da proporre, le richieste formali e la documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale.
Accesso ai locali, alle commissioni e agli uffici del Consiglio
I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio regionale. Possono inoltre seguire per via telematica le sedute delle commissioni consiliari di loro specifico interesse, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio.
Possono anche accedere agli uffici del Consiglio per ottenere informazioni e chiarimenti tecnici sugli atti di loro interesse o sull’organizzazione procedurale dei lavori consiliari, nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e con modalità idonee a garantire completezza e tempestività dell’informazione.
Resta fermo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio in materia di partecipazione, dovere di informazione, poteri delle commissioni sulle consultazioni, soggetti consultabili e relative modalità.
Regole di comportamento e sanzioni
Gli atti formali dei gruppi accreditati e i comportamenti dei loro rappresentanti devono essere coerenti con il ruolo e le funzioni attribuiti dallo Statuto al Consiglio regionale e ai suoi membri. È vietato esercitare pressioni sui consiglieri regionali o sulle rispettive organizzazioni tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
I consiglieri devono comunicare all’Ufficio di presidenza i fatti che possano integrare violazioni delle norme di comportamento. L’Ufficio, verificata la violazione, può applicare, in rapporto alla gravità:
- richiamo formale;
- sospensione temporanea;
- revoca dell’iscrizione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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