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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33489/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di compravendita di macchine agricole conclusi tra una società acquirente e una ditta individuale venditrice. La società acquirente aveva agito per la risoluzione dei contratti, deducendo inadempimento del venditore, difformità e gravi carenze manutentive dei macchinari, con domanda risarcitoria; il venditore aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento del prezzo. Nelle more, il venditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratore della società acquirente, fondandosi su una scrittura privata denominata "dichiarazione di riconoscimento di responsabilità personale", interpretata come assunzione di garanzia fideiussoria del pagamento del prezzo. Il tribunale aveva respinto le domande dell'acquirente, accolto la riconvenzionale e confermato l'ingiunzione; la corte d'appello aveva rigettato gli appelli. In cassazione l'ingiunto ha dedotto: 1) omesso esame del motivo di appello sulla natura della dichiarazione e motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 1324, 1362, 1366, 1367, 1370, 1937 e 2325 c.c., sostenendo che la dichiarazione fosse stata sottoscritta solo quale rappresentante della società, che i criteri ermeneutici non sarebbero applicabili agli atti unilaterali, che mancasse una volontà personale e inequivoca di prestare fideiussione, che il richiamo ai pagamenti fosse indeterminato e che la disciplina delle clausole aggiunte ai moduli portasse a diversa conclusione; 3) violazione degli artt. 1490, 1491, 1492, 1493 c.c. e delle regole probatorie, lamentando che la corte avesse omesso di esaminare prove e CTU in tema di vizi dei macchinari e di mancata risoluzione della vendita del bene oggetto della pretesa garantita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato improcedibile il controricorso per tardivo deposito oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., con conseguente mancata pronuncia sulle spese di legittimità. Nel merito ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la doglianza, pur formalmente formulata come omesso esame di un motivo di appello, si risolveva in una critica alla motivazione e non evidenziava un vizio di motivazione nei limiti del "minimo costituzionale"; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'interpretazione della dichiarazione come assunzione personale di garanzia era corretta, coerente con la funzione dell'atto e con i criteri ermeneutici che possono operare anche per gli atti unilaterali, e che la volontà fideiussoria non richiede formule sacramentali ma deve risultare inequivoca; ha inoltre reputato inammissibili le censure sul destinatario dell'impegno, sulla pretesa fideiussione omnibus e sull'art. 1342 c.c. perché generiche o dirette a rivalutare il merito. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la mancata impugnazione da parte della società della statuizione di rigetto della domanda di risoluzione precludeva al garante di dolersi della mancata risoluzione del contratto, e perché la censura richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in cassazione. È stato anche disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione; il vizio di motivazione è sindacabile solo entro il "minimo costituzionale"

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso depositato oltre venti giorni dalla notificazione è improcedibile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso

  • art. 1324 c.c.

    i principi sull'interpretazione del contratto possono applicarsi, nei limiti compatibili, anche agli atti unilaterali

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione deve partire dal senso letterale ma non può arrestarsi ad esso quando il testo sia incoerente con indici esterni della volontà

  • art. 1363 c.c.

    il significato va ricostruito nel contesto dell'intero regolamento negoziale

  • art. 1366 c.c.

    l'interpretazione deve essere condotta secondo buona fede e senza letture cavillose

  • art. 1367 c.c.

    canone conservativo utilizzabile anche per atti unilaterali, se compatibile

  • art. 1370 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della causa

  • art. 1936 c.c.

    la fideiussione è ricondotta alla sua configurazione tipica di contratto

  • art. 1937 c.c.

    la volontà di obbligarsi come fideiussore deve essere espressa in modo inequivoco, ma non richiede formule sacramentali né necessariamente prova scritta

  • art. 2325 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere responsabilità personale; la Corte nega che impedisca l'attribuzione personale dell'impegno quando ciò risulti dalla dichiarazione

  • art. 1342 c.c.

    la censura sull'uso di moduli/prestampati è stata ritenuta oscura e comunque non idonea a scalfire l'interpretazione accolta

  • art. 1490 c.c.

    richiamato in tema di garanzia per vizi nella vendita di cose mobili

  • art. 1491 c.c.

    richiamato in tema di esclusione della garanzia per vizi conosciuti o riconoscibili

  • art. 1492 c.c.

    richiamato in tema di azioni edilizie e risoluzione per vizi

  • art. 1493 c.c.

    richiamato in tema di effetti della risoluzione della vendita per vizi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per l'onere della prova sui vizi e sulla denuncia

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la decisione fondata sulle allegazioni di controparte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è consentita una mera critica alla sufficienza o alla condivisibilità della motivazione.
  • L'interpretazione del negozio giuridico deve muovere dal dato letterale, ma non può arrestarsi ad esso quando il testo sia incoerente con il contesto complessivo, la causa concreta e gli indici esterni della volontà negoziale; il canone della conservazione può operare anche rispetto agli atti unilaterali, se compatibile.
  • La fideiussione richiede una volontà espressa e inequivoca di obbligarsi come garante, ma tale volontà non necessita di formule sacramentali né di forma speciale oltre quella eventualmente richiesta dalla legge; può essere desunta dal complesso della dichiarazione e dalle circostanze del caso.
  • Quando il giudice di merito attribuisce a una dichiarazione una funzione pratica coerente con l'assetto economico dell'operazione, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del fatto o del testo, ma deve denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici effettivamente disattesi.
  • La riunione di procedimenti non elimina l'autonomia delle singole cause: ciascun capo di decisione conserva la propria autonomia e una parte può dolersi in cassazione solo delle statuizioni che la riguardano e che siano state effettivamente impugnate o siano impugnabili in relazione alla sua posizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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