Parere del Garante n. 581 del 07/12/2023
Parere al MEF su due schemi di decreti concernenti la modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria - 7 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina congiuntamente due schemi di decreto del MEF, di concerto con Salute e PA, relativi alle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera sanitaria: quelli contenuti nelle fatture per prestazioni sanitarie e quelli relativi ai corrispettivi giornalieri. Il parere è favorevole, perché gli schemi risultano coerenti con il GDPR e con il Codice privacy, prevedendo misure di sicurezza e un uso limitato ai soli dati indispensabili per finalità fiscali e di controllo, con esclusione dei dati relativi alla salute.
Parere favorevole su due schemi di decreto MEF sull’utilizzo dei dati fiscali di fatture sanitarie e corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria
Parere favorevole del Garante su due schemi di decreto MEF relativi ai dati del Sistema Tessera sanitaria
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole su due schemi di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, volti a disciplinare l’utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera sanitaria. Il parere riguarda, rispettivamente, i dati fiscali contenuti nelle fatture relative a prestazioni sanitarie e i dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, nonché le norme settoriali che prevedono la trasmissione dei dati al Sistema TS e la successiva disciplina ministeriale sentito il Garante. In particolare, vengono in rilievo:
- l’art. 10-bis del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136;
- l’art. 2, comma 6-quater, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- l’art. 50 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326;
- l’art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Gli schemi devono essere definiti nel rispetto dei principi del GDPR, con particolare attenzione agli artt. 9 e 32, e dell’art. 2-sexies del Codice.
Oggetto dei due schemi esaminati
I due schemi sono stati trasmessi al Garante con note del 30 maggio 2023 e del 10 novembre 2023. Entrambi disciplinano:
- i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS;
- i limiti, anche temporali, del trattamento;
- i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili;
- le misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Il primo schema riguarda l’utilizzo dei dati delle fatture sanitarie; il secondo riguarda l’utilizzo dei dati dei corrispettivi trasmessi giornalmente al Sistema TS.
Contenuto sostanziale delle previsioni
Il Garante evidenzia che i due schemi, in modo sostanzialmente analogo, prevedono l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS per finalità tributarie. Tali dati sono utilizzati per:
- assistenza ai contribuenti;
- controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali;
- elaborazione per attività di analisi del rischio;
- controllo automatizzato e puntuale.
Per le fatture sanitarie, l’acquisizione riguarda i dati fiscali contenuti nelle fatture, inclusi i dati relativi a operazioni per le quali è stata manifestata opposizione e quelli relativi all’aliquota o alla natura IVA, ma con esclusione della descrizione della prestazione e del codice fiscale dell’assistito. Per i corrispettivi, vengono trattati i dati fiscali trasmessi giornalmente, inclusi quelli relativi all’aliquota o alla natura IVA, ma con esclusione del codice fiscale del cliente.
Limiti di utilizzo e salvaguardie
Il parere sottolinea che restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dagli artt. 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dagli artt. 51 e seguenti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali norme consentono all’amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali relativi a singole operazioni trasmessi al Sistema TS.
Gli schemi prevedono inoltre che i dati possano essere resi disponibili dall’Agenzia delle entrate anche alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le rispettive finalità istituzionali.
Conservazione dei dati e utilizzo aggregato per finalità statistiche e di monitoraggio
È previsto che i dati fiscali siano conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.
In parallelo, gli schemi disciplinano anche l’utilizzo in forma aggregata dei dati trasmessi al Sistema TS per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva, affidato alla Ragioneria generale dello Stato presso il MEF e alle direzioni generali competenti del Ministero della salute.
Valutazioni del Garante
Il Garante ritiene le versioni esaminate conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, osserva che esse danno attuazione al principio di privacy by design e by default di cui all’art. 25 GDPR, individuando misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali degli interessati.
L’Autorità valorizza soprattutto il fatto che l’utilizzo ai fini fiscali sia limitato ai soli dati effettivamente indispensabili per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, con esclusione dei dati relativi alla salute. Il trattamento viene quindi ritenuto rispettoso dei principi di:
- proporzionalità;
- limitazione della finalità;
- minimizzazione dei dati.
Sono richiamati, a questo riguardo, gli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6 e 9 del GDPR, oltre all’art. 2-sexies del Codice.
Esito del parere
Alla luce delle considerazioni svolte, il Garante esprime parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto. Il parere è quindi pienamente favorevole, senza prescrizioni o condizioni aggiuntive indicate nel testo esaminato.
Punti principali
Oggetto dei due schemi di decreto
I due schemi disciplinano le finalità e le modalità di utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS. Il primo riguarda le fatture relative a prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 10-bis del d.l. 119/2018; il secondo riguarda i corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, del d.lgs. 127/2015.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003, l’art. 50 del d.l. 269/2003 sul Sistema TS, l’art. 3 del d.lgs. 175/2014 e le disposizioni che prevedono l’adozione di un decreto ministeriale, sentito il Garante, per definire termini, ambiti di utilizzo, limiti, tipi di dati, operazioni eseguibili e misure appropriate ai sensi degli artt. 9 e 32 GDPR e dell’art. 2-sexies del Codice.
Contenuto essenziale degli schemi esaminati
Entrambi gli schemi consentono all’Agenzia delle entrate di acquisire i dati fiscali trasmessi al Sistema TS per finalità tributarie, per l’assistenza ai contribuenti, per il controllo finalizzato ai rimborsi fiscali e per attività di analisi del rischio e controllo automatizzato e puntuale. È prevista anche la disponibilità dei dati alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le rispettive finalità istituzionali.
Limiti al trattamento e tutela della riservatezza
Il Garante evidenzia che i testi limitano il trattamento ai soli dati fiscali indispensabili, escludendo i dati relativi alla salute degli interessati. Per le fatture sanitarie, sono esclusi la descrizione della prestazione effettuata e il codice fiscale dell’assistito; per i corrispettivi, è escluso il codice fiscale del cliente. È inoltre richiamata la possibilità di acquisire i dati puntuali solo mediante gli ordinari poteri di controllo previsti dal d.P.R. 600/1973 e dal d.P.R. 633/1972, su specifica richiesta motivata.
Misure di sicurezza e conservazione
Gli schemi prevedono misure di sicurezza coerenti con il principio di privacy by design e by default, tra cui identificazione, autenticazione e autorizzazione degli utenti abilitati, tracciatura degli accessi e conservazione delle copie di sicurezza. I dati sono conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi.
Conclusione del Garante
Il Garante ritiene i due schemi conformi alla normativa privacy, in particolare ai principi di proporzionalità, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui agli artt. 5, 6, 9 e 25 GDPR e all’art. 2-sexies del Codice, e rende parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 7 dic 2023Parere del Garante n. 593 del 07/12/2023
- Parere · 7 dic 2023Parere del Garante n. 580 del 07/12/2023
- Parere · 7 dic 2023Parere del Garante n. 579 del 07/12/2023
- Parere · 30 nov 2023Parere del Garante n. 596 del 30/11/2023
- Parere · 30 nov 2023Parere del Garante n. 555 del 30/11/2023
- Parere · 30 nov 2023Parere del Garante n. 554 del 30/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →