Parere del Garante n. 596 del 30/11/2023
Parere del Garante su di uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto - 30 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di regolamento ministeriale che disciplina lo strumento e le modalità di accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto, in attuazione dell’art. 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto. Pur esprimendo parere favorevole, l’Autorità rileva una lacuna essenziale: il testo non disciplina il trattamento dei dati personali connesso alla misurazione del tasso alcolemico e all’accertamento dello stato di ebbrezza. Poiché tali operazioni coinvolgono dati relativi allo stato di salute, il Garante richiede che il regolamento integri le disposizioni sulle caratteristiche essenziali del trattamento, specificando tipologie di dati, interessati, soggetti destinatari, finalità, tempi di conservazione, operazioni e procedure, oltre alle garanzie. Per i dati particolari ex art. 9 GDPR occorre inoltre indicare il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche di tutela.
Parere sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto, relativo all’etilometro per l’accertamento dello stato di ebbrezza dei conduttori di unità da diporto
Parere sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, sullo schema di regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina l’individuazione e il funzionamento dello strumento di rilevazione del tasso alcolemico per l’accertamento dello stato di ebbrezza dei conduttori di unità da diporto. Il provvedimento si colloca nell’attuazione dell’art. 53-bis, comma 7, del d.lgs. n. 171/2005.
Contenuto dello schema regolamentare esaminato
Lo schema individua nell’etilometro lo strumento per l’accertamento dello stato di ebbrezza, in linea con la disciplina prevista per la circolazione stradale. In particolare:
- l’art. 2 prevede che l’etilometro misuri globalmente la concentrazione di alcool etilico, alcool metilico e alcool isopropilico;
- lo strumento deve visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli di funzionalità e, tramite stampante, fornire la prova documentale;
- il valore della concentrazione di alcool deve risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate a distanza di cinque minuti;
- le specifiche tecniche di utilizzo sono rinviate all’allegato al d.m. n. 196/1990;
- sono previste l’omologazione e le verifiche iniziali e periodiche presso il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma;
- è richiesta una targhetta inamovibile con dati del costruttore, estremi dell’omologazione e numero di identificazione, anche a fini anti-manomissione. L’art. 4 prevede inoltre un periodo di vacatio legis per consentire agli organi accertatori di familiarizzare con le nuove disposizioni e per l’adozione delle direttive ministeriali necessarie.
Valutazione del Garante sul trattamento dei dati personali
Il Garante rileva una lacuna significativa: lo schema non disciplina il trattamento dei dati personali connesso alla misurazione del tasso alcolemico e al conseguente accertamento dello stato di ebbrezza. Secondo l’Autorità, ciò incide sulla piena legittimità del trattamento, poiché le operazioni in questione riguardano dati relativi allo stato di salute dell’interessato, quindi categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 GDPR.
Condizioni richieste per l’adeguamento dello schema
Il parere è favorevole, ma subordinato all’integrazione del testo regolamentare con disposizioni che definiscano le caratteristiche essenziali del trattamento, in conformità all’art. 6, par. 3, lett. b), GDPR. In particolare, il regolamento dovrà specificare:
- le tipologie di dati personali coinvolti;
- le categorie di interessati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e le relative finalità;
- i periodi di conservazione;
- le operazioni e le procedure di trattamento;
- le garanzie applicabili.
Per i dati personali rientranti nell’art. 9 GDPR, il Garante richiede inoltre di individuare:
- il motivo di interesse pubblico rilevante che giustifica il trattamento, ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 1, del Codice;
- le misure appropriate e specifiche per la tutela dell’interessato.
Esito del parere
L’Autorità esprime quindi parere favorevole sullo schema di regolamento, ma con condizioni sostanziali di integrazione della disciplina privacy. Il regolamento potrà considerarsi adeguato solo se conterrà una regolazione espressa e completa del trattamento dei dati personali derivante dall’uso dell’etilometro e dall’accertamento dello stato di ebbrezza.
Punti principali
Oggetto e contesto del parere
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede il parere del Garante sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 53-bis, comma 7, del codice della nautica da diporto, che individua l’etilometro quale strumento per l’accertamento dello stato di ebbrezza dei conduttori di unità da diporto.
Contenuto dello schema regolamentare
Lo schema disciplina il funzionamento dell’etilometro, prevedendo la misurazione globale di alcool etilico, metilico e isopropilico, la visualizzazione dei risultati e dei controlli di funzionalità, la prova documentale tramite stampante, due determinazioni concordanti a cinque minuti di distanza, il rinvio alle specifiche tecniche del d.m. n. 196/1990, l’omologazione e le verifiche iniziali e periodiche dei dispositivi, oltre a una targhetta inamovibile per identificazione e anti-manomissione.
Rilievi in materia di protezione dei dati
Il Garante osserva che lo schema non contiene una disciplina del trattamento dei dati personali derivante dalla misurazione del tasso alcolemico e dall’accertamento della ebbrezza. La carenza è rilevante perché il trattamento coinvolge dati relativi allo stato di salute e, quindi, categorie particolari di dati personali protette dall’art. 9 GDPR.
Condizioni richieste per il via libera
Il parere è favorevole con condizioni: il regolamento deve integrare l’articolato indicando in modo espresso le caratteristiche essenziali del trattamento, tra cui tipologie di dati, categorie di interessati, soggetti destinatari, finalità, periodi di conservazione, operazioni e procedure di trattamento con relative garanzie. Per i dati ex art. 9 GDPR va inoltre individuato il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati.
Come è indicizzato
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