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Parere

Parere del Garante n. 555 del 30/11/2023

Parere sullo schema di decreto recante disposizioni concernenti le modalità di trasmissione telematica dei contenuti informativi relativi a dichiarazione di consenso all’utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem, ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, e sul relativo disciplinare tecnico - 30 novembre 2023

Garante Privacy555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della salute che disciplina la trasmissione telematica, alla banca dati DAT, dei contenuti informativi relativi alle dichiarazioni di consenso all’utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem per studio, formazione e ricerca scientifica. Il parere valorizza il percorso istruttorio che ha portato a integrare il testo con i presupposti normativi del trattamento, la corretta individuazione dei titolari del trattamento, i tempi di conservazione, i diritti degli interessati e le misure di sicurezza del disciplinare tecnico. Il Garante rileva che le modifiche apportate recepiscono le osservazioni formulate nel corso delle interlocuzioni e ritiene complessivamente adeguate le garanzie previste.

Parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale sulle modalità di trasmissione telematica dei contenuti informativi relativi al consenso all’utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem, e sul relativo disciplinare tecnico

Parere sullo schema di decreto per la trasmissione telematica dei contenuti informativi relativi al consenso all’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina lo schema di decreto del Ministero della salute recante le disposizioni sulle modalità di trasmissione telematica dei contenuti informativi relativi alle dichiarazioni di consenso all’utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem per fini di studio, formazione e ricerca scientifica, nonché il relativo disciplinare tecnico. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, in attuazione dell’art. 3 della legge 10 febbraio 2020, n. 10.

Contesto normativo e precedente disciplina

Il provvedimento si colloca nel quadro della legge n. 10 del 2020, che disciplina l’atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem mediante dichiarazione di consenso consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza, alla quale spetta la conservazione e la trasmissione telematica dei contenuti informativi alla banca dati prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 219, art. 1, comma 418, relativa alle DAT. È richiamato anche il d.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47, regolamento attuativo della legge n. 10 del 2020. Il Garante segnala che la legge n. 10 del 2020 è stata adottata senza preventiva consultazione ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, mentre il d.P.R. n. 47 del 2023 non ha presentato profili rilevanti di protezione dati tali da richiederne il previo parere.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema è articolato in 9 articoli e disciplina:

  • definizioni;
  • finalità e oggetto;
  • soggetti alimentanti e contenuti informativi;
  • accesso ai dati;
  • modalità particolari di espressione delle dichiarazioni di consenso;
  • trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza;
  • periodo di conservazione dei dati e diritti dell’interessato;
  • variazioni del disciplinare tecnico;
  • oneri.

È prevista l’istituzione, presso la banca dati denominata DAT, di una sezione distinta dedicata ai contenuti informativi degli atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica.

Contenuti informativi, soggetti obbligati e modalità di formazione delle dichiarazioni

Lo schema disciplina la trasmissione alla banca dati dei contenuti relativi a:

  • dichiarazione di consenso e revoca del consenso da parte del disponente;
  • dichiarazione di consenso, per i minori, da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari, e relativa revoca;
  • nomina e revoca del fiduciario e del sostituto;
  • accettazione e revoca dell’accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto.

Le dichiarazioni possono essere rese mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente all’ufficiale dello stato civile o alla struttura sanitaria, nonché mediante videoregistrazione o strumenti idonei a consentire la comunicazione alle persone con disabilità, in coerenza con la disciplina richiamata.

Spetta all’azienda sanitaria di appartenenza del disponente trasmettere senza indugio i contenuti informativi alla banca dati, secondo il disciplinare tecnico, con conferma tempestiva della ricezione.

Titolari del trattamento, diffusione e misure di sicurezza

Lo schema individua il Ministero della salute quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella banca dati, ai sensi degli artt. 4, n. 7, e 24 GDPR; il Ministero può diffondere i dati solo in forma anonimizzata e aggregata. Le aziende sanitarie di appartenenza del disponente sono titolari del trattamento dei dati conservati ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 10 del 2020.

La tutela dell’integrità e della riservatezza è affidata a misure tecniche e organizzative parametrate al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, descritte nel disciplinare tecnico allegato, oltre che a procedure di sicurezza del software e dei servizi telematici conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale.

Conservazione dei dati e diritti degli interessati

Il Garante prende atto che i dati personali raccolti dalle aziende sanitarie e quelli trasmessi alla banca dati sono cancellati decorsi dieci anni dal decesso dell’interessato. Per i dati relativi al consenso espresso dai soggetti legittimati per il minore, la cancellazione avviene al raggiungimento della maggiore età del minore stesso.

Quanto ai diritti degli interessati, lo schema prevede l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 GDPR, secondo le modalità indicate nell’informativa resa dall’azienda sanitaria che raccoglie la dichiarazione ai sensi dell’art. 13 GDPR. Il Garante evidenzia che l’informativa non deve fare riferimento all’art. 14 GDPR, poiché i dati sono raccolti direttamente presso gli interessati.

Esito dell’istruttoria e osservazioni recepite

Il Garante rileva che il testo trasmesso tiene conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso di numerose interlocuzioni, anche informali. In particolare, risultano recepiti:

  • il richiamo ai presupposti normativi del trattamento delle categorie particolari di dati, con specifico riferimento all’art. 2-sexies, comma 2, lett. cc), del Codice privacy;
  • l’esatta individuazione dei contenuti informativi e dei soggetti tenuti alla trasmissione, in conformità all’art. 3, comma 1, della legge n. 10 del 2020;
  • la corretta attribuzione della titolarità del trattamento al Ministero della salute e alle aziende sanitarie, per i rispettivi ambiti;
  • la disciplina del periodo di conservazione, in analogia con la banca dati DAT;
  • la corretta indicazione dei diritti degli interessati e dell’informativa ex art. 13 GDPR;
  • la previsione che eventuali modifiche sostanziali al disciplinare tecnico, incidenti sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, siano adottate solo con decreto del Ministero della salute previo parere del Garante.

Disciplinare tecnico: garanzie specifiche

Anche il disciplinare tecnico è ritenuto adeguato perché recepisce ulteriori indicazioni istruttorie, tra cui:

  • la necessità di distinguere i profili autorizzativi delle due partizioni della banca dati, pur condividendo il medesimo sistema di autenticazione;
  • la possibilità, per gli utenti diversi dai cittadini, di utilizzare temporaneamente l’identità SPID ad uso personale nelle more della definizione del quadro di garanzie per lo SPID ad uso professionale, limitando l’uso dei dati personali della sfera privata forniti ai service provider;
  • la previsione che le notifiche via email dell’avvenuta registrazione alla banca dati per disponenti e/o fiduciari non contengano riferimenti diretti alla dichiarazione.

Conclusione

Alla luce delle modifiche apportate in sede istruttoria e del complesso delle misure di garanzia previste, il Garante ritiene di non dover formulare osservazioni sullo schema di decreto e sul relativo disciplinare tecnico. Il parere reso al Ministro della salute è pertanto favorevole.

Punti principali

Oggetto del parere e quadro normativo

Il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante sullo schema di decreto attuativo dell’art. 3 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, relativo alle modalità di trasmissione telematica dei contenuti informativi delle dichiarazioni di consenso all’utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem per finalità di studio, formazione e ricerca scientifica, e sul disciplinare tecnico allegato. Il Garante richiama anche la legge 27 dicembre 2017, n. 219, istitutiva della banca dati DAT, il d.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47 e il Regolamento (UE) 2016/679, oltre al Codice privacy.

Struttura e contenuto dello schema

Lo schema si compone di 9 articoli e disciplina definizioni, finalità, soggetti alimentanti e contenuti informativi, accesso ai dati, modalità particolari di espressione delle dichiarazioni, trattamento e misure di riservatezza e sicurezza, conservazione e diritti degli interessati, variazioni del disciplinare tecnico e oneri. È prevista presso la banca dati DAT una distinta sezione dedicata ai contenuti informativi relativi agli atti di disposizione del corpo e dei tessuti post mortem.

Ruoli dei soggetti e flussi di trattamento

La trasmissione alla banca dati riguarda il consenso e la revoca del consenso del disponente, le dichiarazioni rese per i minori da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai soggetti legittimati, la nomina e revoca del fiduciario e del sostituto, nonché la relativa accettazione o revoca. Le dichiarazioni sono formate con atto pubblico, scrittura privata autenticata o consegnata personalmente all’ufficiale dello stato civile o alla struttura sanitaria, oppure mediante videoregistrazione o strumenti idonei per le persone con disabilità. L’azienda sanitaria di appartenenza trasmette senza indugio i contenuti informativi e ne riceve conferma.

Titolare del trattamento, conservazione e diritti

Il Ministero della salute è indicato come titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca dati; le aziende sanitarie di appartenenza del disponente sono titolari dei dati conservati ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 10 del 2020. La diffusione è ammessa solo in forma anonimizzata e aggregata. I dati sono cancellati decorsi dieci anni dal decesso dell’interessato; per i dati relativi al consenso espresso per il minore, la cancellazione avviene al raggiungimento della maggiore età. Sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-18 e 21 GDPR, con informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.

Esito favorevole e garanzie istruttorie

Il Garante prende atto che lo schema recepisce le osservazioni formulate nel corso dell’istruttoria, in particolare sul richiamo ai presupposti normativi del trattamento di categorie particolari di dati, sulla puntuale individuazione dei soggetti tenuti alla trasmissione, sulla titolarità del trattamento, sulla conservazione, sull’informativa e sulla necessità di sottoporre a parere del Garante eventuali modifiche sostanziali al disciplinare tecnico. Anche il disciplinare tecnico è ritenuto conforme, con indicazioni su profili distinti di autorizzazione tra banca dati DAT e nuova sezione, uso temporaneo di SPID personale per gli utenti diversi dai cittadini e contenuto delle notifiche email, che non devono contenere riferimenti diretti alla dichiarazione. Alla luce di ciò, il Garante esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), GDPR.

Come è indicizzato

Materiesanità digitaledati relativi alla salutepubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentosicurezza dei dati

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