Parere del Garante n. 593 del 07/12/2023
Parere del Garante su di uno schema di regolamento recante la definizione delle disposizioni transitorie per il processo penale militare telematico ai sensi dell’articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - 7 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento relativo alle disposizioni transitorie del processo penale militare telematico. Rileva che l’impianto complessivo non presenta criticità di protezione dati, ma formula alcune condizioni e osservazioni per coordinare il testo con il GDPR, il Codice privacy, il CAD, il regolamento eIDAS e il d.lgs. 51/2018. Le integrazioni riguardano soprattutto l’identificazione informatica, il perimetro normativo del SIGMIL, la gestione di eventuali violazioni di dati personali in caso di malfunzionamenti e l’aggiornamento terminologico da "dati sensibili" a dati di cui all’art. 9 GDPR.
Schema di regolamento sulle disposizioni transitorie per il processo penale militare telematico ex art. 87, comma 7, d.lgs. 150/2022
Schema di regolamento sulle disposizioni transitorie per il processo penale militare telematico
Il Garante ha esaminato lo schema di regolamento richiesto dal Ministero della difesa in attuazione dell’art. 87, comma 7, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativo alle disposizioni transitorie del processo penale militare telematico. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, del GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.
Contesto normativo e finalità dello schema
Lo schema disciplina, in analogia al processo penale ordinario, le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione telematica degli atti del procedimento penale militare, nonché l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per i quali restano ammesse modalità non telematiche, insieme ai termini di transizione al nuovo regime. Il Garante osserva che la struttura complessiva è coerente con quella già esaminata per il processo civile e penale telematico, rispetto alla quale aveva espresso parere favorevole con osservazioni il 30 novembre 2023.
Assetto del processo penale militare telematico e ruolo del SIGMIL
Il regolamento affida al Sistema informativo della Giustizia Militare (SIGMIL) la gestione informatizzata di tutte le operazioni del processo in ogni fase, stato e grado. Attraverso il SIGMIL vengono gestite la formazione del fascicolo, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione delle copie degli atti, la pubblicazione dei provvedimenti, le comunicazioni degli uffici giudiziari militari, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività connessa al processo telematico.
Lo schema prevede inoltre che il Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa assuma anche il ruolo di responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione del SIGMIL, e che i dati del sistema siano custoditi in infrastrutture informatiche gestite dal Ministero della difesa.
Fascicolo informatico, documenti, accesso e trasmissioni
Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano i documenti informatici del giudizio penale militare, gli atti e provvedimenti dei magistrati militari e gli atti della polizia giudiziaria, sottoscritti con firma digitale e conservati nel fascicolo informatico. In quest’ultimo confluiscono atti e documenti anche multimediali, ricevute PEC, ricevute di pagamento e i dati del procedimento, anche tramite copie informatiche di documenti analogici.
L’accesso e la consultazione del fascicolo sono disciplinati dagli articoli 7 e 11: i soggetti abilitati interni vi accedono direttamente tramite il SIGMIL o la piattaforma interna del Ministero, mentre i soggetti abilitati esterni operano tramite il Portale della Giustizia Militare. Tra questi sono ricompresi i difensori muniti di procura, gli avvocati domiciliatari e le parti personalmente autorizzate. Per la trasmissione degli atti il regolamento prevede meccanismi di crittografia e, per la circolazione tra uffici giudiziari militari o verso organi giurisdizionali diversi, l’uso del SIGMIL, di canali sicuri o di cooperazione applicativa.
Valutazioni del Garante sul merito privacy
Il Garante afferma che lo schema non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Rileva tuttavia che le implicazioni privacy dovranno essere definite in dettaglio nelle specifiche tecniche adottate ai sensi dell’art. 24 del regolamento, le quali saranno a loro volta sottoposte al parere dell’Autorità limitatamente ai profili di protezione dei dati.
Condizioni e osservazioni formulate dal Garante
Per una maggiore coerenza sistematica, il Garante chiede alcune integrazioni e correzioni:
- all’art. 2, comma 1, lett. q), il riferimento all’identificazione informatica deve essere completato con il richiamo al regolamento (UE) n. 910/2014, così da garantire neutralità tecnologica rispetto ai metodi di identificazione;
- nelle specifiche tecniche dell’art. 24, occorre prevedere misure che limitino l’acquisizione degli attributi delle identità digitali ai soli dati strettamente necessari, evitando l’acquisizione di dati ulteriori come domicilio, e-mail o numero di cellulare, e riducendo il rischio di attivazioni fraudolente di identità digitali;
- all’art. 3, comma 2, il parametro di conformità del SIGMIL deve includere espressamente la disciplina di protezione dei dati, richiamando GDPR, Codice privacy e d.lgs. 51/2018;
- all’art. 19, relativo ai malfunzionamenti del sistema, va precisato che, se tali disfunzioni comportano anche violazioni di dati personali, si applicano le disposizioni dell’art. 26 del d.lgs. 51/2018;
- agli artt. 12, comma 3, e 13, comma 7, il riferimento ai "dati sensibili" deve essere sostituito con la formulazione "dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679".
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, ma subordinandolo alle condizioni sopra indicate e accompagnandolo con le osservazioni di coordinamento terminologico e normativo. Il parere valorizza la sostanziale conformità dell’impianto regolamentare ai principi di protezione dei dati, demandando alle specifiche tecniche l’ulteriore definizione delle misure operative e di sicurezza.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo
Il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Garante sullo schema di regolamento che disciplina le disposizioni transitorie per il processo penale militare telematico, previsto dall’art. 87, comma 7, del d.lgs. 150/2022. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.
Impianto dello schema e funzionamento del SIGMIL
Lo schema prevede che il Sistema informativo della Giustizia Militare (SIGMIL) gestisca in forma informatica tutte le fasi del procedimento, il fascicolo informatico, i registri, i depositi, le comunicazioni, le notifiche, la conservazione, la consultazione e la trasmissione degli atti. Il sistema deve essere conforme al CAD e alle linee guida AgID, con dati custoditi in infrastrutture informatiche del Ministero della difesa e con specifiche tecniche demandate a successivi decreti del Responsabile della transizione digitale, previo parere del Garante per i profili privacy.
Valutazione del Garante e richieste di coordinamento normativo
Il Garante ritiene che il testo non presenti criticità sostanziali sotto il profilo della protezione dei dati, rinviando però alle specifiche tecniche la definizione puntuale delle implicazioni privacy. Per maggiore coerenza sistematica chiede di integrare i riferimenti normativi, in particolare con il regolamento (UE) n. 910/2014, con il GDPR, con il d.lgs. 51/2018 e con il Codice privacy, così da assicurare neutralità tecnologica, corretta base normativa e adeguato presidio delle misure di sicurezza.
Gestione dei dati personali, malfunzionamenti e terminologia
Il Garante raccomanda di limitare nei dispositivi di autenticazione l’acquisizione dei soli attributi strettamente necessari, evitando dati ulteriori non indispensabili, e di attenuare il rischio di attivazione fraudolenta delle identità digitali. Chiede inoltre di precisare che, se i malfunzionamenti del SIGMIL comportano violazioni di dati personali, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 51/2018. Infine, osserva che il richiamo ai "dati sensibili" è superato e va sostituito con il riferimento ai dati di cui all’art. 9 GDPR.
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