Cassazione Civile, Ordinanza n. 04233/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria fallimentare promossa dalla procedura di una società in amministrazione straordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di pagamenti eseguiti nel periodo sospetto in favore della controparte, per un importo complessivo di 142.424,24 euro. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda; la corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame della destinataria dei pagamenti e rigettato la revocatoria. In sede di legittimità la procedura ricorrente deduceva violazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 115 c.c., 115 e 345 c.p.c., nonché del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione e dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che la corte di rinvio aveva erroneamente escluso la rilevanza di una copiosa rassegna stampa sulla crisi del gruppo, ritenendo immotivatamente non provata la provenienza e il contenuto delle notizie, nonché inammissibili per novità le deduzioni tratte dal bilancio 2001, benché esse fossero già state esaminate nella precedente decisione di appello. La ricorrente contestava anche l’affermazione di non reperibilità in atti delle produzioni documentali, sostenendo che il loro deposito era attestato dagli atti di causa e dalla stessa sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice di rinvio si era discostato dal principio di diritto già fissato nel precedente giudizio di legittimità, che aveva riconosciuto la potenziale idoneità degli articoli di stampa a costituire indizi, insieme ad altri elementi, della scientia decoctionis. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre affermato che, nel giudizio di rinvio, non poteva mettersi nuovamente in discussione la tempestiva deduzione del tema relativo al bilancio 2001, già esaminato nella precedente fase, e che, in caso di mancata reperibilità del fascicolo o di singoli documenti, il giudice deve attivare le ricerche tramite la cancelleria e, se necessario, assegnare un termine per la ricostruzione del fascicolo prima di decidere nel merito.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
La norma è richiamata come base dell’azione revocatoria fallimentare per far dichiarare l’inefficacia dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto.
art. 115 c.c.
La norma è evocata nel motivo di ricorso come parametro di violazione, ma nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma.
art. 115 c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione della prova e del materiale istruttorio, in relazione alla critica alla motivazione della corte territoriale.
art. 345 c.p.c.
È richiamato sia per contestare l’affermazione di novità delle deduzioni sul bilancio 2001 sia per il limite alle nuove allegazioni in appello.
art. 384 c.p.c.
È richiamato in relazione al vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
artt. 392 e ss. c.p.c.
Sono evocati per ribadire il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che deve svolgersi nei limiti del decisum rescindente.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È indicato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È indicato come parametro di legittimità per la dedotta nullità/errori processuali e la violazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione, in fatto o in diritto, i punti già definiti dalla sentenza rescindente.
- Ai fini della prova della scientia decoctionis nel processo revocatorio, notizie di stampa sulla crisi del debitore possono costituire un indizio rilevante, da valutare unitamente ad altri elementi, non potendosi escluderne aprioristicamente la valenza probatoria.
- Il giudice non può rigettare una domanda o un’eccezione per la sola mancata reperibilità nel fascicolo di parte di documenti che risultino previamente prodotti; deve disporre le ricerche tramite la cancelleria e, se necessario, assegnare un termine per la ricostruzione del fascicolo.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere dichiarate nuove o tardive deduzioni che risultino già affrontate o comunque inserite nel thema decidendum della precedente fase di merito.
- La valutazione della prova documentale e indiziaria deve essere compiuta sul concreto complesso degli elementi allegati e prodotti, non essendo consentita una esclusione in astratto dell’idoneità probatoria di una categoria di documenti.
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