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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11108/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per tentativo di violenza privata. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse errato nella valutazione della condotta e delle dichiarazioni della persona offesa; 2) vizio per mancata assunzione di prove decisive e correlato vizio di motivazione, lamentando incompletezza dell'istruttoria; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. È stata inoltre richiamata una memoria difensiva depositata successivamente. La Corte ha ritenuto i motivi, in parte, meri reiterazioni delle doglianze già respinte in appello e, in parte, manifestamente infondati o non deducibili in sede di legittimità perché implicanti una rivalutazione del fatto e della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo riproponeva censure già disattese in appello ed era comunque infondato nella parte in cui pretendeva l'applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni della persona offesa; che il secondo motivo era manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivatamente dato atto, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., della completezza del compendio probatorio; che il terzo motivo sull'art. 131-bis c.p. era non deducibile perché richiedeva una diversa valutazione dei fatti; che il quarto motivo sulle attenuanti generiche era parimenti indeducibile, essendo sufficiente nel diniego un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Disposizione richiamata per qualificare il fatto come tentativo del reato contestato.

  • art. 610 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, violenza privata, nella forma tentata.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte esclude che il criterio di valutazione previsto per le dichiarazioni dei coimputati/imputati chiamati in correità si applichi alle dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato per affermare che la Corte territoriale aveva dato atto della completezza del quadro probatorio e quindi non vi era mancata assunzione di prove decisive.

  • art. 131-bis c.p.

    La censura è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché implicava una diversa valutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua che richiami gli elementi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi favorevoli rivalutabili.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, salvo vizi effettivamente riconducibili alla violazione di legge o alla manifesta illogicità della motivazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette, per il solo fatto della loro provenienza, al regime valutativo del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. previsto per le dichiarazioni accusatorie di soggetti coinvolti nel reato.
  • La doglianza relativa alla mancata assunzione di prove decisive è infondata quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto completo il quadro probatorio e la richiesta di rinnovazione istruttoria non indichi specifiche prove effettivamente decisive e non valutate.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere veicolata in cassazione come pretesa di nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata ha già dato motivazione non contraddittoria e logica sulla non applicabilità dell'istituto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivamente valutabili, senza necessità di una disamina analitica di ogni profilo favorevole.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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