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Legge

L.R. Toscana 47/2013

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Normativa regionaleL.R. Toscana 47/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Provvedimento omnibus che aggiorna numerose leggi regionali toscane in materia istituzionale, sviluppo economico, sanità, ambiente, contratti e personale. Introduce soprattutto adeguamenti a norme statali sopravvenute, nuove procedure e alcune decorrenze transitorie, tra cui effetti dal 1° gennaio 2014 per il rendiconto delle unioni di comuni e dal 1° gennaio 2015 per la rivalutazione dell’assegno vitalizio.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013 della Toscana

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013

La legge interviene in modo diffuso sull’ordinamento della Regione Toscana, coordinando numerose discipline settoriali con norme statali sopravvenute e aggiornando procedure, competenze, requisiti e termini. Molte modifiche riguardano atti già successivamente abrogati; restano comunque rilevanti gli effetti normativi che incidono sulla disciplina consolidata della Regione Toscana.

Affari istituzionali e ordinamento degli organi regionali

La legge aggiorna varie discipline istituzionali, tra cui referendum regionali, nomine e designazioni, autonomia dell’Assemblea legislativa, comunicazione istituzionale e qualità della normazione. Tra le modifiche più rilevanti:

  • il CORECOM è espressamente chiamato a promuovere la qualità della comunicazione locale anche tramite premi a produzioni di qualità, assegnati mediante bando pubblico;
  • nei referendum regionali la data è fissata in due giornate, domenica e lunedì;
  • vengono adeguate le norme sulle nomine regionali alle cause di incandidabilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 235/2012;
  • nella disciplina della qualità della normazione sono meglio definiti i criteri, i casi di esclusione e le modalità dell’analisi di fattibilità e dell’AIR, demandati agli atti propri di Consiglio e Giunta.

Consiglieri regionali, Giunta e trattamento economico

La disciplina del testo unico sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale viene allineata alle nuove norme statali in materia di incandidabilità e incompatibilità. In materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato:

  • viene introdotta una norma transitoria che esonera dal versamento della trattenuta del 17% i soggetti che, entrati in carica o nominati assessori nel corso della nona legislatura, non possono maturare almeno trenta mesi di anzianità contributiva; quanto già versato deve essere restituito senza rivalutazione né interessi;
  • ai fini del calcolo dell’assegno vitalizio, l’indennità mensile lorda è rivalutata annualmente al 75% dell’indice ISTAT FOI a decorrere dal 1° gennaio 2015;
  • per l’indennità di fine mandato, l’importo relativo agli anni maturati dopo il 1° gennaio 2013 tiene conto della riduzione del 10% dell’indennità di carica; è inoltre ammessa un’erogazione anticipata fino al 70% di quanto maturato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Autonomie locali e unioni di comuni

La modifica più ampia riguarda la legge regionale sul sistema delle autonomie locali, soprattutto in tema di unioni di comuni e obiettivi finanziari. In sintesi:

  • la Giunta regionale può rideterminare, in senso migliorativo, gli obiettivi programmatici degli enti locali sulla base di criteri quali fusioni comunali, riduzione dei residui passivi, investimenti strategici, emergenze, trasferimento di funzioni e riduzione dell’indebitamento;
  • gli enti locali non possono usare la rideterminazione migliorativa per coprire spesa corrente;
  • sono disciplinate con maggiore precisione le regole di entrata in vigore degli statuti delle unioni, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili con successive leggi regionali e le cause di cessazione dalla carica di consigliere dell’unione;
  • sono aggiornate le regole su incompatibilità, sostituzioni del sindaco negli organi dell’unione, dimissioni per incompatibilità e incompatibilità ex d.lgs. 39/2013;
  • per i commissari delle unioni è previsto un trattamento economico espresso come indennità pari a quella lorda mensile del sindaco del comune più grande, con rimborso delle spese effettive;
  • le norme sul rendiconto di gestione delle unioni si applicano dal 1° gennaio 2014;
  • alcuni contributi e graduatorie sono aggiornati, con limiti temporali di conservazione dei beni finanziati dal fondo per cinque anni dal saldo regionale;
  • fino al 31 dicembre 2014, o fino al diverso termine fissato dalla legge statale, talune disposizioni si applicano anche alle convenzioni tra province ed enti locali per funzioni provinciali affidate agli enti locali.

Sviluppo economico, agricoltura, commercio e foreste

Nel settore economico la legge aggiorna in modo puntuale discipline settoriali, tra cui funghi epigei, forestazione e tutela delle risorse genetiche agrarie. Tra i principali effetti:

  • in materia di raccolta e commercio dei funghi spontanei, viene innalzata e meglio graduata la sanzione per la raccolta di esemplari sotto misura di alcune specie pregiate;
  • nella disciplina forestale vengono corretti riferimenti interni;
  • per il patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale, il programma di intervento è ricondotto al PRAF e la gestione operativa è attribuita all’ente Terre regionali toscane; l’articolo dedicato alla banca regionale dei materiali o alla struttura specifica viene abrogato;
  • la legge finanziaria 2013 è coordinata precisando che le deduzioni previste rientrano nel regime de minimis;
  • viene pure corretta una norma sulla manutenzione dell’ordinamento regionale che rinvia alla l.r. 3/2009.

Sanità, difesa delle acque e servizi sanitari regionali

La disciplina sanitaria è oggetto di numerosi aggiornamenti, soprattutto per allineare gli enti e le procedure al quadro statale e all’assetto dell’autorità idrica toscana. In particolare:

  • per l’utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente l’avvio dell’attività è subordinato ad autorizzazione; la domanda va presentata al SUAP competente e l’azienda USL svolge vigilanza e controllo;
  • è previsto un regime transitorio: la Giunta regionale deve approvare entro 120 giorni le modalità di rilascio dell’autorizzazione, e gli operatori già registrati o titolari di DIA/SCIA devono chiedere l’autorizzazione entro tre mesi dall’approvazione di tali modalità, potendo proseguire l’attività nel frattempo;
  • nel servizio sanitario regionale sono aggiornate le regole su nomina e requisiti del direttore generale, incompatibilità e inconferibilità, composizione e ricostituzione dei collegi sindacali, conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e trasparenza patrimoniale;
  • per gli ESTAV vengono ridefinite le regole di bilancio, approvazione, pubblicazione e integrazione degli atti contabili;
  • per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata i contributi comprendono anche la compensazione di quanto corrisposto a titolo di IMU sulla prima casa;
  • vengono sostituiti o coordinati numerosi riferimenti all’AATO con l’AIT, in coerenza con la riforma del servizio idrico integrato;
  • nella disciplina delle commissioni regionali per il paesaggio sono introdotti i supplenti dei membri effettivi, con norma transitoria per la prima applicazione.

Territorio, ambiente e infrastrutture

La legge interviene sulla gestione delle risorse idriche e sui canoni di concessione. In particolare:

  • alla Giunta regionale è attribuita la competenza a emanare regolamenti per la riduzione dei consumi idrici su tutto il territorio regionale, con attenzione agli usi irrigui e produttivi;
  • i canoni di concessione per l’utilizzo dell’acqua pubblica vengono ricondotti esplicitamente a una disciplina valevole per tutti gli usi, in attuazione del d.lgs. 152/2006;
  • sono adeguati i riferimenti normativi alla nuova autorità idrica toscana (AIT);
  • viene modificata anche la disciplina del taxi e del noleggio con conducente, con durata triennale della commissione esaminatrice.

Contratti pubblici, personale regionale e organizzazione

In materia di contratti pubblici e personale regionale la legge opera diversi aggiustamenti di coordinamento e organizzazione:

  • negli appalti pubblici viene precisato il riferimento all’elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento e alla rilevanza del miglior prezzo di mercato ove rilevabile;
  • viene abrogata una parte della disciplina del 2007;
  • le norme regionali sui contratti pubblici si applicano alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori con sede nel territorio regionale;
  • per il personale regionale sono disciplinate la decorrenza dei termini di partecipazione ai bandi, le autorizzazioni alla mobilità interna, il riuso senza soluzione di continuità del personale già impiegato nelle strutture di supporto agli organi politici e il passaggio tra uffici di segreteria di organi diversi senza risoluzione del contratto, previo consenso;
  • sono introdotte ulteriori ipotesi di designazione di dipendenti regionali in commissioni e organismi tecnici esterni.

Abrogazioni e disposizioni finali

Sono previste numerose abrogazioni espresse o coordinate. Tra le principali, restano abrogate varie disposizioni ormai superate, tra cui alcune norme storiche su imposte regionali, CSPO/ISPO, pubblicazione degli atti e sezioni della disciplina sui parchi regionali. La legge, per effetto delle successive modifiche e abrogazioni, ha oggi rilievo soprattutto come testo di coordinamento storico, mentre alcune sue previsioni puntuali avevano efficacia limitata a periodi o esercizi ormai conclusi.

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