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Legge

L.R. Toscana 46/2013

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Normativa regionaleL.R. Toscana 46/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini, istituisce l’Autorità regionale per la partecipazione e regola il dibattito pubblico su opere rilevanti e il sostegno finanziario ai processi partecipativi locali. Prevede inoltre strumenti di formazione, uso delle tecnologie digitali, coordinamento con VAS e regole transitorie iniziali.

Dibattito pubblico regionale e partecipazione alle politiche regionali e locali

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione in Toscana

La legge istituisce un sistema regionale per la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali. Disciplina sia il Dibattito Pubblico regionale sulle opere di particolare rilevanza, sia il sostegno regionale ai processi partecipativi locali, con una specifica Autorità indipendente e con strumenti di coordinamento, formazione e pubblicità.

Principi generali e soggetti coinvolti

La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva e la assume come modalità ordinaria di governo. Gli obiettivi sono il rafforzamento della democrazia, la diffusione della cultura partecipativa, la valorizzazione delle tecnologie informatiche, la parità di genere, l’inclusione dei soggetti deboli e la promozione delle migliori esperienze partecipative.

Possono intervenire nei processi partecipativi:

  • i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato;
  • le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio, se interessate al territorio o all’oggetto del processo e se ritenute utili dal responsabile del dibattito.

Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

È istituita un’Autorità regionale indipendente, con durata quinquennale e composizione attualmente di tre membri nominati dal Consiglio regionale, scelti tra persone con esperienza nelle pratiche partecipative. L’Autorità adotta un regolamento interno e può svolgere le sedute anche in videoconferenza.

Nei procedimenti partecipativi relativi al governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione partecipa alle sedute e rende parere sugli atti adottati dall’Autorità nei casi previsti dalla legge.

L’Autorità:

  • attiva d’ufficio il dibattito pubblico nei casi obbligatori;
  • valuta e, nei casi previsti, attiva il dibattito pubblico;
  • valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi locali;
  • definisce orientamenti e criteri per il sostegno;
  • valuta rendimento ed effetti dei processi partecipativi;
  • approva e trasmette al Consiglio regionale il rapporto annuale;
  • assicura la diffusione, anche telematica, della documentazione sui progetti e sulle esperienze svolte.

Delibera inoltre i finanziamenti in modo che ai processi partecipativi locali sia riservata una quota non inferiore al 60% della disponibilità annua complessiva. Gli atti dell’Autorità sono trasmessi al Consiglio regionale e ai consigli degli enti locali interessati.

Sede, dotazioni e compensi dell’Autorità

Consiglio regionale e Giunta assicurano, previa intesa, sede e risorse umane e strumentali. Ai componenti spetta:

  • un gettone di presenza di 30 euro lordi per seduta collegiale, anche in videoconferenza;
  • il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto secondo i criteri previsti per i dirigenti regionali;
  • per gli spostamenti dalla residenza o domicilio alla sede, un rimborso chilometrico calcolato con il criterio indicato dalla legge, con limite massimo di 20 sedute annue.

Dibattito Pubblico regionale: definizione, ambito e casi di esclusione

Il Dibattito Pubblico è un processo di informazione, confronto e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica. Di regola si svolge nelle fasi preliminari, quando le opzioni sono ancora aperte, e comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.

Sono oggetto di Dibattito Pubblico:

  • le opere di iniziativa pubblica con investimenti complessivi superiori a 50 milioni di euro;
  • le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali relative a opere nazionali sopra la stessa soglia.

Per opere private sopra 50 milioni di euro l’Autorità coinvolge il promotore per una collaborazione attiva e per un adeguato concorso finanziario.

Per opere tra 10 e 50 milioni di euro con rilevanti profili di interesse regionale, l’Autorità può disporre il Dibattito Pubblico d’ufficio o su richiesta di:

  • Giunta regionale;
  • Consiglio regionale;
  • enti locali interessati;
  • soggetti che contribuiscono alla realizzazione dell’opera;
  • almeno lo 0,1% dei residenti con almeno sedici anni, anche tramite associazioni e comitati.

Non si svolge Dibattito Pubblico:

  • per gli interventi urgenti di protezione civile finalizzati all’incolumità delle persone o alla messa in sicurezza di immobili;
  • per manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • per alcune opere nazionali quando si applica il dibattito pubblico statale previsto dal regolamento DPCM n. 76/2018.

Per opere nazionali rientranti in specifiche categorie infrastrutturali, il dibattito si svolge con tempi e modalità compatibili con la disciplina statale, anche con deroghe ad alcune disposizioni regionali; se non è possibile, l’Autorità può attivare un processo partecipativo alternativo.

Rapporto con la VIA e altri procedimenti

Per opere soggette a VIA regionale o provinciale, il Dibattito Pubblico si svolge prima dell’avvio della procedura di VIA, che deve tenere conto di quanto emerso. La legge coordina inoltre il dibattito con la normativa sulla VAS e, per alcune opere pubbliche in intesa tra regioni, prevede l’applicazione delle regole speciali di coordinamento.

Attivazione, svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico

Nei casi obbligatori, il promotore presenta all’Autorità una relazione sull’opera prima dell’avvio delle procedure ambientali. L’Autorità può chiedere integrazioni e decide entro i termini previsti. Nei casi su richiesta, delibera entro trenta giorni.

L’atto di indizione:

  • definisce modalità, strumenti e fasi del dibattito;
  • garantisce massima informazione, imparzialità e parità di espressione;
  • nomina un responsabile del dibattito o assume direttamente la responsabilità;
  • fissa durata e istruzione tecnica, con limiti massimi di 90 giorni più un’eventuale proroga motivata di 30 giorni;
  • sospende gli atti regionali che potrebbero anticipare o pregiudicare l’esito del dibattito, salvo quelli necessari a non compromettere finanziamenti statali o comunitari.

L’apertura del dibattito è pubblicata sui siti istituzionali e sul BURT.

Al termine, il responsabile trasmette un rapporto finale con contenuti, risultati, argomenti emersi e proposte conclusive. Entro 90 giorni dalla pubblicazione, il titolare dell’opera deve dichiarare pubblicamente se:

  • rinuncia all’opera o propone alternative;
  • apporta modifiche;
  • conferma il progetto.

La dichiarazione è pubblicata e fa cessare la sospensione degli atti.

Sostegno regionale ai processi partecipativi locali

Possono chiedere il sostegno a progetti partecipativi diversi dal Dibattito Pubblico:

  • residenti dei territori interessati, con un numero di firme crescente in base alla popolazione dell’ambito;
  • associazioni e comitati con il sostegno dei residenti;
  • enti locali, singoli o associati;
  • imprese per progetti o interventi con rilevante impatto ambientale, sociale o economico;
  • istituzioni scolastiche, secondo le regole speciali previste.

Sono ammessi alla sottoscrizione anche i residenti non cittadini italiani che abbiano compiuto sedici anni; può essere prevista la raccolta telematica delle firme.

La domanda di sostegno si presenta in due fasi:

  • una domanda preliminare, con oggetto definito, fase del procedimento, tempi, contesto, obiettivi, prime ipotesi metodologiche e previsione dei costi;
  • una domanda definitiva, dopo l’ammissibilità, con progettazione analitica che garantisca parità di espressione, inclusività, neutralità, massima diffusione delle informazioni e accesso telematico alla documentazione.

L’Autorità valuta l’ammissibilità comparando le domande e tenendo conto delle risorse disponibili, con scansioni temporali annuali prefissate. Può subordinare l’ammissione a modifiche, richiedere coordinamenti tra progetti simili, differenziare le forme di sostegno e concedere il patrocinio gratuito anche quando non sia disposto il finanziamento.

I progetti degli enti locali richiedono ulteriori impegni: adesione al protocollo Regione-enti locali, accessibilità della documentazione, risorse proprie e impegno a tenere conto degli esiti o a motivarne il mancato accoglimento. Per le imprese è escluso il finanziamento dei progetti finalizzati, direttamente o indirettamente, a rendere più competitivi prodotti o servizi sul mercato.

Tra i progetti ammessi, l’Autorità attribuisce priorità a quelli:

  • con forte impatto su paesaggio o ambiente;
  • in territori con disagio sociale o territoriale;
  • che coinvolgono soggetti deboli o svantaggiati;
  • che favoriscono la partecipazione paritaria di genere;
  • con migliore rapporto costi/risorse proprie;
  • con forme innovative di comunicazione;
  • sostenuti da un numero elevato di richiedenti.

Per gli enti locali sono prioritari anche i progetti che danno continuità alle pratiche partecipative, sono integrati e intersettoriali, sono presentati in forma associata o in collaborazione, usano la rete telematica regionale e si collocano in una prospettiva coerente con Europa 2020.

Modalità di sostegno e rendicontazione

Il sostegno può consistere in:

  • contributo finanziario;
  • supporto metodologico;
  • patrocinio o supporto logistico e organizzativo, anche tramite ICT.

Il sostegno è rateizzato e può prevedere un anticipo. È subordinato alla presentazione di rapporti periodici e finali e della documentazione analitica dei costi; la relazione finale e la documentazione dei costi devono essere presentate entro tre mesi dalla conclusione del processo. La mancata presentazione comporta perdita dell’ultima rata e l’esclusione da bandi successivi. In caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione, il sostegno è soggetto a decadenza e ripetizione.

Per i processi in corso tra la fine di un mandato dell’Autorità e la nuova nomina, le verifiche sono svolte dalla struttura consiliare di supporto.

Processi partecipativi di scuole e università

Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere il sostegno per proposte partecipative al fine di diffondere la cittadinanza attiva tra i giovani.

Le scuole presentano domanda tra il 1° aprile e il 31 maggio per processi da avviare con il successivo anno scolastico, di norma per l’intero anno. L’Autorità riserva annualmente una quota di risorse ai progetti scolastici.

Gli istituti universitari e i centri di ricerca con personalità giuridica possono presentare progetti durante tutto l’anno; il relativo finanziamento non grava sulla quota riservata alle scuole.

Strumenti di valorizzazione, formazione e tecnologie

La Giunta regionale promuove un protocollo tra Regione ed enti locali aperto a ulteriori adesioni. La sottoscrizione implica condivisione dei principi della legge, accettazione delle procedure e sospensione degli atti che potrebbero pregiudicare il dibattito pubblico o altri processi partecipativi. Il protocollo può prevedere sostegni aggiuntivi, anche fuori da singoli processi, per logistica, tecnologie e formazione.

La Regione promuove inoltre attività di formazione, in forme anche telematiche, rivolte ad amministrazioni, operatori, scuole e studenti, finalizzate alla cultura della partecipazione e alla formazione di personale specializzato.

La Regione valorizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione predisponendo una piattaforma informatica per la partecipazione e mettendo a disposizione supporto tecnico, metodologico e organizzativo. Nei dibattiti pubblici, i documenti, i pareri e gli interventi devono essere resi disponibili anche sulla piattaforma regionale.

Coordinamento con VAS, referendum ed elezioni

Per la VAS, la legge regionale di settore viene modificata per assicurare l’informazione e la partecipazione attraverso gli istituti del capo III della presente legge. Negli enti locali, ulteriori forme di partecipazione possono essere promosse e finanziate secondo questa legge, con termini ridotti per l’ammissione e senza sospensione degli atti amministrativi.

L’indizione di un referendum consultivo sullo stesso oggetto rende inammissibile il Dibattito Pubblico. Inoltre:

  • il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei 180 giorni precedenti le elezioni regionali;
  • in caso di cessazione anticipata della legislatura, il divieto opera dal giorno della cessazione con sospensione dei procedimenti in corso;
  • gli enti locali non possono presentare domande nei 180 giorni precedenti le elezioni per il rinnovo dei propri organi.

Rapporti, valutazione ed effetti nel tempo

L’Autorità presenta ogni anno un rapporto al Consiglio regionale, che contiene analisi dei processi svolti, criteri di valutazione, rendiconto delle risorse e valutazioni sull’impatto e sull’efficacia. Il Consiglio regionale dedica annualmente una seduta alla discussione del rapporto.

L’anno precedente la scadenza dell’Autorità, Consiglio e Giunta promuovono percorsi di partecipazione per valutare efficacia, diffusione e rendimento del sistema. Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore, il Consiglio regionale deve svolgere una valutazione degli effetti della legge entro 180 giorni, prorogabili una sola volta per ulteriori 180 giorni.

Regime transitorio, abrogazioni e copertura finanziaria

Per la prima applicazione erano previsti avvisi pubblici entro 90 giorni e la definizione dell’intesa sulle sedi e risorse entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

È abrogata la legge regionale n. 72/2012, relativa alla proroga dell’abrogazione della precedente disciplina sulla partecipazione.

La copertura finanziaria è stata fissata per il triennio iniziale 2013-2015, con stanziamenti specifici per il funzionamento della legge e per gli adempimenti del Consiglio regionale e della struttura istituzionale. Le spese per gli esercizi successivi sono demandate alla legge di bilancio.

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