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Sentenza

Sentenza n. 3303/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2171/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2171/2023, avente ad oggetto l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli ulteriori accessori, oneri e spese aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'entità del dovuto discende dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti e 1283 del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da completare nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, potendo assegnare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito già riconosciuto dal giudicato; la sua funzione è attuativa e satisfattiva, sicché la misura del credito deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dai pagamenti eventualmente già eseguiti.
  • I conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione o il commissario ad acta quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere ricalcolati in base al titolo giudiziale, alla legge e alla corretta determinazione della misura e della decorrenza.
  • Prima di promuovere il recupero coattivo di un titolo esecutivo pecuniario nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa, incaricato di determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione, senza che sia dovuto uno specifico compenso quando l'attività rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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