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Sentenza

Sentenza n. 948/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - del diniego in data 06 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044430 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012; nonché per l’accertamento - dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; nonché per la condanna - al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA AZ. AGR. PRETI GIANLUIGI SS SOCIETA' AGRICOLA IL 27/6/2023: - dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90019537 15/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente v via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione dell’atto di motivi aggiunti (non allegato e non conosciuto); - di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione dell’atto di motivi aggiunti, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7150119873 000 asseritamente notificata il 16.03.2015 a titolo di prelievo latte; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso);

Giustizia amministrativa202200786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autotutela AGEA relativo al ricalcolo dei prelievi supplementari per le campagne lattiero-casearie 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, nonché intimazione di pagamento, ruolo, cartella e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttore lattiero-caseario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui AGEA aveva respinto l’istanza di autotutela diretta a ottenere il ricalcolo dei prelievi supplementari sulle consegne di latte, deducendo l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare i conteggi alla luce delle pronunce della Corte di giustizia e della normativa europea. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione della disciplina nazionale sull’autotutela e sul procedimento amministrativo, dei principi di legalità, buona fede, legittimo affidamento, sana amministrazione, parità di trattamento, certezza del diritto, effettività e leale cooperazione europea, nonché l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati l’intimazione di pagamento, il ruolo, la cartella e gli atti di aggiornamento del Registro nazionale dei debiti, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, violazione del procedimento, sviamento, irragionevolezza, sproporzione, lesione del diritto di difesa e mancata partecipazione. Sono state inoltre eccepite la decadenza e la prescrizione del credito e degli interessi, l’illegittimità degli interessi e degli oneri di riscossione, l’omessa o invalida notificazione degli atti presupposti e l’illegittimità europea dei criteri di compensazione nazionale e di ripartizione del prelievo. È stata proposta anche domanda risarcitoria per le somme medio tempore prelevate.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Durante il giudizio, infatti, sono intervenuti giudicati relativi alle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, dai quali deriva già l’obbligo di AGEA di rideterminare i prelievi supplementari applicando i criteri conformi al diritto dell’Unione e disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili. Non era quindi più necessario esaminare la domanda diretta contro il diniego di autotutela, essendo sorto aliunde l’obbligo amministrativo di ricalcolo. I motivi aggiunti sono stati accolti ai soli fini del riesame e dell’effettuazione di un nuovo calcolo del prelievo supplementare, in coerenza con i giudicati richiamati. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare analiticamente tutte le censure, precisando che la pendenza dei giudizi relativi agli atti presupposti esclude, allo stato, la prescrizione del debito. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 539, l. 228/2012

    La disposizione è stata richiamata quale base dell’istanza di autotutela proposta per ottenere il ricalcolo dei prelievi supplementari.

  • art. 1, comma 538, lett. a), l. 228/2012

    È stata invocata quale fondamento dell’autotutela concernente gli atti relativi al prelievo supplementare.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto l’applicabilità, anche nella formulazione modificata, ai fini dell’annullamento d’ufficio degli atti di determinazione del prelievo.

  • artt. 2 e 7 l. 241/1990

    Sono stati richiamati in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento e alle garanzie partecipative.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato per ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa e l’ordine ad AGEA di provvedere.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    È richiamato con riferimento all’iscrizione del debito nel Registro nazionale dei debiti.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    È stato invocato per eccepire la decadenza dalla riscossione.

  • art. 73, par. 1, Reg. CEE n. 796/2004

    È stato richiamato quale fondamento dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 3, comma 1, Reg. CE n. 2988/1995

    È stato invocato, in subordine, per la prescrizione delle somme oggetto di recupero.

  • art. 2, par. 1, comma 2, Reg. CEE n. 3950/1992

    È stato richiamato in relazione ai criteri europei di determinazione e ripartizione del prelievo supplementare.

  • art. 17 Reg. UE n. 595/2004

    È stato invocato in relazione all’obbligo di ripartizione del prelievo tra i produttori interessati.

  • art. 4, par. 3, TUE

    È stato richiamato per il principio di leale cooperazione nell’attuazione del diritto dell’Unione.

  • art. 40, n. 3, secondo comma, Trattato CE

    È stato invocato in relazione al principio di parità di trattamento nell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, intervengono giudicati che impongono all’amministrazione di rideterminare un prelievo o un’obbligazione secondo criteri conformi al diritto dell’Unione, la domanda originaria contro il diniego di autotutela può divenire improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo già sorto aliunde l’obbligo amministrativo di riesame.
  • Il giudice amministrativo può accogliere i motivi aggiunti ai soli fini del riesame e della rinnovazione del calcolo, senza esaminare analiticamente tutte le censure, quando la riedizione del potere è già imposta da giudicati intervenuti su atti e campagne omogenee.
  • I giudicati che annullano gli atti di determinazione di un prelievo supplementare e impongono la rideterminazione secondo il diritto dell’Unione vincolano l’amministrazione anche con riguardo alla disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili con la disciplina europea.
  • La pendenza di giudizi relativi agli atti presupposti di determinazione del debito esclude, allo stato, la prescrizione del credito oggetto della riscossione, quando l’esito di tali giudizi incide sulla definitiva quantificazione dell’obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTermini e notificazione del ricorsoAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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