Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 640/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 10.03.2025, n. 42.

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 10 marzo 2025, n. 42, relativa all'emissione della carta del docente e all'accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 10 marzo 2025, n. 42, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500 per ciascun anno scolastico. Alla prima ricorrente spettavano complessivamente euro 2.500 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024; al secondo ricorrente euro 1.000 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato contestazioni nel merito e non ha dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni ministeriali e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere proposto, nella fattispecie, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.a.

    La pronuncia è resa nell'ambito del giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione del giudicato; il riferimento normativo non è espressamente indicato nel testo, ma è ricavabile dalla natura dell'azione.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza esecutiva non contestata dall'amministrazione e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine giudiziale può imporre all'amministrazione l'adozione degli atti materiali e amministrativi necessari a soddisfare integralmente il comando contenuto nel titolo esecutivo, compresa l'emissione di un beneficio economico e l'accredito delle somme dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato in un organo dell'amministrazione, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo prestabilito.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente; la liquidazione può tenere conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.