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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2027

Regolamento delegato (UE) 2021/2027 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 per quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato (UE) 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149

Normativa europea32021R2027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga e rafforza alcune deroghe eccezionali introdotte per il comparto vitivinicolo a causa della pandemia di COVID-19. Estende al 2022 la possibilità di applicare la vendemmia verde in deroga alla disciplina ordinaria e aumenta in modo significativo il contributo UE per la costituzione di fondi di mutualizzazione. La misura risponde alla persistente turbativa del mercato, al calo dei consumi, all’aumento delle scorte e alle ulteriori difficoltà causate da eventi climatici e dazi commerciali.

Proroga e ampliamento delle deroghe temporanee nel settore vitivinicolo per far fronte alla crisi COVID-19, con aumento del sostegno UE ai fondi di mutualizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo nell’Unione europea, in particolare alle misure di vendemmia verde e al sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1149. Riguarda gli Stati membri e gli operatori del settore vitivinicolo; opera in deroga alle disposizioni ordinarie richiamate e si applica dal 16 ottobre 2021. Le misure temporanee prorogate coprono il 2020, 2021 e 2022 per la vendemmia verde e, per il sostegno ai fondi di mutualizzazione, il periodo di programmazione 2019-2023. Non disciplina altri settori agricoli se non per rinvio normativo.

Regolamento delegato (UE) 2021/2027 della Commissione

Il regolamento interviene nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo per prolungare e rafforzare misure eccezionali adottate in risposta alla crisi pandemica. I considerando evidenziano che, nonostante le precedenti deroghe del regolamento delegato (UE) 2020/884, il mercato del vino resta gravemente perturbato per la combinazione di pandemia, restrizioni alla mobilità e al consumo fuori casa, elevati stock, dazi statunitensi e danni da gelo nell’aprile 2021.

Contesto e finalità

La Commissione constata che la domanda di vino nell’Unione continua a diminuire e che la ripresa del settore richiederà più tempo del previsto. Per questo motivo ritiene necessario mantenere un sostegno temporaneo ed eccezionale al comparto vitivinicolo, anche per evitare un aumento dei fallimenti tra gli operatori. Parallelamente, si considera opportuno rafforzare lo strumento dei fondi di mutualizzazione, ritenuto utile per la gestione dei rischi climatici e di mercato.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento incide su due atti delegati già vigenti:

  • il regolamento delegato (UE) 2020/884, limitatamente alle deroghe COVID-19 nel settore vitivinicolo;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/1149, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

I destinatari pratici sono gli Stati membri, chiamati a programmare e attuare le misure, e gli operatori del settore vitivinicolo che possono beneficiarne.

Vendemmia verde: proroga della deroga

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/884. In deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella nel 2020, 2021 e 2022.

Inoltre, i termini fissati ai paragrafi 3, 4 e 6 dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/884 vengono prorogati spostando dal 15 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022 la scadenza rilevante.

Fondi di mutualizzazione: aumento del contributo UE

L’articolo 2 modifica l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149. Quando il sostegno di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è utilizzato per coprire le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, il sostegno è limitato alle seguenti percentuali del contributo dei produttori al fondo:

  • 20 % nel primo anno di attuazione;
  • 16 % nel secondo anno;
  • 8 % nel terzo anno.

Il testo sostituisce i precedenti valori del 10 %, 8 % e 4 %, con l’obiettivo di rendere più attrattivo lo strumento per gli Stati membri e per gli operatori, anche in considerazione del fatto che la costituzione di tali fondi può richiedere più di un anno.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 ottobre 2021, garantendo continuità tra gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Proroga della deroga sulla vendemmia verde

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/884 prevedendo che, in deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, nel 2020, nel 2021 e nel 2022 la vendemmia verde possa essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.

Proroga dei termini delle deroghe COVID-19

I termini contenuti ai paragrafi 3, 4 e 6 dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/884 sono prorogati sostituendo la data "15 ottobre 2021" con "15 ottobre 2022".

Aumento del sostegno ai fondi di mutualizzazione

L’articolo 2 modifica l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149: quando il sostegno di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è utilizzato per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, il limite massimo del contributo UE è elevato al 20 % nel primo anno, 16 % nel secondo anno e 8 % nel terzo anno di attuazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 16 ottobre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicologestione dei rischi

Testo integrale

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