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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2026

Regolamento delegato (UE) 2021/2026 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 per quanto riguarda talune deroghe al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e il loro periodo di applicazione

Normativa europea32021R2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro emergenziale già previsto per il settore vitivinicolo a causa della pandemia di COVID-19, ritenendo che la turbativa del mercato non fosse ancora superata. Proroga quindi alcune misure eccezionali del regolamento delegato (UE) 2020/592 e rafforza l’incentivo all’assicurazione del raccolto elevando il contributo finanziario massimo dell’Unione. Le modifiche sono pensate per sostenere i produttori, favorire la gestione dei rischi e attenuare le perdite economiche nel periodo di crisi.

Modifica le deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore vitivinicolo per prolungare il sostegno anti-crisi legato alla pandemia di COVID-19 e aumentare il contributo UE all’assicurazione del raccolto.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione europea, con riferimento alle misure eccezionali introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592 in deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide sulle operazioni selezionate nell’ambito del sostegno all’assicurazione del raccolto e proroga l’applicazione di talune misure temporanee fino al 15 ottobre 2022; per l’assicurazione del raccolto, introduce una disciplina differenziata per operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021 e dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023. Si applica in tutti gli Stati membri dal 16 ottobre 2021.

Modifica delle deroghe temporanee per il settore vitivinicolo per fronteggiare la pandemia di COVID-19

Il regolamento delegato (UE) 2021/2026 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/592, già adottato per introdurre misure eccezionali e temporanee a sostegno dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti dalla pandemia di COVID-19. La Commissione rileva che, nonostante le misure precedenti, il mercato vitivinicolo non aveva ritrovato l’equilibrio tra domanda e offerta, anche a causa di restrizioni ancora vigenti, del calo dei consumi, delle elevate scorte e di ulteriori fattori negativi per il reddito dei produttori.

Contesto e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e mira a mantenere un sostegno temporaneo ed eccezionale al settore vitivinicolo dell’Unione. I considerando evidenziano che la crisi sanitaria permaneva, che la ripresa del settore sarebbe stata più lenta del previsto e che le tensioni di mercato rischiavano di generare ulteriori fallimenti tra gli operatori.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche riguardano esclusivamente il regime derogatorio introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/592 nel settore vitivinicolo. Il regolamento non riscrive l’intera disciplina dell’OCM, ma interviene su due profili specifici:

  • il livello del contributo finanziario dell’Unione per il sostegno all’assicurazione del raccolto;
  • la proroga della durata di applicazione di alcune misure eccezionali già previste dal regolamento delegato del 2020.

Assicurazione del raccolto: aumento del sostegno UE

La modifica dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 amplia il sostegno pubblico all’assicurazione del raccolto, qualificata dalla Commissione come strumento essenziale di gestione dei rischi, sia climatici sia di mercato. In particolare:

  • per le operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021, il contributo finanziario dell’Unione non può superare il 70% del costo dei premi assicurativi;
  • per le operazioni selezionate dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023, il contributo massimo sale all’80%.

La disciplina è espressamente in deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il considerando sottolinea che l’incremento del sostegno è volto anche a rafforzare l’adesione degli operatori a questo strumento, rimasta in passato limitata.

Proroga delle altre misure eccezionali

Il regolamento proroga fino al 15 ottobre 2022 l’applicazione delle misure di cui:

  • agli articoli 5 bis e 6 del regolamento delegato (UE) 2020/592;
  • all’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
  • all’articolo 9 del medesimo regolamento.

La proroga risponde alla constatazione che il mercato del vino non avrebbe recuperato a breve termine l’equilibrio tra offerta e domanda, rendendo necessario mantenere misure eccezionali di sostegno.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 16 ottobre 2021, così da garantire la continuità tra gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Il testo finale ribadisce la sua piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Rapporti con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e con il regolamento delegato (UE) 2020/592

L’intervento conferma la natura eccezionale e temporanea delle deroghe già introdotte nel 2020 rispetto alla disciplina ordinaria dell’OCM agricola. Il nuovo regolamento non sostituisce tali misure, ma ne estende la durata e ne rafforza un segmento specifico, quello dell’assicurazione del raccolto, come risposta alla protratta turbativa del mercato vitivinicolo causata dalla pandemia.

Disposizioni principali

Aumento del contributo UE per l’assicurazione del raccolto

L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 è modificato prevedendo che, in deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021 il contributo finanziario dell’Unione non superi il 70% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori; per le operazioni selezionate dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023 il limite massimo sale all’80%.

Proroga di misure eccezionali temporanee

All’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/592 la data del 15 ottobre 2021 è sostituita dal 15 ottobre 2022, con effetto di estendere la durata di applicazione di talune misure derogatorie già previste per il settore vitivinicolo.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 ottobre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti e sostegno pubblicogestione dei rischi

Testo integrale

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