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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 215 del 10/04/2025

Provvedimento del 10 aprile 2025

Garante Privacy215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato volto a ottenere da Google LLC la deindicizzazione di alcuni URL associati al proprio nome, riferiti a una vicenda giudiziaria. L’Autorità ha ritenuto infondata la richiesta per gli URL ancora indicizzati, valorizzando la recente pubblicazione degli articoli, la perdurante attualità della vicenda giudiziaria e il ruolo pubblico/professionale del reclamante. Per altri URL, ha preso atto delle misure adottate da Google per impedire il posizionamento nei risultati associati al nome dell’interessato, escludendo la necessità di ulteriori interventi.

Reclamo contro Google LLC per la rimozione di URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato

Reclamo contro Google LLC per la deindicizzazione di URL associati al nome dell’interessato

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR nei confronti di Google LLC, finalizzato a ottenere la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al nominativo dell’interessato, di alcuni URL relativi a una vicenda giudiziaria. Il Garante valuta la richiesta alla luce del diritto all’oblio e dell’interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni online.

Fatto e svolgimento del procedimento

L’interessato, rappresentato da difensore, ha chiesto al Garante di ordinare a Google la rimozione di diversi URL reperibili tramite ricerca nominativa. Secondo il reclamante, la vicenda risaliva al 2017 e non sussisteva più un interesse pubblico attuale alla sua conoscenza, né un collegamento con la sua sfera personale e professionale.

L’Autorità ha chiesto osservazioni al titolare del trattamento con nota del 9 settembre 2024. Google ha riscontrato il 30 settembre 2024, distinguendo tra due gruppi di URL: per alcuni ha dichiarato di non poter intervenire; per altri ha affermato di aver già adottato misure manuali per impedire il posizionamento tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca.

Trattamenti esaminati e competenza dell’Autorità

Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali effettuato tramite il motore di ricerca Google, con particolare riferimento alla reperibilità di contenuti online in associazione al nome dell’interessato. Il Garante richiama il principio di stabilimento di cui all’art. 3, par. 1, GDPR e afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR, considerando che il trattamento è direttamente gestito da Google LLC, con sede negli Stati Uniti, anche per il territorio UE.

Posizione del titolare del trattamento

Google ha sostenuto che gli URL contestati rinviassero ad articoli giornalistici pubblicati nel 2018 e nel 2019, relativi a un procedimento penale in cui l’interessato sarebbe stato coinvolto. Ha affermato che dagli articoli emergesse una condanna nel 2019 e che la condotta fosse connotata da gravità penale. Ha inoltre rilevato che il reclamante non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della richiesta di rimozione e che non fosse possibile desumere dall’atto né l’esito del procedimento penale né l’eventuale esecuzione della condanna.

Il titolare ha anche sostenuto la persistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, valorizzando il ruolo di natura pubblica svolto dall’interessato quale libero professionista e legale rappresentante di una società operante nel settore della locazione. Per gli altri URL, Google ha dichiarato di aver già impedito il posizionamento dei contenuti tra i risultati associati al nome del reclamante.

Valutazioni del Garante sul diritto all'oblio

Nel valutare l’istanza, il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché i criteri elaborati dal WP Art. 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e dall’EDPB nelle Linee guida n. 5/2019 del 7 luglio 2020 in materia di diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca.

L’Autorità osserva che gli articoli oggetto del reclamo sono di pubblicazione recente, risalendo al 2018 e al 2019, e riferiscono di una vicenda giudiziaria per la quale, sulla base del contenuto degli stessi, l’interessato sarebbe stato condannato. Rileva inoltre che il reclamante non ha fornito documentazione utile a chiarire elementi relativi al proprio coinvolgimento e all’esito degli accertamenti giudiziari.

Attualità della vicenda e interesse pubblico

Un elemento decisivo è rappresentato dal fatto che in rete risultano presenti articoli più recenti, dai quali emerge l’evoluzione del procedimento penale che ha riguardato l’interessato, procedimento che risulta ancora in corso e giunto fino al giudice di legittimità, il quale ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado per verificare le reali motivazioni alla base del reato contestato.

Alla luce di ciò, e considerato anche il ruolo svolto dal reclamante quale legale rappresentante di una società di locazione, il Garante reputa tuttora sussistente l’interesse della collettività a conoscere la vicenda. Pertanto, la richiesta di rimozione degli ulteriori URL associati al nome dell’interessato viene ritenuta infondata.

Esito del procedimento

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante:

  • prende atto delle misure adottate da Google per impedire il posizionamento di alcuni URL tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca, ritenendo che per essi non vi siano i presupposti per ulteriori misure;
  • dichiara infondato il reclamo per quanto riguarda la richiesta di rimozione degli ulteriori URL.

Impugnazione

Il provvedimento indica che avverso la decisione è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo

L’interessato ha chiesto al Garante di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nominativo, di alcuni URL riferiti a una vicenda giudiziaria. Ha sostenuto che non vi fosse più un interesse pubblico attuale alla conoscenza dei fatti, risalenti al 2017, e che essi non fossero pertinenti alla sua vita personale e professionale.

Posizione di Google LLC

Google ha rappresentato di non poter intervenire su alcuni URL perché rimandavano ad articoli giornalistici del 2018 e 2019, relativi al procedimento penale in cui il reclamante era coinvolto. Ha evidenziato che dagli articoli emergeva una condanna nel 2019 e che il reato contestato era grave e di rilevanza penale. Ha inoltre sostenuto che non fosse stata prodotta documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della richiesta e che persistesse un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni, anche in ragione del ruolo professionale del reclamante. Per altri URL ha invece dichiarato di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento nei risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

Per la valutazione della richiesta di rimozione, il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del GDPR, nonché le Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB del 7 luglio 2020. L’Autorità rileva che gli articoli contestati sono di pubblicazione recente (2018 e 2019), riferiscono di una vicenda giudiziaria per la quale l’interessato sarebbe stato condannato e non è stata prodotta documentazione utile a chiarire l’esito definitivo dei procedimenti.

Persistenza dell’interesse pubblico e decisione finale

Il Garante osserva che in rete sono presenti articoli più recenti che descrivono l’evoluzione del procedimento penale, tuttora in corso, fino al giudice di legittimità, che ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per accertare le reali motivazioni del reato. Alla luce di tali elementi e del ruolo svolto dal reclamante come legale rappresentante di una società, l’Autorità ritiene tuttora sussistente l’interesse della collettività a conoscere la vicenda. Ne consegue che il reclamo è dichiarato infondato per gli URL ancora reperibili in associazione al nome dell’interessato, mentre per gli altri URL si prende atto delle misure già adottate da Google.

Come è indicizzato

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