Sentenza del 14/01/2015 n. 407 - Corte di Cassazione
Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Motivazione "per relationem" - Conoscibilità da parte del contribuente - Art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento riguardante IVA, IRAP e IRPEG, sostenendo principalmente che l'avviso fosse carente di motivazione perché fondato per relationem su un processo verbale di constatazione non allegato e, a suo dire, non integralmente conosciuto. Ha inoltre contestato la valutazione degli elementi presuntivi utilizzati per ritenere che avesse partecipato a un sistema fraudolento di cessione di GPL fatturato come destinato a uso domestico, con applicazione di aliquote ridotte. Gli ulteriori motivi riguardavano la sufficienza della prova, la valutazione del PVC, l'assenza di un deposito della società Sprint Gas, la compilazione dei documenti di accompagnamento, la qualificazione di Sprint Gas come società cartiera e la mancata considerazione della capacità delle bombole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 12.150 euro oltre accessori e spese prenotate a debito. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem dell'avviso, poiché il processo verbale era stato sottoscritto e consegnato al rappresentante legale della società ed era quindi nella sua piena conoscibilità. Non era necessario allegare anche gli ulteriori atti richiamati nel PVC, poiché quest'ultimo dava conto delle attività svolte. Le censure sulla valutazione delle prove e dei fatti sono state ritenute inammissibili o infondate, trattandosi in larga parte di questioni di merito. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
Art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'avviso consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa fiscale. È ammessa la motivazione per relationem mediante rinvio a un altro atto già conosciuto o legalmente conoscibile dal destinatario, come un processo verbale di constatazione consegnato al suo rappresentante.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
Devono essere allegati all'atto dell'amministrazione finanziaria tutti i documenti cui esso fa riferimento.
L'obbligo di allegazione non opera per i documenti già integralmente conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione o consegna. Non è inoltre necessario allegare gli atti ulteriori richiamati dal documento principale quando quest'ultimo ne descrive autonomamente il contenuto.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La mancanza di prova sui fatti costitutivi della pretesa determina la soccombenza della parte onerata. Il giudice non deve astenersi dal decidere in presenza di incertezza probatoria, ma applicare le regole sull'onere della prova.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Più elementi collegati tra loro possono costituire un unico procedimento presuntivo; non si configura necessariamente una vietata presunzione di secondo grado quando il ragionamento inferenziale procede attraverso passaggi logici coordinati.
Art. 360 del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione è ammesso nei casi previsti dalla norma, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi della motivazione nei limiti applicabili.
La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito. Le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti o sulla ponderazione delle prove sono generalmente inammissibili se prospettate come violazioni di legge.
Art. 116 del codice di procedura civile
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La valutazione della completezza e dell'efficacia probatoria degli atti, inclusi estratti del processo verbale, appartiene al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in Cassazione.
Art. 2 della legge n. 7 del 1973
La norma è stata richiamata dalla contribuente in relazione ai requisiti per l'attività di distribuzione e vendita di gas petroliferi liquefatti. La Corte ha tuttavia ritenuto che la questione riguardasse la valutazione di un elemento di fatto e non una violazione della norma.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione, purché il contribuente ne abbia avuto conoscenza effettiva o legale, ad esempio perché il verbale è stato consegnato al suo rappresentante.
- Non è necessario allegare ogni documento indirettamente richiamato nel verbale: l'obbligo di allegazione ulteriore sussiste solo quando il documento principale si limiti a un rinvio meramente recettizio e non esponga autonomamente i fatti rilevanti.
- La motivazione non è apparente quando, anche in forma sintetica, indica una pluralità di elementi fattuali e consente di ricostruire il percorso logico seguito dall'amministrazione o dal giudice.
- In presenza di più indizi convergenti, il giudice può costruire un unico ragionamento presuntivo articolato in più passaggi, purché gli elementi siano valutati complessivamente e risultino gravi, precisi e concordanti.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: occorre dimostrare una concreta violazione di legge, una motivazione totalmente apparente o un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti.
- Quando un fatto decisivo rimane non provato, il giudice deve decidere applicando l'onere della prova; non può semplicemente astenersi dal pronunciare sul merito.
- Dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, per gli atti impositivi emessi successivamente all'avvio della loro operatività, il soggetto normalmente legittimato passivamente è l'Agenzia delle Entrate e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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