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Sentenza

Sentenza del 14/01/2015 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IPOTECA ESATTORIALE - Figura speciale di ipoteca legale - Non è atto dell'espropriazione - Art. 50 d.P.R. 602/1973 - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sostenendo, in particolare, che l'agente della riscossione avrebbe dovuto previamente avviare o notificare una procedura esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 50 d.P.R. 602/1973. La questione riguarda quindi l'applicabilità all'iscrizione dell'ipoteca esattoriale delle regole proprie dell'espropriazione forzata.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'ipoteca prevista dall'art. 77 d.P.R. 602/1973 è qualificata come una figura speciale di ipoteca legale, con funzione di garanzia e di tutela dell'interesse pubblico alla riscossione. La sua iscrizione non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma una misura cautelare e deterrente volta a favorire il pagamento spontaneo del debito. Di conseguenza, per iscrivere l'ipoteca non è necessario il previo compimento degli adempimenti previsti dall'art. 50 d.P.R. 602/1973.

Norme richiamate

  • Art. 77 d.P.R. 602/1973

    L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo complessivo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

    La disposizione introduce una forma speciale di ipoteca legale a tutela del credito erariale. L'iscrizione ha natura cautelare e non costituisce direttamente un atto di espropriazione.

  • Art. 50 d.P.R. 602/1973

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

    La norma disciplina l'avvio dell'espropriazione forzata e i relativi adempimenti preliminari. Non si applica all'iscrizione dell'ipoteca ex art. 77, poiché quest'ultima non è un atto espropriativo.

Massime di principio

  • L'iscrizione di ipoteca esattoriale ex art. 77 d.P.R. 602/1973 è una misura cautelare e di garanzia, non un atto di espropriazione.
  • Gli adempimenti previsti per l'avvio dell'espropriazione forzata, inclusa l'intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973, non devono necessariamente precedere l'iscrizione dell'ipoteca.
  • La funzione dell'ipoteca esattoriale è assicurare una prelazione al creditore pubblico e incentivare il contribuente a pagare spontaneamente il debito.
  • La contestazione dell'ipoteca non può fondarsi soltanto sull'assenza degli atti preliminari propri dell'espropriazione, ma deve eventualmente riguardare altri presupposti, come l'esistenza del ruolo, la corretta notifica degli atti, l'ammontare del debito o il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

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