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Sentenza

Sentenza del 14/01/2015 n. 137 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA SU COSTI PER VETTURE AZIENDALI - Istanza di rimborso - Termine - Due anni dal pagamento - Sentenza della Corte di Giustizia 228/2005 - Non costituisce termine per la restituzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine per presentare l’istanza di rimborso dell’IVA assolta sui costi relativi a vetture aziendali. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-228/05 del 14 settembre 2006, che aveva dichiarato illegittimo il regime italiano di limitazione della detraibilità dell’IVA. Secondo il principio richiamato, invece, il termine decorre dal pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la decisione della Corte di Giustizia C-228/05 non costituisce il termine iniziale per la presentazione della domanda di rimborso. L’istanza deve essere presentata entro due anni dal pagamento dell’IVA, secondo il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992. Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014. Ne consegue che una domanda presentata oltre due anni dal pagamento è tardiva, anche se presentata entro due anni dalla sentenza europea.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Prevede il termine di due anni per proporre la domanda di rimborso dei tributi, decorrente dal pagamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. Nel caso esaminato, il termine decorre dal pagamento dell’IVA.

  • Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-228/05 del 14 settembre 2006

    Ha dichiarato illegittimo il regime italiano relativo alla limitazione della detraibilità dell’IVA sulle vetture aziendali, ma non ha fatto decorrere da tale data il termine biennale per presentare la domanda di rimborso.

  • Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13676 del 16 giugno 2014

    Ha confermato che il termine per chiedere il rimborso dell’IVA decorre dal pagamento dell’imposta e non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia che abbia riconosciuto l’illegittimità della normativa nazionale.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia giudiziaria dichiara illegittima una disciplina fiscale, ciò non comporta automaticamente che i termini per chiedere il rimborso decorrano dalla data della pronuncia.
  • Per le domande di rimborso, occorre individuare il termine previsto dalla specifica norma processuale e verificare il momento iniziale indicato dalla legge, normalmente il pagamento dell’imposta o il verificarsi del presupposto restitutorio.
  • La conoscenza successiva dell’illegittimità della norma, anche derivante da una sentenza della Corte di Giustizia, di regola non riapre né proroga i termini già decorrenti.
  • È essenziale conservare la documentazione dei singoli pagamenti e calcolare il termine per ciascuna annualità o operazione, verificando eventuali discipline speciali o transitorie applicabili.

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