Sentenza del 19/05/2015 n. 893 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Appello contro la sentenza di primo grado proposto dalla sola società di persone corredato da istanza di sospensione - Intervento di altri soci litisconsorti nel giudizio di primo grado, ma non appellanti, solo per coltivare l'istanza di sospensione - Legittimità dell'intervento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’intervento è stato ritenuto inammissibile. I soggetti che non avevano impugnato la sentenza avevano prestato acquiescenza alla decisione di primo grado e non potevano successivamente intervenire nel giudizio d’appello al solo fine di sostenere l’istanza di sospensione. La partecipazione al litisconsorzio nel primo grado non consente di eludere la necessità di proporre tempestivamente l’impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un rapporto inscindibile tra più soggetti, tale da configurare un litisconsorzio necessario. Solo la società di persone aveva impugnato la sentenza di primo grado, chiedendone anche la sospensione. Gli altri soci litisconsorti, pur avendo partecipato al primo grado, non avevano proposto appello e sono intervenuti successivamente soltanto per coltivare l’istanza di sospensione. Il problema era stabilire se tale intervento fosse ammissibile nonostante la mancata impugnazione.
Massime di principio
- Quando la controversia coinvolge più soggetti in modo inscindibile, tutti i litisconsorti devono prestare particolare attenzione ai termini e alle modalità di impugnazione.
- Il litisconsorte che non impugna la sentenza di primo grado, di regola, presta acquiescenza alla decisione e non può recuperare successivamente la posizione processuale mediante un intervento limitato a una questione accessoria.
- L’intervento in appello non può essere utilizzato soltanto per sostenere un’istanza di sospensione se l’interveniente non ha previamente impugnato la sentenza.
- La richiesta di sospensione della sentenza non è autonoma rispetto all’impugnazione: può essere coltivata solo da chi è legittimamente parte del giudizio d’appello e ha contestato la decisione nei modi previsti.
- In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata partecipazione all’impugnazione può produrre effetti preclusivi anche se il soggetto era stato regolarmente parte del giudizio di primo grado.
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