Ordinanza n. 3238/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza ex art. 88 TULPS e dell’autorizzazione alla commercializzazione dei giochi pubblici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore giochi pubblici)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Rieti aveva revocato la licenza ex art. 88 TULPS e l’autorizzazione alla commercializzazione dei giochi pubblici, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Tra le censure dedotte è stata espressamente valorizzata la violazione dell’art. 24, commi 20 e 21, del d.l. n. 98/2011. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sanzione prevista dalla disposizione presuppone l’effettiva partecipazione di minori a giochi pubblici con vincita in denaro e non può fondarsi sulla mera presenza di un minore all’interno del locale. Gli episodi contestati erano tre; dagli atti risultava che nessun minore aveva effettuato giocate né era stato trovato in possesso di ticket o ricevute. In uno degli episodi, inoltre, una dipendente dell’esercizio era stata vista chiedere il documento d’identità a due giovani che stavano per effettuare una giocata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente un adeguato fumus boni iuris, in particolare con riferimento alla violazione dell’art. 24, commi 20 e 21, del d.l. n. 98/2011. In sede cautelare il Collegio ha interpretato la disposizione nel senso che l’illecito consiste nel consentire la partecipazione di minori ai giochi pubblici con vincita in denaro; elemento costitutivo della violazione è quindi l’effettiva partecipazione al gioco, non la semplice presenza del minore nel locale. Poiché dagli atti non emergeva che i minori avessero giocato o posseduto ticket o ricevute, gli episodi non apparivano integrare, allo stato della delibazione, una condotta di consentita partecipazione. È stato ravvisato anche il periculum in mora, sulla base di quanto evidenziato dal ricorrente. Il giudice ha pertanto sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, compensando le spese della fase cautelare e fissando l’udienza pubblica per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 24, commi 20 e 21, d.l. n. 98/2011
consentire la partecipazione di minori ai giochi pubblici con vincita in denaro
La disposizione sanziona la condotta di consentire l’effettiva partecipazione di minori al gioco; la mera presenza del minore all’interno del locale non è sufficiente a integrare l’illecito.
art. 88 TULPS
La licenza di pubblica sicurezza costituisce uno degli atti revocati dal provvedimento impugnato; l’ordinanza ne sospende cautelarmente l’efficacia.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- La violazione che sanziona il consentire la partecipazione di minori a giochi pubblici con vincita in denaro presuppone l’effettiva partecipazione del minore al gioco; la mera presenza del minore nei locali dell’esercizio non integra, di per sé, la condotta illecita.
- In sede cautelare, l’assenza di giocate effettuate dal minore e l’assenza di ticket o ricevute a lui riferibili costituiscono elementi idonei a escludere, allo stato della delibazione, la configurabilità della condotta di consentita partecipazione richiesta dalla norma sanzionatoria.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca di licenze e autorizzazioni è concedibile quando la contestazione presenta un adeguato fumus boni iuris e la perdita immediata dell’abilitazione determina un pregiudizio grave e attuale, integrando il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1184/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1186/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1187/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3228/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3229/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →