Cassazione Civile, Ordinanza n. 10205/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una consumatrice aveva acquistato nel 2016 uno smartphone presso una società venditrice; dopo circa un anno erano insorti malfunzionamenti fino al blocco definitivo del dispositivo. Il bene era stato consegnato a un centro assistenza che aveva rilevato un"attivazione" anteriore all"acquisto e aveva rifiutato l"intervento in garanzia. La venditrice, in una prima comunicazione PEC, si era detta disponibile a subentrare al produttore nell"esecuzione della garanzia previa consegna del bene e verifica dei vizi; in una successiva PEC, nell"ambito di negoziazione assistita, aveva dichiarato la volontà di procedere alla riparazione o sostituzione senza subordinazione a ulteriori verifiche. La consumatrice aveva quindi chiesto in giudizio la riparazione o sostituzione e il risarcimento dei danni. Il giudice di pace aveva rigettato le domande per mancata prova dell"anteriorità del difetto rispetto alla consegna; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo non operante la presunzione legale poiché il vizio era emerso oltre sei mesi dalla consegna e gravante sulla consumatrice l"onere di provare che il difetto esistesse già al momento della consegna. Con il ricorso per cassazione si deduceva: 1) violazione degli artt. 130 e 132 cod. cons. e dell"art. 2697 c.c., sostenendo che le dichiarazioni della venditrice e l"offerta di riparazione/sostituzione integrassero riconoscimento del difetto originario, nonché che l"attivazione anteriore del telefono fosse autonomo indice di non conformità; 2) omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione delle norme sulla garanzia e sul risarcimento per il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio applicato dal giudice di merito: per una vendita conclusa prima delle modifiche del 2021, la presunzione di anteriorità del difetto di conformità opera solo se il vizio si manifesta entro sei mesi dalla consegna; decorso tale termine, incombe sul consumatore la prova che il difetto esistesse già alla consegna. La valutazione del tribunale, secondo cui gli elementi invocati dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare l"anteriorità del vizio, è stata qualificata come apprezzamento di merito insindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre escluso che la dichiarazione della venditrice sul malfunzionamento dell"hardware o le comunicazioni PEC valessero come riconoscimento incondizionato della non conformità originaria; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per doppia conforme e ha dichiarato assorbito il terzo motivo, poiché la domanda risarcitoria presupponeva comunque l"accertamento dell"inadempimento del venditore alla garanzia. Ricorso dunque respinto, con applicazione dell"ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 128 cod. consumo
Richiamato come parte della disciplina applicabile alla vendita di beni di consumo ratione temporis vigente al contratto.
art. 129 cod. consumo
Richiamato quale norma sui criteri di conformità del bene al contratto; l"attivazione anteriore può costituire indice di difetto ma non basta, da sola, a dimostrare l"anteriorità del vizio dedotto.
art. 130 cod. consumo
Richiamato come norma sulla tutela del consumatore per difetto di conformità e sui rimedi di riparazione, sostituzione e altre conseguenze dell"inadempimento del venditore.
art. 132 co. 3 cod. consumo
Nella versione applicabile, prevedeva la presunzione di anteriorità del difetto solo se il vizio si manifestava entro sei mesi dalla consegna; oltre tale termine la presunzione non opera.
art. 135 co. 1 cod. consumo
Richiamato per il testo vigente dopo le modifiche del 2021, che estende a un anno il termine della presunzione, ma non applicabile al caso concreto.
art. 2697 c.c.
Applicato come regola generale di riparto dell"onere della prova: decorso il termine di presunzione, il consumatore deve provare l"anteriorità del difetto rispetto alla consegna.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata dalla ricorrente come base dei primi e terzo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, co. 5, c.p.c.
Richiamato per la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, quando vi è doppia pronuncia conforme di merito.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, in tema di correttezza nell"esecuzione del rapporto.
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, in tema di diligenza nell"adempimento.
art. 1223 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, come norma sulla risarcibilità del danno conseguenza.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 co. 1-bis d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato quale parametro per la determinazione dell"ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella vendita di beni di consumo, se il difetto di conformità si manifesta oltre il termine di operatività della presunzione legale, l"acquirente-consumatore sopporta l"onere di provare che il vizio era già presente al momento della consegna.
- La mera indicazione di un malfunzionamento dell"apparato o una disponibilità del venditore a valutare riparazione o sostituzione non equivalgono, di per sé, a riconoscimento probatorio dell"anteriorità del vizio.
- La valutazione circa la sufficienza degli indizi e delle prove a dimostrare l"esistenza originaria del difetto appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- In presenza di doppia decisione conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull"omesso esame di fatti decisivi è precluso.
- La domanda risarcitoria fondata sulla garanzia per difetto di conformità presuppone l"accertamento dell"inadempimento del venditore ai rimedi previsti dalla disciplina consumeristica.
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