Cassazione Penale, Sentenza n. 14561/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona che l'aveva dichiarata colpevole del reato previsto dall'art. 595, comma 3, c.p. rideterminando la pena in euro 600 di multa. Deduce tre motivi: (i) nullità e vizio di motivazione per presunte illegittimità di atti e ordinanze di primo grado (mancata precisazione della data di consumazione del reato, erronea dichiarazione di rinuncia della difesa a sentire testi già ammessi, mancata escussione della teste Berardinelli Emanuela ammessa ex art. 507 c.p.p.); (ii) vizi nella valutazione della colpevolezza per carenza o debolezza della prova (presunta inesistenza di una valida querela per difetto di legittimazione di Foria Luca, errata identificazione dell'autrice della recensione basata su comparazione dattiloscopica, assenza di contenuto diffamatorio, mancata prova della diffusione, e ingiusta esclusione delle cause di non punibilità come provocazione e particolare tenuità ex art. 131-bis); (iii) eccessiva sproporzione della pena rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e aspecifico: non vi era indeterminatezza dell'imputazione (la recensione è stata notata su "Google Maps" prima della querela del 10/12/2018 e l'imputazione indicava "fatti accertati in Jesi, in data antecedente alla querela del 10.12.2018"). Sulla presunta nullità relativa ai testi già ammessi e non escussi, la Corte ha confermato che la mancata eccezione immediata da parte della difesa sanitizza la nullità e che il giudice non sempre è tenuto a motivare espressamente il mancato utilizzo di una prova ammessa se dalla motivazione complessiva si desume la sua superfluità. Quanto alla legittimazione di Foria Luca a proporre querela, la Corte ha condiviso i giudici di merito: rileva la posizione di fatto e la responsabilità esercitata nell'attività commerciale (anche in presenza di gestione societaria) più che la formale investitura; quindi la querela era valida. Sulla identificazione dell'autrice, la Cassazione ha ritenuto supportata la valutazione dei giudici di merito. La recensione è stata ritenuta offensiva e diffamatoria e la causa di provocazione non applicabile; la particolare tenuità non è stata provata dalla difesa (onere dell'allegante). Sulla pena la Corte ha ritenuto congrua la riduzione operata dalla Corte d'appello che ha sostituito la pena detentiva con una multa di euro 600, adeguata nella discrezionalità del giudice. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
art. 595, comma 3, cod. pen.
Il reato contestato è la diffamazione aggravata; la condanna per tale fattispecie è stata confermata in base alla valutazione complessiva del contenuto del post e del suo carattere diffamatorio
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 lett. b), c), d) ed e) c.p.p.
Le doglianze di vizio di motivazione e violazione di legge dedotte ai sensi di queste lettere sono state esaminate e rigettate in quanto generiche o infondate
art. 507 cod. proc. pen.
L'ammissione di testi ai sensi dell'art. 507 non impone che il giudice debba espressamente motivare la mancata escussione se dalla motivazione complessiva risulta la superfluità della loro assunzione; la mancata escussione può pertanto non invalidare il giudizio se la parte non eccepisce tempestivamente
art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen.; art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Nullità di ordine generale: vige il principio della deducibilità delle nullità e, quando la parte assiste all'atto nullo, deve eccepirne immediatamente (art. 182, comma 2), altrimenti la nullità è sanata
art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto è eccezione che limita la punibilità; l'onere della prova e della specifica allegazione degli elementi che la giustificano grava sull'imputato
art. 611 cod. proc. pen.
Regola sul procedimento in Cassazione e sul ruolo del Procuratore Generale: il ricorso è stato trattato con la partecipazione del solo Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente rigettato; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità intervenute nel corso del dibattimento devono essere dedotte immediatamente; se la parte assiste all'atto nullo e non eccepisce tempestivamente, la nullità è sanata.
- L'ammissione di prove (es. testi ex art. 507 c.p.p.) non obbliga il giudice ad escutterle se dalla motivazione complessiva emerge la loro superfluità; il mancato utilizzo di una prova ammessa può essere giustificato implicitamente dalla motivazione del giudice.
- La legittimazione a proporre querela per reati commessi in esercizi commerciali si valuta sulla base della posizione di fatto e dell'interesse protetto (detenzione/custodia del bene, gestione dell'attività), non solo sulla formale rappresentanza societaria.
- Per la configurazione della diffamazione conta la portata complessiva del messaggio (significato e contesto): manifestazioni che attribuiscono disonestà o illeciti ingiustificati possono integrare il reato anche se mascherate da critica.
- La prova dell'identità dell'autore di un contenuto pubblicato può fondarsi su comparazioni tecniche o altri elementi indiziari valutati in combinazione; se i giudici di merito forniscono motivate valutazioni probatorie, la Cassazione valuta solo eventuali vizi di diritto o manifesta illogicità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis richiede che la difesa specifichi e provi gli elementi costitutivi della causa di non punibilità; meri riferimenti generici o circostanze non pertinenti non sono sufficienti.
- La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena in termine pecuniario è ampiamente rispettata se la motivazione mostra il confronto con i parametri edittali e elementi concreti che giustificano la scelta.
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