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Sentenza

Sentenza n. 9100/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 257 del 26-11-2021 notificato per pec in data 20.12.2022 (doc. 1) e relativi allegati (doc. 2 delibere dei vari Assessorati di certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), della presupposta comunicazione di avvio del procedimento del 14/11/2022 (doc. 3), di tutte le istruzioni, indicazioni, valutazioni e dichiarazioni effettuate sulla sezione del sito regionale dedicata al payback dispositivi medici all''''indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici (doc. 4 e relativi collegamenti ed allegati) nonché di tutti gli altri atti ad essi ulteriormente presupposti e precisamente : del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022 in GU del 26.10.22 (doc. 5), del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022 (doc. 6), della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019 (doc. 7), dell''''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR; doc. 8), del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''''Economia e delle Finanze (doc. 9), recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, dell''''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (doc. 10), nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 (doc. 11);

Giustizia amministrativa202303383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento regionale di individuazione degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti statali e regionali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana che individuava il fatturato e gli importi di ripiano dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, gli atti ministeriali e gli accordi Stato-Regioni presupposti. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015; carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione, partecipazione, ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e certezza del diritto. Ha inoltre contestato l'operatività della compensazione e dedotto la violazione dei principi in materia di contratti pubblici, concorrenza, trasparenza, proporzionalità e remuneratività delle prestazioni. Infine ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015, per contrasto con plurimi parametri costituzionali, con la CEDU, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il TFUE.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione né le questioni di legittimità costituzionale. Ha applicato la disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, secondo cui gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti mediante il versamento del 25% degli importi originari e l'integrale pagamento estingue l'obbligazione, determinando la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali. Poiché la Regione aveva depositato il decreto attestante l'inserimento della ricorrente tra le aziende che avevano effettuato il pagamento della quota ridotta, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione derivante da normativa e circostanze sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e costituisce la base normativa degli atti regionali impugnati.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere

    Il pagamento della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e consente la declaratoria di cessata materia del contendere, purché la Regione comunichi al TAR l'atto di accertamento del pagamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la cessata materia del contendere può essere dichiarata quando l'azienda fornitrice abbia versato la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta e la Regione abbia comunicato al TAR l'atto di accertamento del pagamento.
  • La disciplina sopravvenuta che prevede il pagamento del 25% degli importi originariamente dovuti estingue integralmente l'obbligazione dell'azienda fornitrice per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi.
  • Quando il giudizio viene definito per cessata materia del contendere in conseguenza di normativa e circostanze sopravvenute rispetto alla sua instaurazione, le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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