Regolamento (UE) 2019/522
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il modello di comunicazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per allinearlo ai moduli di reporting aggiornati adottati nell'ambito del protocollo di Montreal. L'intervento è reso necessario, in particolare, dall'entrata in vigore dell'emendamento di Kigali e dalla decisione XXX/10 delle parti del protocollo, che includono nuove informazioni sui polioli contenenti idrofluorocarburi. La modifica è circoscritta agli allegati del regolamento di esecuzione originario e non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma aggiorna le voci da comunicare. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il formato della relazione prevista per la comunicazione dei dati su produzione, importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti tenuti alla comunicazione annuale prevista dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, in particolare produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati a effetto serra e operatori che distruggono tali sostanze. La modifica riguarda il solo contenuto e formato delle tabelle di comunicazione, con particolare riferimento ai polioli premiscelati contenenti idrofluorocarburi e ad alcune voci relative alla produzione di HFC. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione
Il regolamento modifica il modello di relazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per la comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. L'intervento serve ad allineare il sistema di reporting dell'Unione ai moduli riveduti adottati nell'ambito del protocollo di Montreal, in particolare dopo l'entrata in vigore dell'emendamento di Kigali al 1° gennaio 2019.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la decisione XXX/10 delle parti del protocollo di Montreal, che ha aggiornato i moduli di comunicazione includendo anche la sottoproduzione di trifluorometano (HFC-23) e le importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi. La modifica del formato previsto dal regolamento (UE) n. 1191/2014 è quindi funzionale a garantire la conformità dell'Unione agli obblighi internazionali di comunicazione derivanti dal protocollo di Montreal.
Ambito di applicazione soggettivo e materiale
Il regolamento incide sugli operatori già soggetti alla comunicazione ex articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, cioè in particolare produttori, importatori, esportatori e imprese che distruggono gas fluorurati a effetto serra. La modifica riguarda esclusivamente il contenuto dei moduli di comunicazione e non disciplina direttamente limiti di produzione o commercializzazione. Il testo è applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifiche alla sezione 1 dell'allegato di cui al regolamento (UE) n. 1191/2014
La sezione 1 della tabella è sostituita per dettagliare meglio i dati sulla produzione nell'Unione. Vengono mantenute e precisate le voci relative al quantitativo totale prodotto, ai quantitativi non catturati, distrutti e catturati, e alla produzione disponibile per la vendita o per l'uso come materia prima. Sono previste voci specifiche per:
- quantitativi prodotti che consistono in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio;
- quantitativi ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza previa immissione in commercio, con indicazione dell'impresa che effettua la distruzione;
- quantitativi di idrofluorocarburi prodotti per essere impiegati come materia prima nell'Unione, con indicazione dello Stato membro di destinazione;
- la sottovoce 1C_a1, da comunicare solo per HFC-23, per i quantitativi senza cattura previa;
- la sottovoce 1C_a2, da calcolare solo per HFC-23, per i quantitativi dopo cattura previa;
- quantitativi di idrofluorocarburi prodotti per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal, con specificazione del tipo di uso esonerato.
Sono inoltre previste formule di calcolo automatico per alcune voci, tra cui 1Ab, 1C_a2, 1D e 1E, al fine di standardizzare la rendicontazione.
Nuove voci per polioli premiscelati contenenti idrofluorocarburi
Nella sezione 2 è introdotta la riga 2F, relativa al quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati. Nella sezione 3 è aggiunta la riga 3J, con la medesima informazione. L'inserimento di tali voci consente di tracciare in modo specifico le movimentazioni di polioli contenenti HFC, in linea con i nuovi requisiti di comunicazione internazionali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del modulo di comunicazione
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 secondo quanto stabilito nell'allegato del presente regolamento, al fine di adeguare il formato di comunicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Nuove voci sulla produzione di HFC e sui polioli premiscelati
Nella sezione 1 della tabella dell'allegato sono sostituite e integrate varie voci relative ai quantitativi prodotti, catturati, distrutti e disponibili per la vendita o per uso come materia prima, incluse specifiche per HFC-23, sottoprodotti recuperati, prodotti indesiderati e usi esonerati dal protocollo di Montreal. Sono inoltre introdotte informazioni sul quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati.
Nuove voci per importazioni ed esportazioni di polioli contenenti HFC
Nella sezione 2 della tabella è aggiunta la riga 2F, relativa al quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati; nella sezione 3 è aggiunta la riga 3J con la medesima informazione, per garantire la corretta rendicontazione di importazioni ed esportazioni.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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