Regolamento (UE) 2019/531
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/531 della Commissione, del 27 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regime dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti avicoli e per l’ovoalbumina, intervenendo sul regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica deriva dal controllo periodico dei dati utilizzati per determinare i prezzi rappresentativi, che ha evidenziato la necessità di adeguare tali valori in funzione delle variazioni di prezzo per origine. L’atto si limita a sostituire l’allegato I del regolamento del 1995 con un nuovo elenco di prezzi rappresentativi e cauzioni, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per alcune importazioni nei settori delle uova, del pollame e dell'ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché dell'ovoalbumina, ai fini della fissazione dei prezzi rappresentativi e della connessa cauzione per il calcolo dei dazi addizionali all'importazione. Incide in particolare su specifiche voci di nomenclatura combinata elencate nell'allegato, con distinzione per origine delle merci. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/531 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l'applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti agricoli. L'intervento è giustificato dall'aggiornamento periodico dei dati di mercato utilizzati per fissare i prezzi rappresentativi, al fine di riflettere le variazioni dei prezzi in funzione dell'origine delle merci.
Base giuridica e contesto normativo
L'atto è adottato in base all'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e all'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando si ricorda che il regolamento (CE) n. 1484/95 aveva già stabilito le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e fissato i prezzi rappresentativi nei settori interessati.
Oggetto della modifica
La modifica consiste esclusivamente nella sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con un nuovo elenco di prezzi rappresentativi e cauzioni. Non vengono introdotte nuove categorie di operatori né nuove procedure; l'intervento aggiorna i valori economici utilizzati per la determinazione degli oneri all'importazione.
Merci e valori interessati
L'allegato del regolamento sostituisce i valori per alcune voci di nomenclatura combinata, distinguendo anche per origine:
- codice NC 0207 12 90: carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, con prezzo rappresentativo di 129,7 EUR/100 kg e cauzione pari a 0, origine Argentina (AR);
- codice NC 0207 14 10: pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con prezzo rappresentativo di 239,1 EUR/100 kg e cauzione di 18 EUR/100 kg per Argentina (AR); 215,1 EUR/100 kg e cauzione di 26 EUR/100 kg per Brasile (BR); 240,6 EUR/100 kg e cauzione di 18 EUR/100 kg per Tailandia (TH);
- codice NC 1602 32 11: preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, con prezzo rappresentativo di 289,6 EUR/100 kg e cauzione pari a 0, origine Brasile (BR).
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così da assicurare l'immediata applicazione dei valori aggiornati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda i prezzi rappresentativi applicabili a determinati prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché dell'ovoalbumina, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Prodotti interessati e valori fissati
L'allegato riporta i nuovi prezzi rappresentativi e le cauzioni per specifiche merci classificate con codice NC: carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice 0207 12 90); pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice 0207 14 10) per origine Argentina, Brasile e Tailandia; e preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice 1602 32 11) per origine Brasile. Sono indicati i prezzi rappresentativi in EUR/100 kg e la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95.
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sull'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 1484/95 disciplina le modalità di applicazione dei dazi addizionali all'importazione e che la revisione periodica dei dati di mercato impone l'adeguamento dei prezzi rappresentativi.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 mar 2019Regolamento (UE) 2019/521
- Regolamento · 27 mar 2019Regolamento (UE) 2019/522
- Regolamento · 27 mar 2019Regolamento (UE) 2019/530
- Regolamento · 26 mar 2019Regolamento (UE) 2019/506
- Regolamento · 26 mar 2019Regolamento (UE) 2019/507
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/565
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →