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Sentenza

Sentenza n. 12176/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 2231/2025 pubbl. il 26/06/2025 RG n. 1200/2025, Corte d’Appello di Roma Sezione Lavoro, notificata in data 08 ottobre 2025 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto retribuzioni non percepite e il corrispondente punteggio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni spettanti e non percepite dal 3 ottobre 2024 al 30 giugno 2025, oltre accessori, con successiva rettifica per attribuire anche il corrispondente punteggio. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’adempimento del comando giudiziale e ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l’avvenuto adempimento né indicare circostanze sopravvenute ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che il ricorrente avesse dimostrato l’esistenza e il passaggio in giudicato del titolo e che il Ministero non avesse provato di avervi dato esecuzione, né avesse allegato sopravvenienze ostative. Ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato, come integrato dalla correzione dell’errore materiale, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che intervenga entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo il ritardo non significativo di una volontà di non adempiere. Ha condannato il Ministero al pagamento di 900 euro di spese, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato la norma quale fondamento dell’accertamento processuale dell’inadempimento, valorizzando l’assenza di prova da parte dell’Amministrazione dell’avvenuto adempimento o di circostanze sopravvenute ostative.

  • art. 114 c.p.a.

    La decisione, pur senza richiamare espressamente la disposizione, applica il rito dell’ottemperanza ordinando l’esecuzione del giudicato e nominando un commissario ad acta in caso di inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato dimostra l’esistenza e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale oppure allegare e provare circostanze sopravvenute che ne impediscano l’esecuzione.
  • L’accertata inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato legittima il giudice dell’ottemperanza ad assegnare un termine per l’adempimento e a nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza: può essere negata quando il ritardo dell’Amministrazione, valutato concretamente, non evidenzi una significativa assenza di volontà di adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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