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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14573/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 669 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la pistola oggetto d'imputazione e un fucile da caccia erano stati sottratti nello stesso contesto e che quindi la detenzione delle due armi doveva essere ritenuta un'unica condotta. Contestava la valutazione della Corte territoriale circa l'assenza di collegamento temporale/territoriale tra il ritrovamento della pistola (30/04/2020, nel terreno di Scimone) e del fucile (02/05/2020, presso l'abitazione dei nonni dell'imputato) e sosteneva che tale presunta discrepanza avesse travisato i fatti e reso illogica la motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato la doglianza. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che: a) la giurisprudenza che considera la detenzione simultanea di più armi come unico reato non era applicabile al caso perché le armi erano state detenute in luoghi diversi (terreno di Scimone vs abitazione dei nonni), configurando dunque concorso di reati; b) la Corte d'appello aveva motivato coerentemente con le prove, richiamando anche le dichiarazioni dell'imputato (che aveva ammesso di essersi disfatto, gettandola, della pistola utilizzata per il danneggiamento) e la sentenza divenuta definitiva che lo aveva già condannato in relazione al fucile; c) non ricorreva il vizio di "doppia conforme" poiché la Corte territoriale si era attenuta agli stessi elementi valutati in primo grado. Conseguenze processuali: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza fondata su tale norma fosse manifestamente infondata perché la valutazione della prova era coerente e non viziata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti della censura per travisamento della prova: la Suprema Corte ricorda che il vizio di travisamento può essere dedotto in Cassazione soltanto se il ricorrente dimostra che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado (regola della cosiddetta "doppia conforme").

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sulla detenzione di più armi)

    Sez. 5, n. 13303 del 13/02/2025; Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019; Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017

    Principio consolidato secondo cui la detenzione di più armi nello stesso contesto spazio-temporale integra un'unica fattispecie di reato (e non reato continuato), con il numero delle armi rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio; applicabile solo se sussiste effettiva contemporaneità e coincidenza di luogo.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di responsabilità per impugnazioni infondate: la Corte ha disposto la condanna alla Cassa delle ammende per l'irritualità e la colpa connessa a impugnazioni manifestamente infondate.

Massime di principio

  • La semplice coincidenza temporale tra ritrovamenti di armi non è sufficiente a qualificare la detenzione come unico reato: occorre la coincidenza di tempo e luogo (contesto unitario) per applicare la regola della detenzione unica di più armi.
  • Le dichiarazioni dell'imputato, se corroborate da elementi oggettivi (conversazioni intercettate, oggetti personali rinvenuti con l'arma, sentenze precedenti), possono legittimamente sostenere la ricostruzione probatoria del giudice.
  • In Cassazione le doglianze per "travisamento della prova" sono ammissibili solo quando si dimostri che il giudice di secondo grado ha introdotto nella motivazione un elemento probatorio o una valutazione non desumibile dagli atti di causa (regola della "doppia conforme").
  • La determinazione della natura unitaria o plurima delle condotte di detenzione di armi richiede un esame puntuale di luogo, tempo e modalità di occultamento/possesso; differenze territoriali o cronologiche possono configurare reati distinti.
  • Ricorsi privi di fondamento possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; occorre valutare la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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