Circolare numero 116 del 09-09-2011
Per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in proquota della succitata prestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le regole applicative del cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di inabilità e della pensione ai superstiti, precisando destinatari, periodi cumulabili, criteri di calcolo e decorrenza. Vengono chiariti anche gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007, l’impatto delle disposizioni successive in materia di finestre di accesso, nonché il trattamento delle casse professionali, della rivalutazione e dei trattamenti di famiglia.
Cumulo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici ex d.lgs. n. 184/1997
Cumulo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici ex d.lgs. n. 184/1997
La circolare chiarisce i criteri applicativi dell’istituto del cumulo dei periodi assicurativi disciplinato dal d.lgs. n. 184/1997, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007 e dei successivi interventi in materia di decorrenza delle pensioni. Il documento è rilevante per la gestione delle domande di pensione di vecchiaia, inabilità e ai superstiti presentate da assicurati con anzianità distribuita tra più gestioni previdenziali, comprese, in alcuni casi, le casse professionali.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
L’articolo 1 del decreto riguarda i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo e che risultano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Rientrano nell’ambito applicativo:
- gli iscritti all’AGO;
- gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive;
- gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gli iscritti alla gestione separata;
- gli iscritti alle casse professionali disciplinate dal d.lgs. n. 103/1996;
- gli iscritti alle casse disciplinate dal d.lgs. n. 509/1994, se la cassa ha adottato il sistema contributivo ai sensi dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995.
La circolare precisa che sono inclusi anche i lavoratori che abbiano esercitato l’opzione per il calcolo contributivo. Restano invece esclusi i soggetti assoggettati al sistema retributivo o misto, salvo il caso di opzione per il contributivo. Dal 1° gennaio 2008 la facoltà di cumulo è stata estesa anche a chi abbia già maturato il diritto a una pensione autonoma in una delle gestioni interessate; non è invece consentita a chi sia già titolare di un trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto di cumulo.
Prestazioni pensionistiche conseguibili
Il cumulo può essere utilizzato per:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.
Non è, invece, ammesso per l’assegno ordinario di invalidità, poiché tale prestazione non è prevista dal d.lgs. n. 184/1997. Le prestazioni ottenute tramite cumulo costituiscono un’unica pensione, pur essendo composte da quote poste a carico delle singole gestioni secondo le rispettive regole di calcolo.
Periodi assicurativi e contributivi cumulabili
Il cumulo riguarda soltanto periodi non coincidenti temporalmente e deve essere considerato per intero. Non è ammesso il cumulo parziale, né tra gestioni diverse né all’interno della medesima gestione. I periodi coincidenti vanno valutati una sola volta ai fini del diritto.
Per la misura della pensione, la circolare afferma che si considerano i periodi di contribuzione versati in tutte le forme assicurative nelle quali il lavoratore è stato iscritto, anche se coincidenti, con l’esclusione dei contributi versati alle casse professionali ai fini della misura della pensione.
Trattamento dei contributi versati alle casse professionali
I contributi versati presso le casse professionali possono essere utilizzati solo per il perfezionamento del diritto alla pensione, non per la determinazione della misura della prestazione. La circolare richiama espressamente il limite derivante dall’autonomia delle casse professionali, per cui tali contributi non concorrono neppure al raggiungimento dell’importo minimo richiesto per la pensione contributiva anticipata prima dei 65 anni, pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale.
Procedura, ente istruttore e liquidazione delle quote
La domanda deve essere presentata all’ultimo ente presso cui il soggetto è stato iscritto; se al momento della domanda vi è iscrizione contemporanea a più gestioni, l’interessato può scegliere la gestione presso cui presentare la richiesta.
Se l’Inps è l’ultimo ente di iscrizione o l’ente scelto, esso cura l’intera istruttoria e richiede alle altre gestioni e casse le informazioni necessarie per verificare il diritto alla prestazione. Nella domanda l’assicurato o il superstite deve indicare tutte le gestioni e casse in cui risultano accreditati i contributi da cumulare. Una volta concluso l’accertamento, gli altri enti liquidano ciascuno la quota di propria competenza.
Pensione di vecchiaia: requisiti, decorrenza e importo minimo
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia mediante cumulo, la struttura territoriale Inps verifica il rispetto dei requisiti dell’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995, come modificato.
La circolare richiama le principali soglie applicabili:
- 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva cumulata;
- in alternativa, almeno 40 anni di anzianità contributiva complessiva, a prescindere dall’età;
- per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009, anche 35 anni di anzianità con 58 anni di età per i dipendenti e 59 per gli autonomi;
- dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle quote;
- per decorrenze non anteriori al 1° gennaio 2008, è utile anche il riscatto dei periodi di studio;
- non concorrono i contributi da prosecuzione volontaria; i contributi riferiti a periodi di lavoro antecedenti i 18 anni sono moltiplicati per 1,5.
Se la domanda è presentata prima dei 65 anni, alla decorrenza l’importo complessivo della pensione deve essere almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale. Per verificare tale soglia, l’Inps acquisisce dagli altri enti l’importo delle rispettive quote, calcolate secondo le regole vigenti nelle singole gestioni. Se tra le gestioni vi è una cassa professionale che non abbia deliberato il cumulo, il diritto alla pensione cumulata sussiste solo se l’importo senza la quota della cassa non scende sotto la soglia minima.
La circolare ricorda inoltre che, alla decorrenza del trattamento, l’assicurato deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta.
Pensione di inabilità
Per la pensione di inabilità è necessario un preliminare accertamento sanitario da parte dell’ente o della cassa presso cui il soggetto è iscritto al momento dell’evento inabilitante. Dopo il riconoscimento dell’inabilità, l’ente istruttore verifica il requisito contributivo minimo, pari ad almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda.
Al lavoratore riconosciuto inabile spetta la maggiorazione convenzionale prevista dall’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, rapportata al periodo mancante al compimento dei 60 anni di età e ripartita tra le gestioni in proporzione alle anzianità maturate. La maggiorazione opera entro il limite massimo di 2080 settimane. Se la pensione di inabilità è liquidata prima del 57° anno di età, per le quote a carico delle forme gestite dall’Inps si applica il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.
Pensione indiretta ai superstiti
Il cumulo è ammesso anche per la pensione ai superstiti, ancorché il lavoratore sia deceduto prima dell’età pensionabile. L’ente istruttore deve accertare sia la legittimazione dei richiedenti sia il possesso, da parte del dante causa, di uno dei seguenti requisiti contributivi complessivi:
- almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso;
- oppure 15 anni di assicurazione e contribuzione.
Se il decesso è avvenuto prima del 57° anno di età, per la quota a carico di ciascuna gestione si applica il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni. Per i decessi anteriori al 1° gennaio 2008, la pensione ai superstiti con cumulo è riconoscibile solo se il dante causa non aveva già maturato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni in cui era iscritto.
Decorrenza delle prestazioni e finestre di accesso
L’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997 prevede che gli effetti giuridici ed economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione e, in caso di decesso, dal mese successivo all’evento. La circolare precisa che tale regola opera per i soggetti che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007, in coerenza con la disciplina di salvaguardia del diritto a pensione.
Per le pensioni di vecchiaia con decorrenza dal 1° gennaio 2008 si applicano le finestre di accesso introdotte dalla legge n. 247/2007. In particolare:
- si applicano le finestre previste per i lavoratori dipendenti quando tutti i periodi cumulati provengono da forme assicurative dei dipendenti;
- negli altri casi, comprese le ipotesi che coinvolgono casse professionali, si applicano le finestre previste per i lavoratori autonomi.
La circolare richiama poi la legge n. 122/2010, che dal 1° gennaio 2011 introduce un’ulteriore disciplina delle finestre:
- 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le pensioni a carico delle forme dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le pensioni a carico delle gestioni degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e della gestione separata.
Anche in questo caso, se i periodi cumulati sono tutti riconducibili a forme dei dipendenti si applicano le finestre dei dipendenti; negli altri casi, comprese le casse, si applicano quelle previste per autonomi e parasubordinati.
Per chi abbia già maturato il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni dal 1° gennaio 2008, la pensione cumulata non può decorrere prima del febbraio 2008.
Rivalutazione automatica, integrazione al minimo e trattamenti di famiglia
Le pensioni conseguite con il cumulo sono rivalutate con un meccanismo analogo a quello previsto per la totalizzazione: la prestazione è considerata un’unica pensione e la perequazione è ripartita proporzionalmente tra le quote a carico delle gestioni interessate.
Non si applicano, invece, le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo.
Quanto ai trattamenti di famiglia, essi possono essere riconosciuti se ricorrono i requisiti di legge. La circolare, seguendo i criteri già utilizzati per le pensioni in totalizzazione, stabilisce che:
- se tra le quote di pensione vi è almeno una quota a carico di una forma dei lavoratori dipendenti, spetta l’assegno per il nucleo familiare;
- in assenza di quote a carico di forme dei dipendenti, si applica la disciplina prevista per i titolari di pensione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Nota finale
Il documento contiene, in allegato, il testo del d.lgs. n. 184/1997, comprensivo dell’art. 1 e delle norme transitorie, utile come base normativa di riferimento per l’applicazione delle regole illustrate nella circolare.
Punti principali
Ambito soggettivo e destinatari
Possono utilizzare il cumulo i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, comprese AGO, forme sostitutive ed esclusive, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata. La circolare estende l’ambito anche agli iscritti alle casse del d.lgs. n. 103/1996 e, per le casse del d.lgs. n. 509/1994, solo se hanno optato per il sistema contributivo ex art. 3, comma 12, l. n. 335/1995. Sono inclusi anche gli assicurati che hanno esercitato l’opzione per il contributivo; restano esclusi i soggetti in regime retributivo o misto, salvo i casi di opzione. Dal 1° gennaio 2008 la facoltà è ammessa anche se in una gestione è già maturato un autonomo diritto a pensione, mentre non è consentita a chi sia già titolare di una pensione in una delle gestioni interessate dal cumulo.
Prestazioni conseguibili
Il cumulo è utilizzabile per la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti. Non è invece previsto per l’assegno ordinario di invalidità. Le prestazioni ottenute mediante cumulo costituiscono un’unica pensione, con applicazione degli istituti generali previsti per i trattamenti liquidati con il sistema contributivo.
Periodi cumulabili e criteri di computo
Sono cumulabili solo periodi assicurativi non coincidenti temporalmente e per l’intero, senza cumulo parziale né tra gestioni né all’interno della singola gestione. Ai fini del diritto si considerano tutti i periodi non sovrapposti; i periodi coincidenti vanno valutati una sola volta. Per la misura della pensione si considerano i periodi di contribuzione versati nelle gestioni interessate, anche coincidenti, ma sono esclusi i contributi versati presso le casse professionali ai fini della misura, restando utilizzabili solo per il diritto e non per l’importo.
Casse professionali e limite dell’importo minimo
Per le casse professionali il cumulo dei periodi è riconosciuto solo per il perfezionamento del requisito contributivo, non per la determinazione della quota di pensione. Di conseguenza, tali contributi non concorrono nemmeno al raggiungimento dell’importo minimo richiesto per la pensione contributiva anticipata prima dei 65 anni, pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale.
Istruttoria, ente competente e modalità di liquidazione
La domanda va presentata all’ultimo ente di iscrizione, oppure, se al momento della domanda vi è iscrizione contemporanea a più gestioni, l’interessato può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. Se l’Inps è l’ente di ultima iscrizione o quello prescelto, l’Istituto avvia e cura l’istruttoria, acquisendo dalle altre gestioni e casse le informazioni necessarie per verificare i requisiti. Ogni ente interessato poi liquida e paga la propria quota di pensione.
Pensione di vecchiaia: requisiti e decorrenza
Per la pensione di vecchiaia devono essere verificati i requisiti di legge vigenti per il sistema contributivo. La circolare richiama: età di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini con almeno 5 anni di contribuzione effettiva; oppure anzianità contributiva complessiva di almeno 40 anni a prescindere dall’età; inoltre, per il periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009, anche l’accesso con 35 anni di anzianità e 58 anni di età per i dipendenti o 59 per gli autonomi; dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle quote. Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2008 è utile anche il riscatto dei periodi di studio. Se la domanda è presentata prima dei 65 anni, l’importo complessivo deve essere almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale. La decorrenza segue in generale il mese successivo alla domanda o al decesso, ma sono richiamate anche le finestre di accesso introdotte dalle leggi n. 247/2007 e n. 122/2010, con differenziazione tra forme dei dipendenti e forme degli autonomi; nei casi con già maturato diritto autonomo alla pensione in una gestione, la decorrenza non può essere anteriore al febbraio 2008.
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità richiede preliminarmente l’accertamento sanitario da parte dell’ente o della cassa di iscrizione al momento dell’evento inabilitante. Una volta riconosciuta l’inabilità, occorre verificare il requisito contributivo minimo di almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda. Spetta la maggiorazione convenzionale fino al compimento dei 60 anni, da ripartire tra le gestioni in proporzione alle anzianità maturate; il limite massimo è di 2080 settimane. Se la pensione è liquidata prima dei 57 anni, per le quote a carico dell’Inps si applica il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.
Pensione ai superstiti
Il cumulo è ammesso anche per la pensione indiretta ai superstiti, anche se il decesso è avvenuto prima dell’età pensionabile. Occorre verificare che il dante causa abbia maturato almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso, oppure 15 anni complessivi. Se il decesso è intervenuto prima del 57° anno di età, per determinare la quota di pensione si applica il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni. Per i decessi anteriori al 1° gennaio 2008, la prestazione è riconoscibile solo se il defunto non aveva già maturato un autonomo diritto a pensione in alcuna gestione.
Rivalutazione, integrazione al minimo e trattamenti di famiglia
Le pensioni liquidate con il cumulo sono rivalutate con un meccanismo analogo a quello della totalizzazione: la pensione è considerata un’unica prestazione e gli oneri di perequazione sono ripartiti proporzionalmente tra le quote. Non si applica l’integrazione al trattamento minimo. Quanto ai trattamenti di famiglia, possono essere erogati se sussistono i requisiti di legge; se tra le quote vi è almeno una quota a carico di una forma per lavoratori dipendenti spetta l’assegno per il nucleo familiare, altrimenti si applica la disciplina prevista per le pensioni delle gestioni speciali degli autonomi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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