Cassazione Penale, Sentenza n. 01447/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso straordinario denunciava l'inosservanza dell'art. 625-bis e la violazione dell'art. 597 c.p.p., per omissione da parte della Corte di cassazione di rideterminare la pena conseguente al parziale annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Catania relativo a due procedimenti riuniti (r.g. n. 323/17 e n. 436/17), mentre per il reato del procedimento r.g. n. 1167/17 il ricorso per cassazione era stato respinto: ne derivava la richiesta di rideterminazione della pena finale a seguito dell'annullamento parziale intervenuto.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di cassazione ha omesso di trarre le conseguenze sanzionatorie dall'annullamento senza rinvio e che, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., occorre adottare provvedimenti idonei a correggere l'errore. Perciò ha revocato la sentenza della V Sezione penale della Corte di cassazione n. 27646/2025 limitatamente alla parte in cui non ha determinato la pena conseguente all'annullamento senza rinvio, e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per la rideterminazione della pena rispetto al reato iscritto al r.g. n. 1167/17, restando confermata in via irrevocabile la responsabilità su quel capo.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore
L'art. 625-bis autorizza la Corte a correggere errori di fatto o omissioni decisivi della decisione di legittimità; la correzione va calibrata sulla natura dell'errore e non implica necessariamente la revoca integrale della sentenza di cassazione, potendo invece comportare una revoca parziale e il rinvio per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma processuale violata nella denuncia del ricorrente; il vizio denunciato concerne un'omissione procedurale nella determinazione della pena dopo l'annullamento parziale.
art. 624, comma 1, cod. proc. pen. (giudicato parziale)
Principio richiamato in via analogica: parte della decisione può mantenere autorità di cosa giudicata mentre altra parte viene annullata, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio dovrà essere adeguato alla parte residua del giudicato.
art. 14 disp. gen.
Richiamato il divieto generale di estendere il rimedio straordinario oltre i casi espressamente consentiti; conferma il carattere eccezionale del ricorso straordinario e la necessità di circoscrivere l'ambito di intervento alla correzione di errori di fatto o omissioni.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto o omissioni decisive (omessa considerazione di motivi o omissione di atti), non per valutazioni di merito o interpretazioni di diritto.
- Quando la Corte di cassazione annulla senza rinvio parte di una decisione e lascia in piedi altri capi di condanna, deve adottare misure per adeguare il trattamento sanzionatorio alla nuova composizione del giudicato: ciò può richiedere la rideterminazione della pena o il rinvio per tale scopo.
- L'accoglimento del ricorso straordinario non impone automaticamente la revoca integrale della sentenza di cassazione: il rimedio va calibrato e può consistere in una revoca limitata e in un rinvio ad altra sezione per questioni di merito che richiedono nuova valutazione.
- Se la responsabilità su un capo rimane irrevocabile (ricorso per cassazione respinto), il giudice che corregge l'errore deve tener conto di quel capoverso definitivo nel ricalcolare la pena, valutando anche eventuali aumenti per continuazione o altre conseguenze sanzionatorie.
- Quando la correzione richiede valutazioni di merito non consentite al giudice che decide il ricorso straordinario, è opportuno il rinvio ad altro giudice (es. altra sezione della Corte d'appello) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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