L.R. Calabria 56/2013
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria 56/2013 introduce per il 2014-2015 misure di spending review su consulenze e auto di servizio, disciplina adempimenti di bilancio e controlli, modifica varie leggi regionali su trasporti, agricoltura, ambiente e personale, e autorizza alcune spese per il 2014-2016. Molte disposizioni sono temporanee e riferite a esercizi chiusi; diversi articoli risultano oggi abrogati.
Collegato alla manovra 2014 della Regione Calabria: contenimento spesa, modifiche ordinamentali e misure finanziarie
Provvedimento generale recante norme ordinamentali e finanziarie per la manovra 2014 della Regione Calabria
La legge disciplina, per il territorio della Regione Calabria, un insieme di misure di razionalizzazione della spesa, aggiornamenti ordinamentali e autorizzazioni finanziarie collegate alla manovra di bilancio 2014. Il testo consolidato mostra inoltre che alcuni articoli sono stati successivamente abrogati e che varie previsioni avevano efficacia limitata a esercizi già conclusi.
Razionalizzazione delle spese regionali
La disciplina originaria imponeva forti tagli alla spesa per consulenze e all’uso delle autovetture di servizio dell’Amministrazione regionale.
Per le consulenze, la spesa annua per studi e incarichi, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, era fissata:
- per il 2014 entro l’80% del limite 2013;
- per il 2015 entro il 75% del 2014.
Erano richiamate le deroghe previste dalla normativa regionale e statale già vigente, nonché gli obblighi di trasmissione dei dati di spesa al Dipartimento Bilancio e Patrimonio e, da quest’ultimo, agli organi statali competenti. La mancata trasmissione nei termini comportava l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa statale richiamata.
Per le autovetture, dal giorno di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2015:
- non potevano essere acquistate nuove auto;
- non potevano essere stipulati leasing aventi ad oggetto autovetture;
- le procedure di acquisto già avviate dovevano essere revocate.
Restavano ferme le esclusioni previste dalla normativa statale, comprese quelle per la protezione civile. Quando l’acquisto fosse consentito, la Regione doveva orientarsi verso modelli a basso impatto ambientale e con minori costi di esercizio, salvo eccezioni motivate.
Contenimento della spesa degli enti sub-regionali e delle società partecipate
Le norme di questo titolo, nel testo consolidato, risultano oggi abrogate, ma originariamente disciplinavano il contenimento della spesa di enti strumentali, istituti, agenzie, aziende, fondazioni, altri enti regionali vigilati, nonché delle società partecipate e in house.
Per gli enti sub-regionali erano previsti:
- tetti alla spesa per consulenze, con riduzione analoga a quella regionale;
- divieto di acquistare autovetture o stipulare leasing fino al 31 dicembre 2015;
- obbligo di adottare un provvedimento interno di quantificazione del limite di spesa annuale;
- trasmissione di tale provvedimento, con asseverazione degli organi di controllo, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento vigilante entro cinque giorni;
- trasmissione annuale dei dati di spesa disaggregata per consulenze;
- possibili effetti sulla revoca dei nominati regionali e responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare per i dirigenti in caso di violazioni.
Per le società partecipate e controllate, la disciplina imponeva ulteriori vincoli su consulenze, auto di servizio, trattamento dei dirigenti pensionati, comunicazione dei costi del personale e flussi informativi alla Regione e agli organi statali. In caso di bilancio in perdita, era previsto un piano di sostenibilità economica entro due mesi dall’approvazione del bilancio e specifiche limitazioni agli aumenti di spesa per personale e funzionamento. Dopo tre bilanci negativi, la Regione doveva rimuovere i propri rappresentanti negli organi di amministrazione. Erano previsti anche obblighi di relazione periodica e regole per le società in liquidazione.
Modifiche in materia di bilancio e programmazione della spesa
La legge interviene sulla disciplina regionale del bilancio introducendo un “Piano delle attività e dei pagamenti” e rafforzando il raccordo tra programmazione finanziaria e obbligazioni giuridiche.
In particolare:
- i dipartimenti regionali dovevano trasmettere entro il 30 gennaio l’elenco delle obbligazioni da assumere e dei pagamenti da effettuare nell’esercizio;
- restavano confermati gli invii al Dipartimento Bilancio e Patrimonio degli atti amministrativi e contabili relativi alle spese soggette alla disciplina del piano;
- per alcune spese o riallocazioni di somme, la richiesta del Dipartimento competente doveva essere corredata dall’attestazione del dirigente sulla presenza agli atti di tutta la documentazione giustificativa e sulla chiusura dell’istruttoria.
Trasporti pubblici locali e ferroviari regionali
La legge modifica la disciplina regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, collegandola al piano di riprogrammazione approvato ai sensi della normativa statale sulla spending review.
È previsto che, a fronte degli incrementi tariffari stabiliti:
- dall’1 gennaio 2014, con aumento del 10% per i servizi extraurbani e del 21% per i servizi urbani, siano determinati nuovi corrispettivi chilometrici;
- dall’1 gennaio 2015, con aumento del 20% per gli extraurbani e del 42% per gli urbani, siano ulteriormente aggiornati i corrispettivi.
Per il biennio 2014-2015 l’aggiornamento dei corrispettivi era comunque contenuto entro il 50% dell’inflazione programmata. Nel 2016 la Giunta regionale avrebbe dovuto procedere all’aggiornamento nei limiti massimi previsti, tenendo conto della quota di premialità attribuita alla Regione.
La legge ridefinisce inoltre la platea dei soggetti aventi diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale su gomma finanziati dalla Regione, includendo:
- non vedenti con cecità assoluta;
- invalidi con inabilità lavorativa totale e permanente al 100% e diritto all’accompagnamento;
- non vedenti con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi.
Per l’esercizio del diritto è richiesta una tessera regionale rilasciata in unico esemplare per invalido e accompagnatore, su istanza presentata tramite le associazioni rappresentative. La compensazione del costo della libera circolazione è ricompresa nei corrispettivi del contratto di servizio.
Ambiente, foreste e rete Natura 2000
Per i piani di gestione forestale e per i piani poliennali e progetti di taglio ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, la norma esclude l’assoggettamento a VIA o VAS, nei termini richiamati dal testo coordinato e dalla normativa ambientale e regionale citata.
Agricoltura, confidi e sostegno alle organizzazioni
La legge interviene su diverse disposizioni di sostegno al comparto agricolo e alle organizzazioni di settore.
Per i Confidi agricoli si prevede che le garanzie per operazioni di finanziamento per investimenti in agricoltura siano concesse in regime de minimis vigente per:
- imprese agricole della produzione primaria;
- imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
È inoltre stabilito che i Confidi sostengano anche i costi di stipula dei contratti di garanzia e quelli connessi al rilascio delle garanzie, destinando almeno il 50% delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità dal 2014.
È anche previsto un contributo regionale concesso a un numero massimo di quattro organizzazioni, individuate annualmente in base alla rappresentatività dimostrata tramite:
- rappresentanza nel CNEL;
- numero di deleghe possedute;
- numero di titolari di fascicoli aziendali presso i CAA.
Ulteriori modifiche ordinamentali
Il testo consolidato contiene numerose modifiche eterogenee a leggi regionali previgenti, tra cui:
- proroghe di termini e scadenze in materia di interventi amministrativi e liquidazioni;
- modifiche alla disciplina di alcuni enti e aziende regionali;
- precisazioni sul trattamento economico e sui requisiti di direttore amministrativo e direttore tecnico di un’Azienda regionale;
- integrazioni sulla durata di taluni incarichi o programmi;
- disposizioni sulla liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo;
- regole di trasferimento di funzioni, personale, rapporti giuridici e risorse delle comunità montane soppresse, con decorrenze fissate all’1 aprile 2014;
- precisazioni sul supporto tecnico all’Ufficio di Presidenza in ambito elettorale.
In più punti la legge ha quindi prodotto effetti limitati a periodi e procedure ormai conclusi.
Armonizzazione contabile e controllo degli impegni e dei residui
La legge imponeva adempimenti straordinari, con termine 15 febbraio 2014, per verificare la permanenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti su impegni assunti in anni precedenti:
- per i capitoli di parte corrente non vincolata, con impegni antecedenti al 2010;
- per i capitoli di parte capitale non vincolata, con impegni antecedenti al 2005.
I dirigenti dovevano trasmettere al Dipartimento Bilancio e Patrimonio elenchi e documentazione probatoria; in mancanza, gli impegni sarebbero stati eliminati in sede di chiusura dell’esercizio 2013. Il mancato adempimento incideva sulla valutazione dei dirigenti e comportava la decurtazione del 10% dell’indennità di risultato.
Per i residui attivi derivanti da trasferimenti statali, era richiesto un rapporto entro il 28 febbraio 2014 con documentazione, cronoprogramma delle riscossioni e indicazioni utili alla quantificazione. L’omissione o il mancato tempestivo esperimento delle attività di riscossione comportava una decurtazione del 20% dell’indennità di risultato.
Disposizioni sulla finanza pubblica, contenzioso e pignoramenti
La Giunta regionale era incaricata di integrare il regolamento regionale di contabilità per assicurare il rispetto delle regole di finanza pubblica.
Inoltre:
- i prelievi dai fondi di riserva per la copertura di spese da pignoramento e la relativa iscrizione in bilancio sono disposti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio;
- dall’esercizio 2014, le spese per il contenzioso legale devono essere impegnate al momento del conferimento dell’incarico professionale e per l’importo determinato secondo i parametri richiamati dalla normativa statale.
Coperture e autorizzazioni di spesa
La legge autorizza specifiche spese a carico del bilancio regionale:
- per l’Accordo con lo United Nations Office on Drugs and Crime finalizzato al rafforzamento della cooperazione nella gestione dei beni sequestrati e confiscati: 900.000 euro nel bilancio pluriennale 2014-2016, di cui 450.000 euro nel 2014;
- per attività di prevenzione e lotta fitosanitaria contro il cinipede galligeno nei castagneti regionali: 50.000 euro per il 2014;
- per la copertura delle spettanze maturate nel 2013 dal personale in servizio presso l’ARSSA: 3.000.000 euro nel 2014.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Stato attuale e obsolescenza
Molte previsioni sono chiaramente legate a esercizi finanziari 2014-2016 o a termini già scaduti. Inoltre, gli articoli dedicati al contenimento della spesa per enti sub-regionali e società partecipate risultano espressamente abrogati nel testo consolidato. Per tali ragioni, il provvedimento è oggi in larga parte storico e solo parzialmente utile per ricostruzioni normative pregresse.
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