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Ordinanza

Ordinanza n. 14419/2026 - Roma, Sezione 4B

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza di riconoscimento del titolo di studio estero (Master de Formación Permanente in Asistencia a las Necesidades Especiales de Apoyo Educativo en la Educación Secundaria) conseguito in Spagna, utile all'insegnamento e alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS); protocollata al n. 8104 (All. 01); e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. per l'ipotesi di ulteriore e persistente inerzia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marchionni Brunella il 7/7/2026: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche d’urgenza: – di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; – nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, con particolare riferimento ai verbali e ai provvedimenti di verifica, rettifica, decurtazione del punteggio o esclusione relativi alla classe di concorso ADSS, comunque incidenti sulla posizione della ricorrente nelle graduatorie gestite dagli uffici scolastici territoriali, nonché ad ogni atto preordinato allo scorrimento delle graduatorie e all'attribuzione delle nomine con esclusione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202607364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Cremona relativi alla verifica, rettifica, decurtazione del punteggio o esclusione dalla classe di concorso ADSS e agli atti conseguenti sulle graduatorie

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente aveva proposto in via principale un'azione contro il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza di riconoscimento di un titolo di studio estero conseguito in Spagna, chiedendo l'adozione di un provvedimento espresso e motivato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti aveva impugnato gli atti incidenti sulla sua posizione nelle graduatorie e sulla classe di concorso ADSS, inclusi i provvedimenti di verifica, rettifica, decurtazione del punteggio o esclusione e gli atti preordinati allo scorrimento delle graduatorie e al conferimento delle nomine. La Sezione rilevante del TAR Lazio ha esaminato esclusivamente la competenza territoriale sui motivi aggiunti, dopo che la Sezione Quinta bis aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio e rimesso gli atti al Presidente del TAR per la determinazione della Sezione competente sui motivi aggiunti. Il Collegio ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di competenza territoriale, dandone avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Ha ritenuto applicabile il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., poiché gli atti impugnati erano stati adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Cremona e producevano effetti limitati al territorio della Regione Lombardia.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con riferimento al ricorso per motivi aggiunti. Ha ritenuto che non sussistesse alcun elemento idoneo a radicare la competenza del TAR Lazio, in quanto l'autorità emanante era l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Cremona e gli effetti diretti degli atti erano circoscritti alla Regione Lombardia. Ha indicato come competente il TAR Lombardia, davanti al quale il processo potrà essere riassunto nel termine di legge ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate. L'ordinanza non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale si determina, nel caso esaminato, in base alla sede dell'amministrazione emanante e, comunque, al luogo in cui si producono effetti diretti limitati alla circoscrizione regionale; trattandosi di competenza inderogabile, il TAR Lazio non era competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di incompetenza territoriale, il giudice indica il tribunale amministrativo regionale competente e il processo può essere riassunto davanti a tale giudice nel termine di legge.

  • art. 73 c.p.a.

    Il possibile difetto di competenza territoriale è stato previamente comunicato alle parti in udienza.

Massime di principio

  • La competenza territoriale inderogabile sulle controversie relative ad atti amministrativi spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione che ha adottato gli atti oppure, secondo il criterio degli effetti diretti, al TAR della regione in cui tali effetti siano limitati territorialmente.
  • Quando gli atti impugnati sono adottati da un'articolazione territoriale dell'amministrazione e producono effetti diretti circoscritti a una specifica regione, la competenza spetta al TAR di quella regione, anche se il giudizio comprendeva originariamente una domanda diversa proposta contro un'amministrazione centrale.
  • Dichiarata l'incompetenza territoriale, il giudice deve indicare il TAR competente e consentire la riassunzione del processo davanti a quest'ultimo nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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