Ordinanza n. 14422/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari anche di natura monocratica - del “Provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023” dalla “Procedura Telematica Aperta per l’affidamento, in regime di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di facchinaggio da espletarsi presso gli impianti sportivi durante la manifestazione sportiva Giochi Del Mediterraneo Taranto 2026” (CIG BBECA9B316) adottato da Sport e Salute S.p.A. in data 17 luglio 2026 (all. 1 - esclusione); - della nota di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela del 28 luglio 2026, con cui è stata confermata l’esclusione (all. 2 - conferma esclusione); - del verbale di seggio di gara del 6 luglio 2026; - i verbali del Seggio di gara del 17 luglio, relativi all’apertura, all’esame e alla positiva valutazione della documentazione amministrativa presentata da Global Multiservice Italy S.r.l.; - della Determina n. 223 del 21 luglio 2026 di aggiudicazione della procedura di gara in esame in favore di Global Multiservice Italy S.r.l., pubblicata il 24 luglio 2026 (all. 3 - aggiudicazione a Global Multiservice); - ove occorrer possa, in parte qua, per le parti confliggenti con gli interessi della ricorrente, del disciplinare di gara (all. 4 - disciplinare), in parte qua del Capitolato tecnico (all. 5 - Capitolato tecnico), in parte qua dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante (all. 6 - chiarimenti); - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo per gli interessi della ricorrente; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato con il controinteressato e per il subentro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, conferma dell'esclusione e aggiudicazione della procedura a un'altra impresa, con domanda di inefficacia del contratto e subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione da una procedura telematica aperta, indetta per l'affidamento, in regime di accordo quadro, del servizio di facchinaggio presso gli impianti sportivi destinati a ospitare i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Sono stati impugnati anche la nota di conferma dell'esclusione resa in sede di autotutela, i verbali di gara, l'aggiudicazione a un'altra impresa e, in via eventuale, le clausole del disciplinare, del capitolato tecnico e i chiarimenti della stazione appaltante. La stazione appaltante ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al TAR Puglia.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Puglia. Ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui, nelle controversie sugli atti delle pubbliche amministrazioni, rileva anche il luogo in cui si producono gli effetti diretti dell'atto, quando questi siano limitati all'ambito territoriale della regione. Per le controversie relative agli atti di una procedura di evidenza pubblica, inclusi i provvedimenti di esclusione, il criterio decisivo è il luogo di produzione degli effetti diretti dell'atto finale della procedura, individuato nell'ambito territoriale in cui l'impresa aggiudicataria svolgerà l'attività conseguente all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo delle operazioni di gara e dalla sede dei concorrenti. Poiché i servizi oggetto dell'affidamento devono essere svolti presso gli impianti sportivi di Taranto, il giudice competente è il TAR Puglia. Il processo può essere riassunto davanti a tale tribunale nei termini e secondo le modalità dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede
Nelle controversie relative ad atti amministrativi i cui effetti diretti siano limitati all'ambito territoriale di una regione, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al TAR di quella regione, secondo il criterio degli effetti diretti, alternativo rispetto a quello della sede dell'amministrazione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al TAR Puglia, individuato come giudice competente, nei termini e con le modalità previste dalla disposizione.
art. 59 d.lgs. 36/2023
La procedura aveva ad oggetto un accordo quadro ai sensi della disposizione richiamata nell'oggetto della gara; la norma non è stata utilizzata per decidere la questione di competenza.
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
Il provvedimento impugnato indicava tale disposizione quale base dell'esclusione; la sua applicazione nel merito non è stata esaminata per la declaratoria di incompetenza territoriale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli atti di una procedura di evidenza pubblica, la competenza territoriale va individuata avendo riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti dell'atto finale, coincidente con l'ambito territoriale in cui l'impresa aggiudicataria deve svolgere l'attività conseguente all'aggiudicazione e alla stipula del contratto.
- Il criterio degli effetti diretti, previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., prevale sul criterio della sede della stazione appaltante quando l'attività oggetto dell'affidamento è territorialmente localizzata in una specifica regione; sono irrilevanti, ai fini della competenza, sia il luogo delle operazioni di gara sia la sede dei concorrenti.
- Accertata l'incompetenza territoriale del TAR adito, il processo può essere riassunto davanti al TAR dichiarato competente nei termini e secondo le modalità dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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