Ordinanza n. 2401/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un immobile, nonché successive note comunali impugnate con motivi aggiunti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione del Comune di Lipari n. 44 del 22 luglio 2022 e, con motivi aggiunti, tre successive note comunali del 30 novembre 2022, 14 dicembre 2022 e 16 marzo 2023. Il testo dell'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti edilizi, ma riguarda esclusivamente la liquidazione della parcella spettante al verificatore nominato nel giudizio. La richiesta di liquidazione è stata depositata il 3 marzo 2026, mentre la relazione del verificatore era stata depositata il 3 novembre 2025. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, la parcella deve essere presentata entro il termine perentorio di cento giorni dalla conclusione dell'incarico; ha quindi prospettato l'inammissibilità della domanda di liquidazione per tardività. Prima di decidere, il Collegio ha ritenuto necessario sottoporre tale questione alle parti e al verificatore, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando trenta giorni per il deposito di memorie.
La decisione
Il TAR non ha deciso il ricorso principale né i motivi aggiunti e non ha definito la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione. Ha rilevato, in via interlocutoria, che la richiesta di liquidazione della parcella del verificatore appare tardiva e, pertanto, inammissibile, poiché presentata oltre il termine perentorio di cento giorni dalla conclusione dell'incarico. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti e al verificatore trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla questione, rinviando la decisione dell'istanza all'udienza camerale del 4 novembre 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
entro il termine perentorio di 100 giorni dalla conclusione dell'incarico
La parcella del verificatore deve essere presentata entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico; la tardiva presentazione rende inammissibile la domanda di liquidazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
facoltà di deposito di memorie nel termine di giorni trenta
Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sussistendo i presupposti previsti dalla disposizione, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità delle parti private.
Massime di principio
- La parcella spettante al verificatore deve essere presentata entro il termine perentorio di cento giorni dalla conclusione dell'incarico; la presentazione tardiva comporta l'inammissibilità della domanda di liquidazione.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla previamente alle parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La rilevazione della tardività della richiesta di liquidazione del verificatore non consente una decisione immediata senza previo contraddittorio sulla questione, quando essa non sia stata specificamente discussa dalle parti.
Come è indicizzato
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