Circolare numero 28 del 9-2-2000
Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dell’1,6 per cento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, pur essendo stato disposto in via provvisoria per il 2000 un aumento di perequazione dell’1,5%, l’ISTAT ha accertato una variazione dei prezzi dell’1,6%, sulla base della quale vengono rideterminati importi, limiti di reddito, massimali, minimali e fasce pensionistiche per l’anno 2000. Restano fermi il conguaglio in sede di perequazione 2001 e gli effetti delle norme che limitano o modulano la perequazione per le fasce di importo più elevate. La circolare trasmette inoltre tabelle sostitutive e correttive per il calcolo delle pensioni e delle prestazioni collegate, comprese pensioni sociali, assegni sociali, integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, cumuli con redditi, IRPEF e prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi e sordomuti.
Aggiornamento perequazione automatica pensioni 2000 e tabelle INPS
Aggiornamento perequativo e tabelle pensionistiche per il 2000
La circolare aggiorna, sulla base della variazione ISTAT dell’1,6%, gli importi e i parametri di calcolo delle pensioni e delle prestazioni collegate per l’anno 2000. Il documento sostituisce e integra le tabelle già trasmesse con la circolare n. 217 del 15 dicembre 1999, precisando che il conguaglio della perequazione relativa al 2000 avverrà in sede di perequazione per il 2001.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama il decreto ministeriale 20 novembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999, che aveva disposto in via provvisoria un aumento di perequazione dell’1,5% per il 2000. A seguito della comunicazione ISTAT del 27 gennaio 2000, che ha accertato una variazione dei prezzi al consumo pari all’1,6%, vengono rideterminati gli importi applicabili per l’anno 2000.
Sono altresì richiamate le principali norme che regolano la perequazione automatica, la modulazione degli aumenti per fasce di importo pensionistico e i limiti reddituali per le prestazioni collegate, tra cui:
- articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41;
- articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449;
- legge 8 agosto 1995, n. 335;
- legge 11 novembre 1983, n. 638;
- legge 11 marzo 1988, n. 67;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- legge 12 giugno 1984, n. 222;
- legge 27 dicembre 1999, n. 488.
Perequazione automatica e criteri di applicazione
La circolare chiarisce che gli importi per il 2000 sono calcolati sulla base del coefficiente dell’1,6%, ma il trattamento minimo per l’anno 2000 continua a essere erogato secondo il coefficiente provvisorio dell’1,5% disposto dal decreto ministeriale del 20 novembre 1999, salvo conguaglio nel 2001.
Viene inoltre ricordato che:
- la perequazione automatica, dal 1994, si applica annualmente con effetto dal 1° gennaio successivo;
- ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 41/1994, l’aumento si applica per intero fino al doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- tra il doppio e il triplo del minimo l’aumento è ridotto al 90%;
- oltre il triplo del minimo l’aumento è ridotto al 75%;
- per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge n. 449/1997, per il triennio decorrente dal 1° gennaio 1999 la perequazione è applicata nella misura del 30% per gli importi tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS e non si applica per gli importi superiori a otto volte il minimo.
Trattamenti minimi e minimale retributivo
Sulla base del trattamento minimo 2000, la circolare ridetermina il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989.
Le tabelle indicano, per il 1° gennaio 2000:
- trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi: lire 720.900 mensili;
- assegni vitalizi: lire 410.850 mensili;
- pensioni sociali: lire 530.350 mensili;
- assegni sociali: lire 643.600 mensili.
Per il 2000 viene indicato il minimale retributivo annuo di lire 15.009.280, aggiornato con la perequazione dell’1,6%.
Massimale di retribuzione imponibile e fasce di pensione
La circolare aggiorna il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per l’anno 2000 il massimale è indicato in lire 144.263.000.
Sono inoltre aggiornate le fasce di retribuzione e reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2000:
- per anzianità maturate al 31 dicembre 1992;
- per anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993.
Le tabelle riportano per ciascuna fascia le aliquote percentuali di rendimento e la pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazioni
La circolare aggiorna i limiti di reddito rilevanti per l’integrazione al minimo delle pensioni, distinguendo tra:
- pensioni del Fondo lavoratori dipendenti;
- pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
- pensioni di invalidità erogate a soggetti non ancora in età per il pensionamento di vecchiaia;
- pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994;
- pensioni con decorrenza successiva al 1994.
Per le pensioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza 2000, il limite personale che esclude l’integrazione al minimo è fissato a oltre lire 18.743.400; il limite per l’integrazione al minimo intero è fino a lire 9.371.700.
Per le pensioni con decorrenza nel 1994 e per quelle successive al 1994, sono precisati anche i limiti coniugali e la regola secondo cui, per i soggetti coniugati non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione non spetta se i redditi propri o cumulati superano determinati multipli del minimo annuo.
La circolare aggiorna altresì i limiti reddituali per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, distinguendo tra pensionati ultrasessantacinquenni e ultrasessantenni, con importi mensili della maggiorazione pari rispettivamente a lire 80.000 e lire 30.000.
Pensioni sociali e assegni sociali
Per le pensioni sociali, la circolare riporta i limiti di reddito e la determinazione dell’importo mensile per gli anni 1995-2000, con riferimento sia al reddito del pensionato sia al reddito cumulato con quello del coniuge.
Per l’anno 2000 risultano, tra gli altri:
- limite di reddito annuo del pensionato solo: lire 6.894.550;
- limite di reddito annuo cumulato con il coniuge: lire 23.758.950;
- importo mensile della pensione sociale: lire 530.350.
Per gli assegni sociali, i limiti del 2000 sono indicati come:
- pensionato non coniugato: fino a lire 8.366.800 di reddito annuo, con importo massimo mensile di lire 643.600;
- pensionato coniugato: fino a lire 16.733.600 di reddito annuo, con importo massimo mensile di lire 643.600.
Assegni di invalidità e pensioni ai superstiti
La circolare aggiorna i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222/1984. Per il 2000 i limiti sono indicati come:
- oltre lire 16.733.600 per il pensionato solo;
- oltre lire 25.100.400 per il pensionato coniugato.
Sono inoltre aggiornati i limiti per il cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Per il 2000:
- fino a lire 28.142.400 nessuna riduzione;
- da lire 28.142.401 a lire 37.523.200 riduzione del 25%;
- da lire 37.523.201 a lire 46.904.000 riduzione del 40%;
- oltre lire 46.904.001 riduzione del 50%.
Per gli assegni di invalidità, ai sensi del comma 42 del medesimo articolo 1 della legge n. 335/1995, sono aggiornate le soglie di reddito rilevanti per le riduzioni del 25% e del 50%.
Prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi e sordomuti
La circolare contiene una parte ampia di tabelle dedicate alle prestazioni assistenziali, aggiornate per il 2000, tra cui:
- pensioni per invalidi civili totali e parziali;
- assegno di assistenza;
- indennità di accompagnamento;
- speciale indennità;
- assegno a vita;
- indennità di comunicazione;
- indennità di frequenza.
Per alcune prestazioni viene ribadito che l’erogazione è indipendente dalle condizioni economiche, trattandosi di prestazioni spettanti a titolo di minorazione; per altre, invece, continuano a operare limiti di reddito personale o coniugale e formule di calcolo aggiornate al 2000.
Tabelle tecniche e aggiornamento delle procedure
Le procedure di calcolo delle pensioni risultano aggiornate sulla base dei dati rideterminati con la perequazione dell’1,6%. Le tabelle allegate forniscono il dettaglio operativo necessario per il rinnovo delle prestazioni e per la liquidazione degli importi riferiti al 2000.
La circolare conclude con la trasmissione delle tabelle aggiornate e con la sostituzione di quelle precedentemente diffuse, a beneficio degli uffici chiamati all’applicazione delle nuove misure e dei limiti reddituali.
Punti principali
Aggiornamento della perequazione per il 2000
Il decreto ministeriale del 20 novembre 1999 aveva fissato provvisoriamente nella misura dell’1,5% l’aumento di perequazione automatica per le pensioni dell’anno 2000. L’ISTAT, con nota del 27 gennaio 2000, ha poi comunicato che la variazione percentuale dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 1998 e gennaio-dicembre 1999 è pari all’1,6%. La circolare dispone quindi la rideterminazione degli importi sulla base di tale percentuale, fermo restando che il conguaglio della perequazione per il 2000 sarà effettuato in sede di perequazione per il 2001.
Rettifica di importi e tabelle allegate
Vengono sostituite le tabelle I, J, K e L già trasmesse con la circolare n. 217 del 15 dicembre 1999, e vengono nuovamente allegate tutte le tabelle precedenti perché l’allegato G conteneva imprecisioni. È stata inoltre inserita la tabella I.2 relativa al massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
Trattamento minimo, minimale contributivo e limiti di reddito
Sulla base del trattamento minimo 2000, ricalcolato con l’aumento dell’1,6%, il trattamento minimo mensile è pari a lire 721.600 nella rideterminazione tecnica citata in circolare, mentre le tabelle riportano per il 1° gennaio 2000 il trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi pari a lire 720.900, con importi annui corrispondenti. Su tale base vengono aggiornati anche il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, i limiti di reddito per l’integrazione al minimo, quelli per la maggiorazione sociale, per le pensioni sociali e per gli assegni sociali, nonché i limiti di reddito che incidono su pensioni ai superstiti e assegni di invalidità.
Massimale di retribuzione imponibile e fasce pensionabili
La circolare ridetermina il massimale di retribuzione pensionabile con aliquota del 2% annuo e le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992 e per quelle acquisite dal 1° gennaio 1993. Viene inoltre aggiornato il massimale di retribuzione imponibile ex articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995, indicato in tabella per gli anni dal 1996 al 2000, con valore 2000 pari a lire 144.263.000.
Pensioni sociali, assegni sociali e maggiorazioni
Sono riportati i nuovi limiti di reddito e gli importi mensili per pensione sociale e assegno sociale per gli anni 1997-2000, oltre alle regole di calcolo dell’importo mensile da detrarre o riconoscere in presenza di redditi del pensionato e del coniuge. La circolare richiama anche gli aumenti previsti dalla legge n. 448 del 1998 e dalla legge n. 488 del 1999 per le pensioni di categoria INVCIV trasformate in pensione o assegno sociale, inclusi i casi di ciechi civili ultrassessantacinquenni nati prima o dopo il 1° gennaio 1931.
Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti
Le tabelle finali aggiornano gli importi e i limiti di reddito per pensioni, assegni di assistenza, indennità di accompagnamento, speciale indennità, assegno a vita, indennità di comunicazione e indennità di frequenza. Per molte di tali prestazioni è indicato che l’erogazione avviene indipendentemente dalle condizioni economiche, mentre per altre restano applicati specifici limiti reddituali e formule di calcolo aggiornati per il 2000.
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