Circolare numero 26 del 8-2-2000
Con il DM 7/1/2000 sono state determinate le retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero. Definizione dell'ambito territoriale di applicazione. Istruzioni operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il D.M. 7 gennaio 2000 che fissa, per il 2000, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi completi di sicurezza sociale. Vengono richiamati l'ambito di applicazione della legge n. 398/1987, le esclusioni territoriali, l'utilizzo delle retribuzioni anche per malattia e maternità, le regole per quadri, dirigenti e giornalisti e le modalità di regolarizzazione per gennaio 2000, con scadenza al 16 del terzo mese successivo alla circolare e applicazione di interessi legali. Sono inoltre riportate le tabelle delle retribuzioni convenzionali per i principali settori e fasce.
Determinazione per l'anno 2000 delle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2000 per lavoratori italiani all'estero
La circolare trasmette il D.M. 7 gennaio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000, con il quale vengono fissate le retribuzioni convenzionali per l'anno 2000 ai fini contributivi dei lavoratori italiani operanti all'estero. Il provvedimento si colloca nell'ambito dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, e serve a individuare la base imponibile per i contributi dovuti nelle ipotesi in cui le assicurazioni obbligatorie non siano coperte da accordi internazionali di sicurezza sociale.
Ambito di applicazione e rapporti con la normativa internazionale
La disciplina riguarda i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non coperti da accordi completi di sicurezza sociale. La circolare chiarisce che il regime della legge n. 398/1987 si colloca in un ambito residuale rispetto a varie ipotesi di esclusione o prevalenza di altre fonti: Stati membri della CEE, San Marino, Spazio Economico Europeo, Convenzione europea di sicurezza sociale e convenzioni bilaterali o parziali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia.
In particolare, viene precisato che dal 1 gennaio 1995 Austria, Svezia e Finlandia sono Stati membri a tutti gli effetti; lo Spazio Economico Europeo continua a operare con Liechtenstein, Norvegia e Islanda; la Convenzione europea di sicurezza sociale, di fatto, si applica ormai solo nei rapporti con la Turchia. Per i Paesi con convenzioni parziali, il sistema della legge n. 398/1987 continua a operare per le assicurazioni non regolate dalla convenzione stessa.
Paesi con convenzioni di sicurezza sociale
La circolare elenca i Paesi extracomunitari con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela. Per tali Paesi, le retribuzioni convenzionali del decreto assumono rilievo solo in via residuale, per gli aspetti non disciplinati dalle convenzioni vigenti.
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali oltre ai contributi
I valori convenzionali fissati dal decreto non rilevano solo ai fini del versamento contributivo. La circolare ricorda infatti che essi sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità quando occorra assumere a riferimento le retribuzioni dell'anno 2000. Il decreto, come negli anni precedenti, prevede inoltre fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie professionali e criteri di riproporzione giornaliera in caso di eventi intervenuti nel corso del mese.
Criteri applicativi per le categorie speciali
Per quadri, dirigenti e giornalisti la fascia imponibile si determina raffrontando la retribuzione nazionale con gli scaglioni indicati nelle tabelle del decreto. Inoltre, l'art. 3 stabilisce che i valori convenzionali sono divisibili in 26 giornate quando nel mese intervengano assunzione, cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l'estero.
Regolarizzazione dei periodi di gennaio 2000
Le aziende che, per il mese di gennaio 2000, non abbiano potuto adeguarsi tempestivamente alle nuove retribuzioni convenzionali possono regolarizzare il periodo secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale del 2,5% calcolati dal 16 febbraio 2000 fino al versamento.
Per la compilazione del modello DM10/2, le aziende devono:
- calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1 gennaio 2000 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- aumentare le retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione delle differenze così calcolate, determinando i contributi sui nuovi importi;
- indicare nei quadri B-C, in uno dei righi in bianco, l'importo degli interessi al tasso legale del cinque per cento sulle differenze contributive, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "oneri accessori".
Tabelle delle retribuzioni per il 2000
Il provvedimento riporta tabelle dettagliate delle retribuzioni convenzionali, espresse in lire, per i principali settori produttivi e professionali: industria, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e agricoltura. Sono inoltre previste fasce specifiche per quadri, dirigenti e giornalisti, con importi differenziati per settore e scaglione di retribuzione nazionale.
Disposizione finale sul trattamento di disoccupazione
L'art. 4 del D.M. dispone che sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 deve essere liquidato anche il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Tale previsione conferma il rilievo delle retribuzioni convenzionali non solo ai fini contributivi, ma anche per alcune prestazioni previdenziali.
Punti principali
Oggetto e finalità del decreto
La circolare trasmette il D.M. 7 gennaio 2000, pubblicato in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000, che determina per l'anno 2000 le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Tali valori costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale per tutte le assicurazioni obbligatorie non contemplate da tali accordi.
Ambito territoriale di applicazione
La legge n. 398/1987 si applica al di fuori degli Stati membri della CEE, di San Marino, dello Spazio Economico Europeo e dei Paesi coperti da convenzioni o regolamenti di sicurezza sociale. La circolare precisa che, dopo la ratifica del Trattato, Austria, Svezia e Finlandia sono Stati membri a tutti gli effetti dal 1 gennaio 1995; lo SEE resta applicabile nei rapporti con Liechtenstein, Norvegia e Islanda; la Convenzione europea di sicurezza sociale, di fatto, opera ormai solo nei rapporti con la Turchia; per i Paesi con convenzioni parziali il regime della legge n. 398/1987 si applica in via residuale.
Paesi con convenzioni di sicurezza sociale
L'Italia risulta legata da convenzioni di sicurezza sociale con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex)Jugoslavia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela. Per questi Paesi il regime convenzionale trova applicazione solo per gli aspetti non disciplinati dalle singole convenzioni.
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni fissate dal decreto sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, quando occorra fare riferimento alle retribuzioni relative all'anno 2000. Il decreto prevede inoltre, come negli anni precedenti, fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori e criteri per la determinazione della retribuzione giornaliera in caso di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento intervenuti nel corso del mese.
Regolarizzazione per il mese di gennaio 2000
Le aziende che non abbiano potuto adeguare per gennaio 2000 le retribuzioni convenzionali del D.M. 7 gennaio 2000 possono regolarizzare il periodo secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con maggiorazione degli interessi al tasso legale del 2,5% calcolati dal 16 febbraio 2000 fino alla data del versamento.
Modalità di compilazione del DM10/2
Per la regolarizzazione tramite DM10/2 le aziende devono: calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1 gennaio 2000 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione, calcolando i contributi sui nuovi totali; indicare nei quadri B-C, in uno dei righi in bianco, l'importo degli interessi al tasso legale del cinque per cento sulle differenze contributive, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "oneri accessori".
Criteri per quadri, dirigenti e giornalisti
Per i quadri, la fascia di retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente. Lo stesso criterio è richiamato per dirigenti e giornalisti, con tabelle specifiche che individuano le diverse fasce e le corrispondenti retribuzioni convenzionali per settore.
Misure delle retribuzioni convenzionali
La circolare riporta le tabelle per il 2000 con gli importi convenzionali, espressi in lire, per industria, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e agricoltura, oltre alle fasce per quadri, dirigenti e giornalisti. Il D.M. stabilisce che, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in 26 giornate.
Prestazione di disoccupazione per rimpatriati
L'art. 4 del decreto prevede che sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 sia liquidato anche il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 8 feb 2000Circolare numero 27 del 8-2-2000
- Circolare · 9 feb 2000Circolare numero 28 del 9-2-2000
- Circolare · 9 feb 2000Circolare numero 3 del 09/02/2000
- Circolare · 10 feb 2000Circolare numero 30 del 10-2-2000
- Circolare · 10 feb 2000Circolare numero 29 del 10-2-2000
- Circolare · 4 feb 2000Circolare numero 10 del 04-02-2000 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →