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Circolare

Circolare numero 27 del 8-2-2000

il D.M. 31/12/1999, emesso ai sensi dell'art. 8, c. 2 della legge 29.12.1990 n. 407, ha confermato per l'anno 1999 nella misura del "16,3%" la media nazionale 1998 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. In conseguenza, le imprese che abbiano assunto nel 1999 lavoratori con contratto di formazione negli ambiti circoscrizionali per i quali detto rapporto sia superiore a "16,3%", potranno usufruire della contribuzione ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19/1/1955, n. 25.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la pubblicazione del D.M. 31 dicembre 1999, che conferma per il 1999 la media nazionale del 16,3% nel rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro e riconferma le circoscrizioni del Centro-Nord già individuate dal D.M. 18 dicembre 1998. Tali aree restano rilevanti per l'applicazione della contribuzione ridotta, pari a quella degli apprendisti, per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese non artigiane e non operanti nei territori del Mezzogiorno. Vengono richiamate le circoscrizioni interessate, le esclusioni per i territori del Mezzogiorno, alcune precisazioni per Pomezia, Colleferro e Rieti, le regole di spettanza del beneficio e il termine entro cui recuperare eventuali differenze contributive versate in eccedenza.

Individuazione per il 1999 delle aree svantaggiate del Centro-Nord ai fini dell'agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, L. 407/1990

Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord per l'agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, L. 407/1990

La circolare dà conto del D.M. 31 dicembre 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000, con il quale sono state confermate per l'anno 1999 le aree del Centro-Nord che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Tale conferma rileva ai fini dell'applicazione della contribuzione ridotta per i contratti di formazione e lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti.

Presupposto normativo e criterio di individuazione

L'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che, per le imprese operanti nelle circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro sia dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Il decreto del 31 dicembre 1999 conferma per il 1999 il valore della media nazionale nel 16,3% e ribadisce che i medesimi ambiti territoriali già individuati dal D.M. 18 dicembre 1998 restano validi anche per l'anno 1999.

Circoscrizioni interessate

Le circoscrizioni del Centro-Nord richiamate come aventi un rapporto superiore alla media nazionale, e quindi interessate all'agevolazione, sono quelle già riportate nel decreto ministeriale del 18 dicembre 1998. In particolare:

  • Emilia Romagna: Ravenna, Codigoro, Forlì, Cesena, Riccione, Rimini;
  • Lazio: Roma, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia;
  • Toscana: Livorno, Pisa, Grosseto, Follonica;
  • Umbria: Terni;
  • Marche: Fano.

La circolare precisa che non sono elencate le circoscrizioni che, pur presentando il medesimo rapporto, risultano totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Precisazioni per alcune circoscrizioni del Lazio

Per le circoscrizioni di Pomezia, Colleferro e Rieti, che risultano solo parzialmente ricomprese nei territori del T.U. n. 218/1978, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 162 del 1 agosto 1996.

Soggetti beneficiari e durata dell'agevolazione

La circolare ribadisce che il beneficio del contributo apprendisti spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro. Per le assunzioni con decorrenza nell'anno 1999, l'agevolazione spetta per l'intera durata del contratto, anche se il rapporto si protrae oltre l'anno e scade in un periodo successivo nel quale la situazione occupazionale potrebbe non essere più la stessa.

Contratti di formazione e lavoro di tipologia B

Per i contratti di formazione di tipologia B, per i quali i benefici contributivi operano subordinatamente alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, la circolare precisa che, ai fini della fruizione dell'agevolazione ex art. 8, comma 2, L. n. 407/1990, occorre fare riferimento alla data di assunzione del lavoratore e non a quella di trasformazione del rapporto.

Istruzioni operative e recupero delle differenze contributive

Per le istruzioni operative la circolare rinvia alle circolari n. 43 del 23 febbraio 1996 e n. 198 del 25 settembre 1997. Viene inoltre chiarito che il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi già decorsi può essere effettuato mediante una delle denunce DM10/2 entro il termine di scadenza del giorno 16 degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Importi del contributo apprendisti richiamati nella circolare

La circolare riporta anche gli importi del contributo apprendisti, tenendo conto della soppressione dei contributi Tbc, Asili nido ed Enaoli disposta dall'art. 3, comma 1, della L. n. 448/1998. Gli importi indicati sono i seguenti:

  • per il 1999, senza quota TBC: 4.800 lire (2,48 euro) senza Inail e 4.980 lire (2,57 euro) con Inail;
  • per il 1999, comprensivo della quota TBC: 4.930 lire (2,55 euro) senza Inail e 5.110 lire (2,64 euro) con Inail;
  • per il 2000: 4.890 lire (2,53 euro) senza Inail e 5.070 lire (2,62 euro) con Inail.

Valenza generale del criterio di individuazione

Il decreto ministeriale richiama infine che la determinazione delle aree con rapporto inferiore o superiore alla media nazionale non rileva solo per l'art. 8, comma 2, della L. n. 407/1990, ma vale anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio territoriale.

Punti principali

Oggetto del decreto e conferma della media nazionale

Il D.M. 31 dicembre 1999 individua le aree svantaggiate del Centro-Nord che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Per l'anno 1999 la media nazionale è confermata nel 16,3%, con conferma degli ambiti territoriali già individuati per il 1998 dal D.M. 18 dicembre 1998.

Rilevanza per l'agevolazione contributiva

La media nazionale assume rilievo ai fini della fruizione della contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti, applicabile alla quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il beneficio riguarda le imprese diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Circoscrizioni interessate

Le circoscrizioni del Centro-Nord richiamate come aventi rapporto superiore alla media nazionale, e quindi interessate alle agevolazioni contributive, sono quelle già elencate nel D.M. 18 dicembre 1998: Emilia Romagna (Ravenna, Codigoro, Forlì, Cesena, Riccione, Rimini), Lazio (Roma, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia), Toscana (Livorno, Pisa, Grosseto, Follonica), Umbria (Terni) e Marche (Fano).

Esclusioni e precisazioni territoriali

La circolare precisa che non sono riportate le circoscrizioni che, pur presentando il rapporto richiesto, sono interamente comprese nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del T.U. n. 218/1978. Per Pomezia, Colleferro e Rieti, che risultano solo parzialmente ricomprese nei territori del T.U., sono richiamate le disposizioni della circolare n. 162 del 1 agosto 1996.

Soggetti beneficiari e condizioni di spettanza

L'agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro. Per le assunzioni con decorrenza nell'anno 1999, il beneficio spetta per tutta la durata del contratto, anche se il rapporto prosegue e scade in un anno successivo nel quale la situazione occupazionale possa essere diversa.

Contratti di formazione di tipologia B

Per i contratti di formazione di tipologia B, per i quali i benefici contributivi sono subordinati alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ai fini della fruizione dell'agevolazione ex art. 8, comma 2, della L. n. 407/1990 si deve fare riferimento alla data di assunzione del lavoratore e non alla data di trasformazione del rapporto.

Istruzioni operative e recupero dei contributi

Per le istruzioni operative generali la circolare rinvia alle circolari n. 43 del 23 febbraio 1996 e n. 198 del 25 settembre 1997. Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi già decorsi può essere effettuato con una delle denunce DM10/2 entro il termine di scadenza del giorno 16 degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Importi del contributo apprendisti

Vengono richiamati gli importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti dal 1 gennaio 1999 e, per effetto della soppressione dei contributi Tbc, Asili nido ed Enaoli prevista dall'art. 3, comma 1, della L. n. 448/1998, sono indicati sia gli importi senza sia quelli comprensivi della quota Tbc. Per il 1999: 4.800 lire (2,48 euro) senza Inail e 4.980 lire (2,57 euro) con Inail, senza quota TBC; 4.930 lire (2,55 euro) senza Inail e 5.110 lire (2,64 euro) con Inail, comprensivi della quota TBC. Per il 2000, il contributo settimanale apprendisti è indicato in 4.890 lire (2,53 euro) senza Inail e 5.070 lire (2,62 euro) con Inail.

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