Circolare numero 29 del 10-2-2000
A-CABOTAGGIO MARITTIMO - A.1)- Articolo 224 del Codice della navigazione (v. allegato n.1) - A.2) Regolamento CEE n.3577/92 (v. allegato n.2) - A.3)- Sgravi contributivi per le imprese del cabotaggio marittimo che operano con navi battenti bandiera italiana: comma 1 dell'art.9 della legge 28 dicembre 1999, n.522 (v. allegato n.3) - A.4)- Navi rientranti nello sgravio e navi escluse dallo sgravio dell'art.9, comma 1, della legge n.522/1999 - A.5)- Decadenza dallo sgravio contributivo: comma 2 dell'art.9 della legge n.522/1999 - A.6)- Imponibile contributivo e CCNL - A.7)- Navi iscritte nel "Registro internazionale" italiano che esercitano parzialmente servizi di cabotaggio. - B-DISPOSIZIONI OPERATIVE - B.1)- Verifica delle condizioni poste dall'art.9, comma 1, della legge n.522/1999 per il riconoscimento del diritto allo sgravio. - B.2)- Applicazione dello sgravio ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) - B.3)- Modalità di recupero da parte delle aziende dei crediti contributivi maturati nel periodo dal 1.1.1999 alla prima denuncia di modello DM10-2 comprensiva dello sgravio per cabotaggio marittimo nazionale. - B.4)- Controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sul rispetto del CCNL a bordo delle navi battenti bandiera italiana impiegate nel cabotaggio marittimo, ai fini della decadenza dal diritto allo sgravio - B.5)- Modalità operative - Codifica aziende - B.6)- Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo quadro del cabotaggio marittimo alla luce dell'art.224 del Codice della navigazione e del Regolamento CEE n.3577/92, nonché l'estensione dello sgravio contributivo previsto dall'art.9 della legge n.522/1999 alle imprese che impiegano navi battenti bandiera italiana in servizi di cabotaggio nazionale. Sono chiariti i soggetti ammessi, le navi incluse ed escluse, le condizioni per il beneficio, i casi di decadenza, i criteri per l'imponibile contributivo e le modalità operative di richiesta, recupero e conguaglio del credito. Vengono inoltre fornite istruzioni specifiche per le posizioni INPS, i codici di autorizzazione e la gestione dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro, oltre agli allegati normativi e al fac-simile della dichiarazione annuale.
Cabotaggio marittimo e sgravi contributivi per le imprese armatoriali
Cabotaggio marittimo e sgravi contributivi ex legge n.522/1999
La circolare interviene sul regime del cabotaggio marittimo e sull'estensione dello sgravio contributivo alle imprese armatoriali che operano nel cabotaggio nazionale con navi battenti bandiera italiana. Il documento coordina la disciplina interna con quella comunitaria e fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del beneficio, i controlli e le modalità di recupero dei crediti.
Quadro normativo del cabotaggio marittimo
La prima parte ricostruisce il nuovo assetto dell'art.224 del Codice della navigazione, modificato dalla legge n.30/1998, con il superamento della precedente riserva a favore delle sole navi italiane. Il cabotaggio tra porti della Repubblica è ora riservato, nei limiti del Regolamento CEE n.3577/92, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono la relativa bandiera, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti per l'ammissione al cabotaggio nello Stato membro di esercizio.
Il Regolamento CEE n.3577/92 viene richiamato come fonte direttamente applicabile e obbligatoria negli Stati membri. La circolare ne evidenzia la portata definitoria, chiarendo che il cabotaggio marittimo comprende:
- il cabotaggio continentale;
- i servizi di approvvigionamento off-shore;
- il cabotaggio con le isole.
Vengono inoltre individuati i soggetti qualificabili come armatori comunitari:
- cittadini di uno Stato membro stabiliti in uno Stato membro e svolgenti attività di navigazione;
- compagnie di navigazione stabilite secondo la legislazione di uno Stato membro, con centro principale dell'attività e controllo effettivo nello stesso;
- cittadini o compagnie stabiliti fuori della Comunità ma controllati da cittadini di uno Stato membro, purché le navi siano registrate in uno Stato membro e battano la relativa bandiera.
Regole comunitarie su servizi pubblici e isole
La circolare richiama anche l'art.4 del Regolamento, che consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o imporre obblighi di servizio pubblico per i servizi di cabotaggio da, tra e verso le isole. Tale facoltà deve essere esercitata su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori comunitari.
Sono inoltre riportate le regole specifiche dell'art.3 sul personale di bordo. Per il cabotaggio continentale e le navi da crociera, le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato di bandiera; per il cabotaggio con le isole, la competenza è dello Stato ospitante. Dal 1° gennaio 1999, per le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano cabotaggio con le isole in connessione con un viaggio internazionale, la competenza torna allo Stato di bandiera. Sono anche richiamate le misure di salvaguardia previste dall'art.5 e le deroghe temporanee dell'art.6 per specifiche tipologie di servizi e per talune aree del Mediterraneo e delle regioni insulari.
Sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo nazionale
L'art.9, comma 1, della legge n.522/1999 estende, dal 1° gennaio 1999 e per il triennio 1999-2001, i benefici dell'art.6, comma 1, della legge n.30/1998 alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo dell'80% delle contribuzioni dovute e riguarda gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti dell'art.119 del Codice della navigazione, imbarcato su navi di bandiera italiana che svolgono servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali per almeno il 50% del loro impiego annuo.
La circolare precisa che il richiamo alla legge n.30/1998 deve intendersi limitato alla disposizione del comma 1 dell'art.6, con esclusione delle regole speciali previste per il Registro internazionale in tema di contrattazione collettiva e tipologie di personale imbarcato.
Soggetti, navi e personale interessati
Possono beneficiare dello sgravio le navi battenti bandiera italiana iscritte nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti, siano esse gestite da armatori privati o pubblici, purché adibite al cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50% dell'impiego complessivo annuo. Per l'armatoria pubblica sono espressamente richiamate ADRIATICA, TIRRENIA, CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR, SAREMAR e, per i traghetti Sicilia-Sardegna, le Ferrovie dello Stato S.p.a.
Non rientrano nel beneficio:
- le navi battenti bandiera di altro Paese comunitario;
- le navi adibite a servizi ausiliari della navigazione, come rimorchio, bunkeraggio e pilotaggio;
- i marittimi italiani imbarcati su nave comunitaria di altra bandiera, salvo specifiche ipotesi di assoggettamento al regime obbligatorio italiano richiamate dalla circolare.
Il beneficio si applica esclusivamente al personale di equipaggio in possesso dei requisiti di cittadinanza previsti dall'art.119 C.N., cioè marittimi italiani o comunitari. Restano quindi esclusi i membri dell'equipaggio extracomunitari.
Imponibile contributivo e contratto collettivo di riferimento
Per i marittimi italiani o comunitari imbarcati su navi italiane adibite al cabotaggio nazionale, il contratto collettivo di riferimento per la determinazione della retribuzione imponibile ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge n.389/1989 è il CCNL italiano stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il tipo di nave utilizzato. La circolare distingue i contratti riferibili all'armatoria privata e a quella pubblica.
Il documento chiarisce che le speciali disposizioni della legge n.30/1998 sul contratto collettivo riguardano solo il personale del Registro internazionale e non si estendono al cabotaggio marittimo nazionale. Il riferimento al CCNL italiano vale anche per i marittimi italiani imbarcati su navi addette al cabotaggio nazionale battenti bandiera di altro Stato membro, quando essi siano assoggettati al regime obbligatorio italiano in base alla normativa comunitaria richiamata.
Decadenza dal beneficio e controlli
L'art.9, comma 2, della legge n.522/1999 prevede la decadenza dallo sgravio in due ipotesi:
- mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo, accertato dagli organi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, se dalla violazione derivi condanna penale del datore di lavoro.
La circolare evidenzia che il controllo sul rispetto del CCNL ha una portata ampia, perché non riguarda soltanto il minimo imponibile retributivo, ma l'intero rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo. Per renderlo effettivo è necessario un raccordo tra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e le sedi INPS. In mancanza di una comunicazione di decadenza da parte degli organi ministeriali, l'INPS non può procedere autonomamente al recupero delle somme sgravate, salvo quanto già previsto dalla disciplina generale sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Il secondo periodo del comma 2 prevede una certificazione della Capitaneria di porto sui nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare. La circolare ne ridimensiona la rilevanza ai fini del controllo contributivo INPS, chiarendo che il modello DM10/2 è compilato per singola nave e non consente un riscontro nominativo analitico sull'intero personale dell'impresa armatoriale. Tale adempimento riguarda in sostanza le aziende che, per dimensioni, utilizzano il turno particolare come strumento di arruolamento, restando escluse le piccole imprese che non possono farvi ricorso.
Dichiarazione di responsabilità e istruttoria presso l'INPS
Per accedere allo sgravio le imprese devono presentare alla Sede INPS competente, per ciascuna nave gestita, una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge n.15/1968. La dichiarazione deve attestare:
- l'effettuazione del cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50% dell'impiego complessivo nell'anno precedente;
- la previsione di adibizione della nave al cabotaggio nazionale per almeno il 50% nell'anno in corso.
La dichiarazione va inoltrata entro il 31 gennaio di ciascun anno sia alla Sede INPS sia all'Ufficio marittimo competente. In prima applicazione, per l'anno 1999 e la previsione 2000, il termine è fissato al 15 marzo 2000 o, in alternativa, alla data del primo utilizzo del credito.
La documentazione serve anche ad attivare i controlli dell'Autorità marittima e a consentire l'eventuale recupero delle somme indebitamente non versate a titolo di sgravio.
Recupero dei crediti maturati e modalità di utilizzo
Poiché la misura è retroattiva dal 1° gennaio 1999, le imprese possono aver già maturato un credito contributivo per il 1999. Prima del recupero, devono inviare alla Sede INPS competente la dichiarazione di responsabilità e una comunicazione integrativa con l'importo del credito maturato per ciascuna nave e con il relativo piano di utilizzo.
Il credito può essere recuperato mediante:
- compensazione sul modello F24, nei limiti dell'art.25, comma 2, del D.Lgs. n.241/1997, con tetto di lire 500 milioni fino al 2000;
- conguaglio nel modello DM10/2, nei limiti dei contributi dovuti e fino ad esaurimento nelle denunce successive;
- richiesta di rimborso alla SAP competente, totale o parziale;
- compensazione tramite procedura ordinaria.
La circolare precisa che, nel caso di conguaglio, non possono essere richiesti interessi sulle somme recuperate.
Gestione dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro
Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, lo sgravio si estende anche al periodo di riposo a terra successivo allo sbarco da nave rientrante nel beneficio, quando tale riposo ha natura compensativa dei riposi non fruiti a bordo. In questo caso, la contribuzione va versata su una posizione separata dell'azienda armatoriale, distinta dalla posizione contributiva della nave.
Terminato il periodo di riposo compensativo, le contribuzioni relative agli ulteriori periodi trascorsi a terra dal personale in CRL restano dovute nella posizione ordinaria dell'impresa, senza applicazione del beneficio.
Codici di autorizzazione e compilazione del DM10/2
Sulla base della documentazione presentata, la posizione contributiva riferita al personale marittimo imbarcato viene contraddistinta dal codice di autorizzazione 9E, relativo alla posizione nave avente titolo allo sgravio ex legge n.522/1999. Il codice ha decorrenza dal 1° gennaio 1999 e non è compatibile con il codice 2N.
Per le contribuzioni relative ai marittimi in CRL è prevista una posizione accessoria separata con codice di autorizzazione 9N.
Nella denuncia DM10/2 le imprese devono:
- esporre nei quadri B-C il personale avente diritto allo sgravio;
- indicare lo sgravio corrente nel quadro D con la dicitura "SGRAVIO CONTR. CABOT. L. 522/1999" e il codice C900;
- indicare gli arretrati con la dicitura "ARR. SGRAVIO CONTR. CABOT. L. 522/1999" e il codice C910.
Se per lo stesso periodo era già stato fruito lo sgravio capitario della legge n.449/1997 o lo sgravio totale annuale della legge n.448/1998, tali importi devono essere restituiti nella stessa denuncia con i codici M195 e M203. In tali casi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Per i marittimi comunitari continuano a valere i codici C000, X000 e, per i cittadini dei Paesi aderenti allo SEE, il codice N000, con indicazione del solo numero dei dipendenti.
Allegati e modello di dichiarazione
La circolare chiude con gli allegati normativi: il testo dell'art.224 del Codice della navigazione, il Regolamento CEE n.3577/92, il testo dell'art.9 della legge n.522/1999 e il fac-simile della dichiarazione di responsabilità annuale. Quest'ultima deve contenere i dati dell'armatore, della nave e della posizione contributiva INPS, oltre alla dichiarazione sulla percentuale di cabotaggio svolta nell'anno precedente e sulla previsione per l'anno in corso.
Punti principali
Nuovo assetto normativo del cabotaggio marittimo
La riserva del cabotaggio tra porti italiani non è più limitata alle navi italiane, ma è estesa agli armatori comunitari che impiegano navi registrate e battenti bandiera di uno Stato membro UE, purché sussistano i requisiti richiesti nello Stato in cui l'attività è esercitata. La disciplina nazionale viene ricondotta al Regolamento CEE n.3577/92, che definisce cabotaggio continentale, servizi off-shore e cabotaggio con le isole.
Ambito soggettivo e oggettivo dello sgravio contributivo
Lo sgravio di cui all'art.9, comma 1, della legge n.522/1999 si applica alle imprese che armano navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50% del loro impiego complessivo annuo. Il beneficio riguarda gli oneri contributivi relativi al personale dell'equipaggio in possesso dei requisiti dell'art.119 C.N., cioè marittimi italiani o comunitari; restano esclusi i membri extracomunitari. Sono escluse le navi di altro Paese comunitario, le navi adibite a servizi ausiliari della navigazione e, in generale, le situazioni in cui manca il requisito della bandiera italiana.
Navi ammesse, navi escluse e particolarità del Registro internazionale
Rientrano nel beneficio le navi battenti bandiera italiana iscritte nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, gestite da armatori privati o pubblici, incluse le società pubbliche ADRIATICA, TIRRENIA, CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR, SAREMAR e le Ferrovie dello Stato per i traghetti Sicilia-Sardegna. Sono escluse le navi comunitarie di altra bandiera e quelle adibite a rimorchio, bunkeraggio, pilotaggio e altri servizi ausiliari. Per le navi iscritte nel Registro internazionale è consentito un solo viaggio mensile di cabotaggio, nei limiti previsti dalla legge, se il viaggio segue o precede una tratta internazionale; oltre tale limite viene meno l'iscrizione al Registro e il relativo sgravio.
Imponibile contributivo, contratto collettivo e continuità di rapporto
Per i marittimi italiani o comunitari imbarcati su navi italiane addette al cabotaggio nazionale il CCNL di riferimento per la retribuzione imponibile è quello italiano stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, distinto tra armatoria privata e pubblica. La disciplina contrattuale speciale della legge n.30/1998 resta circoscritta al Registro internazionale e non si estende al cabotaggio nazionale. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, lo sgravio si applica anche alle retribuzioni del periodo di riposo a terra compensativo, con gestione separata delle contribuzioni relative.
Decadenza dal beneficio e controlli ministeriali
La decadenza dallo sgravio consegue al mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo, accertato dagli organi del Ministero del lavoro, e alla violazione delle norme su sicurezza e igiene del lavoro quando ne derivi condanna penale del datore di lavoro. Le imprese devono corredare i prospetti contributivi con certificazione della Capitaneria di porto relativa ai nominativi iscritti nel turno particolare, ma la circolare chiarisce che tale certificazione rileva soprattutto ai fini dei controlli ministeriali e non incide sulla compilazione contributiva INPS.
Documentazione, codici INPS e modalità di recupero dei crediti
Per ottenere il beneficio le imprese devono presentare alla Sede INPS competente la dichiarazione di responsabilità annuale sull'operatività della nave e la comunicazione integrativa con l'importo del credito e il piano di utilizzo. Le posizioni nave sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E, mentre per i marittimi in CRL è prevista una posizione accessoria 9N. Il credito maturato dal 1° gennaio 1999 può essere recuperato tramite compensazione F24, conguaglio su DM10/2, rimborso alla SAP o compensazione ordinaria, nel rispetto del limite generale di lire 500 milioni annui fino al 2000.
Indicazioni operative per la compilazione del DM10/2
Nel DM10/2 lo sgravio corrente va esposto con il codice C900 e la dicitura "Sgravio contr. cabot. L. 522/1999", mentre gli arretrati con il codice C910 e la dicitura "Arr. sgravio contr. cabot. L. 522/1999". Se la stessa contribuzione ha già beneficiato dello sgravio capitario della legge n.449/1997 o dello sgravio totale annuale della legge n.448/1998, tali importi devono essere restituiti con i codici M195 e M203. Sono inoltre richiamati i codici per i marittimi comunitari, extracomunitari e SEE: C000, X000 e N000.
Allegati normativi e fac-simile della dichiarazione
La circolare riporta in allegato il testo dell'art.224 C.N., il Regolamento CEE n.3577/92, l'art.9 della legge n.522/1999 e lo schema della dichiarazione di responsabilità da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il fac-simile richiede i dati dell'armatore e della nave, l'indicazione della percentuale di cabotaggio svolto nell'anno precedente e la previsione di impiego per l'anno in corso, da inviare sia alla Sede INPS sia all'Ufficio marittimo competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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