Sentenza del 30/11/2016 n. 24408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana, che aveva dichiarato nulla la cartella di pagamento notificata al liquidatore della società, ritenendo irregolare la notifica perché non risultava previamente notificata presso la sede sociale e perché la cartella non indicava il nominativo e l'indirizzo del liquidatore. L'Agenzia ha sostenuto che, anche qualora la notificazione fosse stata invalida, la proposizione del ricorso da parte della società avesse sanato tale vizio per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo alla violazione dell'art. 145 c.p.c. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha stabilito che la conoscenza effettiva dell'atto e la sua impugnazione da parte del destinatario sanano la nullità della notificazione, poiché consentono l'esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto.
La notificazione affetta da nullità, ma non necessariamente inesistente, si considera sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, in particolare quando il destinatario ne ha avuto conoscenza e lo ha tempestivamente impugnato.
Art. 145 c.p.c.
La questione relativa alle modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche e al liquidatore è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento del motivo fondato sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile comporta, per gli atti tributari, anche l'applicazione del regime processuale delle nullità e delle relative sanatorie.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
In caso di cassazione della sentenza impugnata, la Corte può rinviare la causa al giudice di merito, come avvenuto con il rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione.
Massime di principio
- La notificazione irregolare di un atto tributario non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità definitiva dell'atto: occorre distinguere tra nullità sanabile e inesistenza assoluta.
- Quando il destinatario dimostra di aver conosciuto l'atto e lo impugna, la nullità della notificazione è normalmente sanata per raggiungimento dello scopo, perché il diritto di difesa è stato concretamente esercitato.
- Le irregolarità relative al luogo, al destinatario o alle indicazioni contenute nella notificazione possono perdere rilevanza se l'atto è arrivato effettivamente a conoscenza del destinatario entro i termini utili.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non implica necessariamente che la notificazione fosse regolare in origine, ma impedisce al destinatario di ottenere l'annullamento dell'atto soltanto sulla base del vizio notificatorio.
- Il principio riguarda soprattutto i vizi di notificazione qualificabili come nullità; non si estende automaticamente ai casi di inesistenza radicale della notificazione, da valutare in concreto secondo la gravità della deviazione dallo schema legale.
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