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Sentenza

Sentenza del 26/02/2016 n. 1101 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIMBORSI - Tardivo pagamento IRAP - Sanzioni - Avviso bonario - Mancata impugnazione dell'avviso bonario - Pagamento in forma ridotta - Istanza di rimborso - Legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere diritto al rimborso della sanzione pagata in forma ridotta a seguito di un avviso bonario emesso per il tardivo versamento degli acconti IRAP. La questione riguardava, in particolare, se la mancata impugnazione dell'avviso bonario rendesse definitiva e non più contestabile la sanzione, impedendo la successiva presentazione dell'istanza di rimborso.

La decisione

La richiesta di rimborso è stata ritenuta ammissibile e potenzialmente legittima. L'avviso bonario, infatti, non accerta formalmente una violazione di legge e non costituisce un atto impositivo definitivo. Di conseguenza, la sua mancata impugnazione non determina l'acquiescenza né la definitività giudiziale della pretesa, soprattutto quando il pagamento è stato effettuato in misura ridotta. Il contribuente può quindi chiedere il rimborso della sanzione ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, ferma la verifica concreta dell'indebito versamento e dei relativi presupposti.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Istanza di rimborso delle somme versate e non dovute.

    La norma consente al contribuente di chiedere il rimborso di somme indebitamente versate. La richiesta può riguardare anche una sanzione pagata in misura ridotta a seguito di avviso bonario, poiché tale avviso non rende definitivamente accertata la violazione.

Massime di principio

  • L'avviso bonario è normalmente una comunicazione finalizzata a favorire il pagamento spontaneo e non equivale, di per sé, a un atto impositivo definitivo.
  • La mancata impugnazione dell'avviso bonario non comporta automaticamente la definitività giudiziale della pretesa né impedisce sempre una successiva istanza di rimborso.
  • Il pagamento in misura ridotta effettuato per beneficiare delle agevolazioni previste dall'avviso bonario non implica necessariamente il riconoscimento irreversibile della violazione.
  • Quando il contribuente ritiene non dovuta una somma versata, può valutare la presentazione di un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, rispettando i termini e dimostrando l'indebito pagamento.
  • La possibilità di ottenere il rimborso dipende comunque dalla verifica concreta della violazione, della correttezza del calcolo e della sussistenza dei presupposti normativi, oltre che dall'eventuale decorso dei termini.

Testo integrale

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