Sentenza del 26/02/2016 n. 1101 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSI - Tardivo pagamento IRAP - Sanzioni - Avviso bonario - Mancata impugnazione dell'avviso bonario - Pagamento in forma ridotta - Istanza di rimborso - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto al rimborso della sanzione pagata in forma ridotta a seguito di un avviso bonario emesso per il tardivo versamento degli acconti IRAP. La questione riguardava, in particolare, se la mancata impugnazione dell'avviso bonario rendesse definitiva e non più contestabile la sanzione, impedendo la successiva presentazione dell'istanza di rimborso.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata ritenuta ammissibile e potenzialmente legittima. L'avviso bonario, infatti, non accerta formalmente una violazione di legge e non costituisce un atto impositivo definitivo. Di conseguenza, la sua mancata impugnazione non determina l'acquiescenza né la definitività giudiziale della pretesa, soprattutto quando il pagamento è stato effettuato in misura ridotta. Il contribuente può quindi chiedere il rimborso della sanzione ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, ferma la verifica concreta dell'indebito versamento e dei relativi presupposti.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Istanza di rimborso delle somme versate e non dovute.
La norma consente al contribuente di chiedere il rimborso di somme indebitamente versate. La richiesta può riguardare anche una sanzione pagata in misura ridotta a seguito di avviso bonario, poiché tale avviso non rende definitivamente accertata la violazione.
Massime di principio
- L'avviso bonario è normalmente una comunicazione finalizzata a favorire il pagamento spontaneo e non equivale, di per sé, a un atto impositivo definitivo.
- La mancata impugnazione dell'avviso bonario non comporta automaticamente la definitività giudiziale della pretesa né impedisce sempre una successiva istanza di rimborso.
- Il pagamento in misura ridotta effettuato per beneficiare delle agevolazioni previste dall'avviso bonario non implica necessariamente il riconoscimento irreversibile della violazione.
- Quando il contribuente ritiene non dovuta una somma versata, può valutare la presentazione di un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, rispettando i termini e dimostrando l'indebito pagamento.
- La possibilità di ottenere il rimborso dipende comunque dalla verifica concreta della violazione, della correttezza del calcolo e della sussistenza dei presupposti normativi, oltre che dall'eventuale decorso dei termini.
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