Sentenza del 16/05/2016 n. 2907 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Indeducibilità - Sussiste e discende da regole generali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'indeducibilità dei costi risultanti da fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, ritenendo che tale conseguenza potesse derivare soltanto dall'accertamento di un illecito penale o dalla relativa configurazione. La questione riguardava quindi se, in assenza di una condanna o di un illecito penalmente rilevante, i costi potessero comunque essere dedotti dal reddito d'impresa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili in base alle regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa. L'indeducibilità non richiede la preventiva configurazione o prova di un illecito penale, poiché deriva dalla mancanza dell'effettiva operazione economica e, quindi, dell'inerenza e della reale riferibilità del costo all'attività d'impresa.
Norme richiamate
Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES
Un costo è deducibile solo se effettivo, inerente e riferibile a un'operazione realmente sostenuta dall'impresa. Le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti non documentano un costo reale e, pertanto, non possono essere portate in deduzione.
Disciplina fiscale delle operazioni oggettivamente inesistenti
L'inesistenza oggettiva dell'operazione è sufficiente a escludere la deducibilità del relativo costo; tale conseguenza opera sul piano tributario autonomamente rispetto all'eventuale rilevanza penale della condotta.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale presuppone che il costo sia reale: una fattura, da sola, non prova l'effettiva esecuzione dell'operazione.
- Quando l'operazione è oggettivamente inesistente, il costo è indeducibile anche se non è stato accertato o contestato un reato.
- Il giudizio tributario sull'esistenza e sull'inerenza del costo è autonomo rispetto al procedimento penale e non dipende necessariamente da una condanna.
- Per difendere la deducibilità di un costo è necessario dimostrare non solo la regolarità formale della fattura, ma anche l'effettiva prestazione o cessione, il pagamento e la concreta utilità per l'attività d'impresa.
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