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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10774/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza che dichiarò il ricorrente colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per inottemperanza a un ordine di allontanamento emesso dal Questore (condotta accertata il 23/11/2022). Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione perché al momento del fatto era già in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma (31/03/2020) e convive con sorella cittadina italiana, per cui, ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, non poteva essere espulso; contestata pertanto l'illegittimità del decreto di espulsione (oltre a profili legati a successivo rinnovo/ritiro del permesso); (2) omissione di motivazione circa la non applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000); (3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: diniego del minimo edittale, dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (i) per il primo motivo, omissione dell'onere di "autosufficienza" del ricorso in Cassazione: la documentazione richiamata non è stata allegata né indicata con precisione tali da renderla agevolmente reperibile nel fascicolo, con conseguente inammissibilità per carenza di precisione e completezza; (ii) il secondo motivo (tenuità del fatto) è inammissibile perché il ricorso non si confronta specificamente con il capo della sentenza che ha negato la tenuità e non dimostra l'insufficienza della motivazione di primo grado; (iii) il terzo motivo è inammissibile perché il giudice di pace ha applicato la pena nel minimo edittale richiamando criteri di equità: la determinazione della pena entro i limiti edittali è discrezionale e insindacabile in Cassazione quando si applichi il minimo o una misura prossima al minimo; inoltre, le attenuanti generiche non risultano specificamente richieste in primo grado. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quater

    Norma che punisce l'inottemperanza al nuovo ordine di allontanamento dal territorio, configurata dal giudice di pace nei confronti dell'imputato per la condotta accertata il 23/11/2022.

  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'imprescindibilità della convivenza con familiare cittadino italiano quale ostativo all'espulsione; la Corte non è entrata nel merito poiché la relativa documentazione non è stata adeguatamente prodotta e indicata in cassazione.

  • decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 274, art. 34

    Norma relativa all'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorso ha indicato tale rimedio ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per mancato concreto confronto con la decisione di primo grado.

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. d)

    Riferimento alla necessità che il ricorso per cassazione sia autosufficiente e contenga gli elementi necessari per individuare gli atti del processo dedotti a sostegno del motivo; la Corte richiama questo principio per dichiarare inammissibile il primo motivo.

  • codice di procedura penale, art. 591

    Norma richiamata in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso e all'onere di rendere il ricorso 'autosufficiente', secondo la giurisprudenza citata.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Individua il vizio di motivazione come possibile motivo di cassazione; la Corte però richiede che il ricorso specifichi con precisione gli atti/processuali che comproverebbero la carenza di motivazione del giudice di merito.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena (equità, adeguatezza), cui il giudice di merito può attenersi; la Corte ha ritenuto la determinazione del giudice di pace insindacabile in Cassazione essendo stata applicata la pena nel minimo.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: impone che la sanzione pecuniaria accessoria sia irrogata salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve essere 'autosufficiente': ogni documento o atto del processo richiamato deve essere allegato o individuato con precisione nel fascicolo; la mera generica menzione comporta inammissibilità del motivo.
  • La contestazione dell'illegittimità di un decreto di espulsione richiede in Cassazione la produzione o l'indicazione precisa dei documenti che provano la situazione soggettiva (es. permesso di soggiorno, certificati di famiglia) e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti la Corte non può entrare nel merito.
  • Le doglianze sulla non applicazione della particolare tenuità del fatto (tenuità) devono confrontarsi specificamente con i motivi e il capo della sentenza di primo grado; la mera affermazione generica senza analisi puntuale è inammissibile.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: se la pena è applicata al minimo o in misura prossima al minimo, la Corte di cassazione difficilmente può rivederla salvo errori di diritto o illogicità manifeste.
  • Le rilfessioni sulle circostanze attenuanti generiche richiedono che tali circostanze siano state richieste e dedotte in primo grado; non potendo la Cassazione supplire la mancata deduzione, l'omessa richiesta può rendere il motivo inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se la Corte ritiene colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento a favore della Cassa delle ammende; per evitarlo, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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