Cassazione Civile, Sentenza n. 8652/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento, in primo grado, dell'avviso di accertamento notificato a Teresa Franzese per l'anno 2004 relativo a reddito di partecipazione (quota 33,33%) in Del Prete Immobiliare s.r.l. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la presunzione di attribuzione agli soci in virtù della ristretta base partecipativa, la motivazione della sentenza d'appello e vizi procedurali/di prova relativi agli utili extracontabili e all'anno di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Il rigetto si fonda sul principio secondo cui l'esistenza e la validità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società (in relazione a utili extracontabili) costituiscono presupposto imprescindibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci nelle società a ristretta base partecipativa; essendo l'avviso societario venuto meno per motivi sostanziali (decisioni controverse e carenza di documenti probatori come il processo verbale della Guardia di Finanza), ne è derivata l'illegittimità degli avvisi notificati ai soci. La Corte ha altresì richiamato precedenti pronunce di cassazione che avevano già escluso i ricorsi dell'Ufficio per la mancata produzione di documentazione probatoria. Non si è pronunziato sulle spese di lite per assenza di difesa della contribuente.
Norme richiamate
art. 23, comma 8‑bis, legge n. 176/2020
Norma richiamata per la relazione/udienza in Cassazione (indicazione del Consigliere relatore ai sensi della procedura prevista)
d.lgs. n. 546/1992, art. 62, primo comma
Richiamato come norma procedurale del processo tributario; impugnazioni e rimedi nell'ambito del contenzioso tributario
art. 295 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta violazione del principio di giudicato; il giudizio Cassazione ha osservato che il giudicato che incide sostanzialmente sul merito dell'accertamento societario pregiudica gli avvisi emessi contro i soci
art. 2909 c.c.
Richiamato in punto di effetti della decisione giudiziale (effetti preclusivi del giudicato) rispetto alle posizioni dei soci
art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Norme sui motivi di cassazione (violazione di legge e omessa/contraddittoria motivazione): invocate dall'Agenzia ma ritenute non fondate dalla Corte in relazione alle censure di motivazione e di applicazione di norme processuali
d.P.R. n. 600/1973, artt. 38 e 39, primo comma, lettera d)
Norme fiscali richiamate dall'Agenzia in tema di modalità di accertamento e presunzioni: la Corte ha comunque ribadito che la presunzione derivante dalla ristretta base partecipativa richiede come presupposto un accertamento societario valido
art. 2697 c.c.
Regola della ripartizione dell'onere della prova; invocata nella contestazione circa l'onere probatorio dell'Ufficio sulla effettiva distribuzione degli utili e sull'anno di imputazione
Massime di principio
- Per imputare utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa è necessario che l'avviso di accertamento diretto alla società, relativo a quegli utili, sia valido: l'accertamento societario costituisce presupposto indefettibile per la presunzione di attribuzione ai soci.
- L'annullamento dell'avviso societario per vizi che attengono al merito (e quindi con effetto sostanziale) travolge gli avvisi notificati ai singoli soci; viceversa, annullamenti di carattere meramente formale o procedurale (es. inesistenza della notifica, errata intestazione) possono avere effetto limitato e non necessariamente precludere gli accertamenti a carico dei soci.
- La ristretta base partecipativa configura una presunzione semplice di attribuzione pro quota degli utili, ma essa richiede che l'esistenza degli utili stessi sia accertata validamente (documentazione probatoria a carico dell'Ufficio).
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di produrre la documentazione probatoria essenziale (es. processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e relativi allegati); la mancata produzione può rendere infondati gli avvisi di accertamento.
- In contenziosi tributari, le censure su motivazione e violazione di norme procedurali in Cassazione richiedono specificità e attinenza a vizi apprezzabili secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c.; contestazioni generiche o prive di prova documentale sono difficilmente rilevanti.
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