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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8652/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento, in primo grado, dell'avviso di accertamento notificato a Teresa Franzese per l'anno 2004 relativo a reddito di partecipazione (quota 33,33%) in Del Prete Immobiliare s.r.l. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la presunzione di attribuzione agli soci in virtù della ristretta base partecipativa, la motivazione della sentenza d'appello e vizi procedurali/di prova relativi agli utili extracontabili e all'anno di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Il rigetto si fonda sul principio secondo cui l'esistenza e la validità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società (in relazione a utili extracontabili) costituiscono presupposto imprescindibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci nelle società a ristretta base partecipativa; essendo l'avviso societario venuto meno per motivi sostanziali (decisioni controverse e carenza di documenti probatori come il processo verbale della Guardia di Finanza), ne è derivata l'illegittimità degli avvisi notificati ai soci. La Corte ha altresì richiamato precedenti pronunce di cassazione che avevano già escluso i ricorsi dell'Ufficio per la mancata produzione di documentazione probatoria. Non si è pronunziato sulle spese di lite per assenza di difesa della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8‑bis, legge n. 176/2020

    Norma richiamata per la relazione/udienza in Cassazione (indicazione del Consigliere relatore ai sensi della procedura prevista)

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 62, primo comma

    Richiamato come norma procedurale del processo tributario; impugnazioni e rimedi nell'ambito del contenzioso tributario

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta violazione del principio di giudicato; il giudizio Cassazione ha osservato che il giudicato che incide sostanzialmente sul merito dell'accertamento societario pregiudica gli avvisi emessi contro i soci

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in punto di effetti della decisione giudiziale (effetti preclusivi del giudicato) rispetto alle posizioni dei soci

  • art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c.

    Norme sui motivi di cassazione (violazione di legge e omessa/contraddittoria motivazione): invocate dall'Agenzia ma ritenute non fondate dalla Corte in relazione alle censure di motivazione e di applicazione di norme processuali

  • d.P.R. n. 600/1973, artt. 38 e 39, primo comma, lettera d)

    Norme fiscali richiamate dall'Agenzia in tema di modalità di accertamento e presunzioni: la Corte ha comunque ribadito che la presunzione derivante dalla ristretta base partecipativa richiede come presupposto un accertamento societario valido

  • art. 2697 c.c.

    Regola della ripartizione dell'onere della prova; invocata nella contestazione circa l'onere probatorio dell'Ufficio sulla effettiva distribuzione degli utili e sull'anno di imputazione

Massime di principio

  • Per imputare utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa è necessario che l'avviso di accertamento diretto alla società, relativo a quegli utili, sia valido: l'accertamento societario costituisce presupposto indefettibile per la presunzione di attribuzione ai soci.
  • L'annullamento dell'avviso societario per vizi che attengono al merito (e quindi con effetto sostanziale) travolge gli avvisi notificati ai singoli soci; viceversa, annullamenti di carattere meramente formale o procedurale (es. inesistenza della notifica, errata intestazione) possono avere effetto limitato e non necessariamente precludere gli accertamenti a carico dei soci.
  • La ristretta base partecipativa configura una presunzione semplice di attribuzione pro quota degli utili, ma essa richiede che l'esistenza degli utili stessi sia accertata validamente (documentazione probatoria a carico dell'Ufficio).
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di produrre la documentazione probatoria essenziale (es. processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e relativi allegati); la mancata produzione può rendere infondati gli avvisi di accertamento.
  • In contenziosi tributari, le censure su motivazione e violazione di norme procedurali in Cassazione richiedono specificità e attinenza a vizi apprezzabili secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c.; contestazioni generiche o prive di prova documentale sono difficilmente rilevanti.

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