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Sentenza

Sentenza n. 7248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente aveva impugnato la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per cinque giorni, irrogata a seguito di un episodio avvenuto durante una riunione sindacale presso la Direzione regionale: secondo la contestazione, dopo un acceso confronto verbale aveva aggredito fisicamente e verbalmente un dirigente, afferrandolo per il colletto e per un orecchio. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello il dipendente ha dedotto, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, lett. f), del C.C.N.L., dell’art. 7, lett. f), del d.P.R. 64/2012 e dell’art. 12, comma 3, lett. f), del C.C.N.L. 2004, sostenendo che i fatti si erano verificati fuori dall’orario e dagli ambienti di lavoro; dall’altro, l’eccesso di potere, l’illogicità e il difetto di motivazione in relazione alla proporzionalità della sanzione e ai criteri di gradualità previsti dall’art. 12, comma 1, lett. a), del C.C.N.L. L’Amministrazione ha sostenuto che l’episodio era avvenuto nel corso di una riunione sindacale in sede di servizio, che gli atti istruttori avevano documentato l’aggressione e che la sanzione era motivata in ragione della gravità della condotta, del ruolo del dipendente e del contesto.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR confermata. Il Collegio ha escluso che la natura sindacale della riunione sottraesse il dipendente ai doveri connessi al suo status di appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco: l’attività sindacale consente margini più ampi di critica, ma non copre condotte aggressive che superano i limiti della corretta dialettica e del legittimo esercizio della libertà sindacale. La doglianza relativa al fatto che l’episodio sarebbe avvenuto fuori dall’orario e dagli ambienti di lavoro non è stata ritenuta idonea a escludere la rilevanza disciplinare della condotta, tenuto conto che essa si era verificata nel corso di una riunione sindacale e che i doveri inerenti allo status non vengono meno per tale circostanza. È stata inoltre ritenuta giustificata, adeguatamente motivata e proporzionata la sospensione per cinque giorni, in considerazione della gravità dell’aggressione; la censura sulla gradualità e sulla motivazione della misura è quindi stata disattesa. Spese del grado compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 36, lett. f), C.C.N.L.

    La decisione del Tar appare coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul limite della continenza formale, quanto alle modalità espressive, e della continenza sostanziale, quanto al contenuto delle affermazioni nell’azione sindacale.

    La norma è richiamata tra quelle che l’appellante assume violate; la decisione conferma che la condotta sindacale resta soggetta ai limiti della continenza formale e sostanziale e non giustifica aggressioni.

  • art. 7, lett. f), d.P.R. 64/2012

    la circostanza che il comportamento sia stato tenuto durante una riunione sindacale non determina, di per sé, la sospensione dei doveri inerenti allo status di appartenente al Corpo

    La partecipazione a una riunione sindacale non sospende i doveri di servizio e di condotta connessi allo status di vigile del fuoco.

  • art. 12, comma 3, lett. f), C.C.N.L. 2004

    analogamente, la sanzione disciplinare adottata si appalesa giustificata ben motivata e proporzionata alla gravità dei fatti addebitati.

    La sanzione disciplinare prevista dalla disposizione è legittima nel caso di condotta aggressiva di rilevante gravità, quando risulti giustificata, adeguatamente motivata e proporzionata.

  • art. 12, comma 1, lett. a), C.C.N.L.

    analogamente, la sanzione disciplinare adottata si appalesa giustificata ben motivata e proporzionata alla gravità dei fatti addebitati.

    La valutazione della gradualità della sanzione va rapportata alla gravità dei fatti; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto proporzionata la sospensione di cinque giorni.

Massime di principio

  • L’esercizio della funzione sindacale consente al dipendente una più ampia libertà di critica e di intervento nei confronti dell’amministrazione, ma non esclude i doveri di condotta connessi al rapporto di servizio né legittima comportamenti aggressivi che travalichino i limiti della corretta dialettica.
  • Per il personale dei Vigili del Fuoco, la partecipazione a una riunione sindacale non determina, di per sé, la sospensione dei doveri inerenti allo status di appartenenza al Corpo; il ruolo sindacale comporta anche una particolare responsabilità esemplare.
  • La sanzione disciplinare è legittima quando la gravità concreta della condotta, unitamente alle circostanze del caso e al ruolo ricoperto dal dipendente, giustifica una misura adeguatamente motivata e proporzionata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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