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Sentenza

Sentenza n. 1247/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1108/2024, resa nel giudizio R.G. 532/2024, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 16 ottobre 2024, notificata in data 9 novembre 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, divenuta giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione di buoni spesa per complessivi 1.000 euro. Nonostante la notificazione della sentenza e successive diffide via PEC, l'Amministrazione non aveva inizialmente provveduto. La ricorrente chiedeva quindi l'ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alle spese di lite.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale attestante l'avvenuto accredito, da parte di Sogei S.p.a., degli importi riconosciuti dalla sentenza civile. La ricorrente ha confermato l'avvenuto adempimento, precisando tuttavia che esso era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stato integralmente soddisfatto il diritto azionato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto diversi mesi dopo la notificazione e il deposito del ricorso, quando il giudizio era già stato instaurato. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    La ricorrente agisce innanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1108/2024.

    Le controversie relative all'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi possono essere proposte con il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudizio di ottemperanza è deciso secondo il rito e i poteri disciplinati dall'art. 114 c.p.a.; nel caso concreto, l'avvenuto adempimento ha determinato la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    accerta il diritto di parte ricorrente all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023;

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per le annualità riconosciute dalla sentenza presupposta.

  • art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016

    per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500 per ogni annualità;

    La modalità esecutiva del diritto riconosciuto consiste nella generazione dei buoni spesa della Carta elettronica del docente, per un importo di 500 euro per ciascuna annualità.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendo più necessario adottare misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • L'adempimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso di ottemperanza non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'adempimento sia intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio e a distanza di tempo dalla sua introduzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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