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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14321/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico, insieme ad altri colleghi, aveva chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della remunerazione asseritamente spettante per la frequenza, negli anni 1982-1984, di un corso di specializzazione medica presso un’università, con conseguimento del diploma. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’università e condannato in solido Presidenza del Consiglio e Ministero a pagare una somma calcolata per anno di corso ex art. 11 l. n. 370/1999. In appello le amministrazioni avevano notificato l’atto al difensore dell’appellato presso il domicilio fisico originariamente eletto, non presso il domicilio digitale successivamente indicato. La Corte d’appello aveva comunque esaminato il gravame e ridotto l’importo riconosciuto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il medico ha denunciato violazione dell’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 e degli artt. 325, 330 e 291 c.p.c., nonché nullità della sentenza o del procedimento, sostenendo che la notifica dell’appello era nulla o inesistente perché avrebbe dovuto essere eseguita al domicilio digitale, ritenendo revocato quello fisico; ha anche sostenuto che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il vizio e dichiarare improcedibile o inammissibile l’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che l’indicazione del domicilio digitale non rende di per sé inefficace il domicilio fisico eletto, se non vi è stata espressa revoca, e che l’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 riguarda la notifica presso la cancelleria, non quella al domicilio eletto o dichiarato. Ha quindi ritenuto valida la notifica dell’atto di appello presso il domicilio fisico originariamente eletto e non espressamente revocato. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che la tardiva costituzione in appello del ricorrente avrebbe comunque sanato l’eventuale nullità ai sensi degli artt. 291 e 293 c.p.c. Non sono state liquidate spese in cassazione per difetto di attività difensiva delle amministrazioni intimate; è stato dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-sexies d.l. n. 179/2012

    la disposizione disciplina la notifica presso la cancelleria in caso di impossibilità di notifica all’indirizzo PEC e non incide sulla validità del domicilio fisico eletto, che resta utilizzabile se non revocato espressamente

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell’impugnazione, ma la Corte ha escluso che la questione fosse decisiva ai fini della validità della notifica dell’atto di appello

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto valido il luogo di notifica prescelto

  • art. 291 c.p.c.

    l’eventuale nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione tardiva dell’appellato nel giudizio di appello

  • art. 293 c.p.c.

    richiamato per la sanatoria della nullità per costituzione della parte destinataria

  • art. 360 n.3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 n.4 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 11 l. n. 370/1999

    norma applicata nei gradi di merito per la liquidazione della somma spettante ai medici specializzandi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • L’indicazione del domicilio digitale da parte del difensore non comporta, di regola, la revoca automatica del domicilio fisico precedentemente eletto: quest’ultimo continua a essere un recapito valido per la notificazione, salvo espressa revoca.
  • La disciplina dell’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 limita la notificazione in cancelleria e non elimina la concorrente validità della notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato.
  • La notificazione dell’atto di impugnazione al domicilio fisico eletto, in presenza di un domicilio digitale successivamente indicato ma non esclusivo, non è nulla per ciò solo, né determina improcedibilità o inammissibilità dell’impugnazione.
  • L’eventuale nullità della notificazione può essere sanata dalla costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, anche se tardiva, quando la parte abbia comunque partecipato al grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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