Sentenza n. 1289/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva a) della determina dirigenziale n. 74 del 28.03.2024 con la quale il dirigente responsabile della procedura ha escluso la ricorrente dalla graduatoria di ammissione di cui all'Avviso Pubblico per la partecipazione dei dipendenti del Comune di Scafati alle progressioni verticali con procedura valutativa ex art. 13 CCNL 16/11/2022 nonchè dei verbali della Commissione esaminatrice; b) della determina dirigenziale n. 74 del 28.03.2024 con la quale il dirigente responsabile della procedura ha approvato la graduatoria finale di merito e dichiarato i vincitori dell'Avviso Pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto di Funzionario Amministrativo nella parte in cui non ha inserito la ricorrente; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso l'Avviso Pubblico, per la partecipazione dei dipendenti del Comune di Scafati alle progressioni verticali con procedura valutativa ex art. 13 CCNL 16.11.2022 che possa incidere negativamente sulla posizione giuridica della ricorrente; e per la DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad essere ammessa ed inserita, previa attribuzione di idoneo punteggio, nella graduatoria finale di merito relativa all'Avviso Pubblico de quo, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente qualora quest'ultima risultasse soggetto destinatario di riqualificazione, con riserva di avanzare anche ulteriore domanda autonoma di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall''illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di progressione verticale e approvazione della graduatoria finale per un posto di funzionario amministrativo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 74 del 28 marzo 2024, con cui era stata esclusa dalla procedura valutativa per una progressione verticale ex art. 13 CCNL 16 novembre 2022, nonché gli atti della commissione e la graduatoria finale nella parte in cui non la includeva. L’esclusione era stata motivata dal fatto che la dipendente risultava inquadrata nel profilo amministrativo soltanto dal 3 febbraio 2022 e, quindi, non avrebbe posseduto il requisito dell’esperienza decennale previsto dalla Tabella C del CCNL. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies l. 241/1990, dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, dell’art. 13 CCNL 16 novembre 2022, dell’avviso pubblico e del regolamento comunale, sostenendo che l’esperienza dovesse essere computata con riferimento all’area di provenienza, e non al medesimo profilo professionale del posto da ricoprire. Ha inoltre denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, arbitrarietà, sviamento, disparità di trattamento, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, par condicio e legittimo affidamento, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel corso del giudizio il Comune ha indetto una seconda procedura per il medesimo profilo, all’esito della quale la ricorrente è stata ammessa, dichiarata vincitrice e inquadrata nell’area dei funzionari. L’amministrazione ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse; la ricorrente ha tuttavia sostenuto di avere ancora interesse all’annullamento della prima esclusione, in particolare per il riconoscimento della diversa decorrenza dell’anzianità nella nuova area, allegando di avere maturato oltre venti anni di esperienza nell’area degli istruttori, anche durante il distacco presso una procura della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha escluso che la seconda procedura, favorevole alla ricorrente, determinasse l’improcedibilità del ricorso. La circostanza che l’amministrazione avesse dapprima escluso la dipendente valorizzando il suo inquadramento formale nel profilo amministrativo soltanto dal 3 febbraio 2022 e, meno di due anni dopo, l’avesse ammessa alla nuova procedura per il medesimo profilo, dichiarandola vincitrice sulla base degli stessi requisiti di esperienza e anzianità, è stata ritenuta dimostrativa di una contraddittorietà logica dell’azione amministrativa. Secondo il Collegio, il successivo comportamento dell’amministrazione ha mostrato che, già al momento della prima procedura, la ricorrente possedeva i requisiti richiesti, dovendosi considerare la concreta esperienza ventennale maturata nell’area inferiore di provenienza, anziché il solo dato dell’inquadramento formale nel profilo amministrativo. L’indizione della seconda procedura non ha eliminato l’illegittimità della prima esclusione, anche perché le decorrenze dell’anzianità nella nuova area potevano essere diverse. Il TAR ha quindi annullato la determina dirigenziale n. 74 del 28 marzo 2024, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La disposizione è richiamata quale disciplina legislativa delle progressioni verticali e del passaggio tra aree, in relazione alla valutazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza.
art. 13 CCNL 16 novembre 2022
La norma contrattuale è richiamata quale base della procedura valutativa per le progressioni tra aree prevista dall’avviso pubblico.
Tabella C CCNL 16 novembre 2022
La Tabella C è richiamata per il requisito dell’esperienza decennale; il TAR ha ritenuto illegittima la valorizzazione del solo inquadramento formale nel profilo amministrativo, a fronte della concreta esperienza maturata nell’area inferiore di provenienza.
art. 21-octies l. 241/1990
È indicato tra i parametri di legittimità invocati dalla ricorrente, senza che la sentenza ne sviluppi uno specifico profilo applicativo.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati in relazione ai principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; il vizio concretamente valorizzato dal TAR è la contraddittorietà logica della diversa valutazione dei medesimi requisiti nelle due procedure.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione valuta requisiti di esperienza e anzianità per una progressione verticale, non può fondare l’esclusione sul solo dato dell’inquadramento formale in uno specifico profilo professionale se la disciplina applicabile e la concreta esperienza maturata sono riferibili all’area di provenienza.
- La successiva ammissione e valutazione favorevole del medesimo dipendente in una procedura per lo stesso profilo, fondata sugli stessi requisiti e a breve distanza temporale, può evidenziare una contraddittorietà logica dell’originaria esclusione e dimostrare che i requisiti sussistevano già alla data della prima procedura.
- L’indizione e lo svolgimento di una nuova procedura selettiva favorevole all’interessato non rendono necessariamente improcedibile l’impugnazione della prima esclusione quando permangono effetti giuridici autonomi, quali una diversa decorrenza dell’anzianità nella nuova area.
- L’amministrazione non può eludere l’illegittimità di una prima esclusione mediante una successiva procedura, quando quest’ultima non assicura al dipendente gli stessi effetti giuridici ed economici che sarebbero derivati dalla corretta ammissione alla procedura originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →