L.R. Marche 35/2020
Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dellantifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina i Parchi della memoria storica della Resistenza nelle Marche, per valorizzare i luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo. Prevede l’individuazione e la perimetrazione dei parchi con legge regionale, la nomina di comitati locali, contributi per attività e interventi di conservazione e promozione, e fissa la prima individuazione di cinque aree. Contiene norme finanziarie per il 2021 e abrogazioni di parti della l.r. 15/2013.
Valorizzazione dei Parchi della memoria storica della Resistenza nelle Marche
Valorizzazione dei luoghi della Resistenza e istituzione dei Parchi della memoria storica
La legge della Regione Marche promuove la tutela, la valorizzazione e la divulgazione dei valori della Resistenza e dell’antifascismo attraverso la creazione di aree di rilevante interesse storico-culturale denominate Parchi della memoria storica della Resistenza. L’intervento si colloca nel quadro dei principi costituzionali e si coordina con il sistema dei Percorsi della pace e della memoria antifascista già previsto dalla normativa regionale.
Finalità e inquadramento nel sistema regionale della memoria
La disciplina mira a mantenere viva la memoria storica della lotta partigiana e dell’antifascismo, valorizzando testimonianze, documenti, reperti, edifici e luoghi significativi. I Parchi della memoria storica sono espressamente qualificati come parte integrante del sistema unitario e coordinato dei Percorsi della pace e della memoria antifascista previsto dalla l.r. Marche 25 giugno 2013, n. 15.
Individuazione e perimetrazione dei parchi
I parchi non sono individuati in via generale e automatica, ma con legge regionale, che deve definire anche la relativa perimetrazione. La legge regionale deve riferirsi ad aree simbolo della Resistenza nelle Marche, cioè luoghi teatro di episodi paradigmatici della lotta partigiana e della formazione della coscienza democratica.
Comitati locali: composizione, funzioni e funzionamento
Per l’attuazione della disciplina, la Giunta regionale nomina un Comitato locale per ciascun Parco. Il Comitato ha funzioni di proposta e indirizzo verso gli enti competenti per la tutela e valorizzazione dell’area e cura la promozione e realizzazione delle attività e dei progetti finanziabili dalla legge.
La composizione è plurale e rappresentativa:
- un componente designato da ANPI Marche, con funzioni di presidente;
- un componente designato dai Comuni interessati;
- un componente designato dalle Province interessate;
- un componente designato dalla Regione;
- un componente designato dall’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche;
- un componente designato dall’Istituto di Storia delle Marche.
Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti. I membri restano in carica cinque anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta per un ulteriore quinquennio. Le riunioni si tengono presso la sede della Provincia interessata o presso sedi decentrate della Regione. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a rimborsi spese né a gettoni di presenza. La nomina deve avvenire entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di individuazione del singolo Parco.
Attività, interventi e contributi regionali
La Regione può concedere contributi per:
- conservazione e valorizzazione delle aree dei Parchi;
- iniziative culturali, didattiche e turistiche;
- manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti e monumenti relativi a Resistenza, antifascismo e lotta partigiana.
Le iniziative e gli interventi devono essere promossi e realizzati dai Comitati locali. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.
Prima applicazione: individuazione dei primi Parchi
In prima applicazione la legge individua direttamente cinque Parchi della memoria storica:
- area del Colle San Marco, nel Comune di Ascoli Piceno;
- area di Monte Sant’Angelo, nel Comune di Arcevia;
- aree di Vilano e Paravento del Monte Catria;
- area sita nei Comuni di Amandola e Montefortino;
- area dei Monti San Vicino e Canfaito.
Per queste aree la perimetrazione è quella delle cartografie allegate alla legge (Allegato A). I Comuni e le Province interessati devono verificare la coerenza delle misure di tutela previste dal PRG adeguato al PPAR e, se necessario, integrarle mediante accordo di programma ai sensi della l.r. 34/1992 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Entro lo stesso termine i Comuni, sentito l’ANPI, possono modificare la perimetrazione dell’Allegato A. Per questi parchi la Giunta regionale deve nominare i Comitati locali entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime di tutela e valorizzazione
I parchi individuati in prima applicazione sono espressamente sottoposti a tutela e valorizzazione tramite il sostegno e gli interventi previsti dalla legge. La disciplina richiama quindi strumenti urbanistici e di programmazione locale, oltre al supporto regionale attraverso i contributi.
Abrogazioni correlate
La legge dispone abrogazioni nella l.r. Marche 25 giugno 2013, n. 15, con eliminazione di parti di disposizioni collegate al precedente sistema regionale in materia di memoria antifascista e Resistenza.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno 2021, una spesa massima di 20.000 euro. La copertura avviene mediante incremento di pari importo degli stanziamenti della Missione 5, Programma 02, con corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 1, del bilancio 2020/2022. Dal 2022 in avanti la spesa trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio dei singoli esercizi. La Giunta è autorizzata alle conseguenti variazioni di bilancio.
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