R.R. Marche 7/2020
Modalità attuative della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali daffezione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Marche 10/2019 sui cimiteri per animali d’affezione: disciplina localizzazione, requisiti tecnici, autorizzazioni comunali via SUAP, gestione dei registri, trasporto e trattamento delle spoglie, cremazione, dismissione e vigilanza. I Comuni dovevano adeguare i regolamenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Modalità attuative per cimiteri e cremazione di animali d’affezione nelle Marche
Modalità attuative per i cimiteri di animali d’affezione nelle Marche
Il regolamento disciplina, per la Regione Marche, l’attuazione della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10, per garantire il rapporto affettivo con gli animali d’affezione nel rispetto dell’igiene, della salute pubblica e dell’ambiente. Definisce requisiti urbanistici e tecnici, procedure autorizzative, gestione dei cimiteri, trasporto e trattamento delle spoglie, cremazione, registri e dismissione.
Ambito e finalità
Il provvedimento specifica le modalità attuative della disciplina regionale sui cimiteri per animali d’affezione. In particolare regola:
- requisiti tecnici e urbanistici delle aree;
- modalità di realizzazione, gestione e dismissione;
- tenuta del registro delle sepolture;
- trasporto e trattamento delle spoglie;
- indicazioni per gli impianti di cremazione.
Individuazione delle aree e requisiti urbanistici
I Comuni, singoli o associati, individuano nei propri strumenti urbanistici le aree destinate ai cimiteri per animali, in coerenza con il regolamento. La localizzazione avviene fuori dai centri abitati, sentite ASUR e ARPAM, e deve rispettare fasce di rispetto libere da insediamenti, determinate secondo l’art. 338 del R.D. 1265/1934; la distanza si misura dalla recinzione del cimitero. Rimane possibile, per i soggetti interessati, attivare tramite SUAP la procedura di variante urbanistica prevista dal d.P.R. 160/2010.
Caratteristiche del terreno
I campi di interramento devono essere collocati in suolo idoneo sotto il profilo geologico, mineralogico, meccanico e fisico, asciutto e con adeguata porosità e capacità di drenaggio, così da favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il terreno deve consentire lo scasso fino ad almeno 200 cm e mantenere una distanza minima di 200 metri dai pozzi di acqua potabile.
Autorizzazione per realizzazione, gestione e ampliamento
La realizzazione, gestione e ampliamento dei cimiteri privati o pubblici, nonché degli impianti di cremazione, richiedono autorizzazione del Comune competente tramite SUAP. L’istanza deve essere corredata dalla documentazione edilizia e da:
- relazione idrogeologica con dati su terreno e falde acquifere;
- relazione tecnica con descrizione del sito, verifica di compatibilità igienico-sanitaria, sistemi di smaltimento di reflui e rifiuti, cartografia con indicazione delle fonti idriche e delle zone di tutela.
Nel procedimento il SUAP acquisisce:
- il parere igienico-sanitario dell’Area Vasta ASUR competente;
- il parere ambientale dell’ARPAM.
L’autorizzazione comunale deve contenere prescrizioni per realizzazione, ampliamento e gestione e imporre al richiedente:
- la realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione necessarie;
- la gestione nel rispetto della normativa vigente e del regolamento;
- il sostenimento delle spese per il ripristino integrale dell’area in caso di dismissione;
- la prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
Cimiteri realizzati dai Comuni e convenzioni di gestione
I Comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per animali d’affezione previa acquisizione dei pareri igienico-sanitario e ambientale. Possono inoltre affidarne la gestione ad altri soggetti tramite convenzioni che definiscono oneri economici ed eventuali esenzioni.
Le convenzioni devono disciplinare almeno:
- tariffe per ritiro e trasporto, confezionamento dei feretri, seppellimento, incenerimento, sepoltura delle ceneri, disseppellimento, riduzione in cellette ossario e uso di cellette ossario/cinerarie;
- orari di funzionamento;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti e reti;
- manutenzione di aree verdi, alberature e recinzioni;
- gestione del registro delle sepolture.
Requisiti strutturali e impiantistici
Le strutture cimiteriali devono comprendere:
- aree di seppellimento;
- spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per il pubblico, almeno uno accessibile a persone con disabilità;
- deposito attrezzi;
- allacciamento a rete idrica, fognaria ed elettrica.
Il parcheggio deve essere esterno alla struttura. La struttura deve essere recintata con altezza minima di 2 metri dal piano esterno di campagna, in modo da impedire l’ingresso di animali predatori. Le aree di seppellimento sono distinte per animali fino a 35 kg e per quelli oltre 35 kg, per rispettare i diversi tempi minimi di disseppellimento. Tra le fosse deve esserci un vialetto largo almeno 100 cm.
Smaltimento dei rifiuti cimiteriali
I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali sono gestiti secondo la disciplina dei rifiuti da attività cimiteriali prevista dal d.P.R. 254/2003.
Dismissione dei cimiteri
La dismissione della struttura cimiteriale va richiesta dal titolare dell’autorizzazione al Comune tramite SUAP. Il Comune autorizza la dismissione acquisendo il parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione ASUR e il parere dell’ARPAM, che contengono le prescrizioni per la tutela della salute e dell’ambiente. In ogni caso la dismissione è vietata prima che siano trascorsi dieci anni dall’ultima inumazione di animali.
Registro delle sepolture
Il gestore deve tenere un registro per ogni sepoltura o incenerimento, con annotazione di:
- data di arrivo delle spoglie;
- specie, razza, sesso, peso e nome dell’animale;
- numero identificativo, se previsto;
- estremi del certificato veterinario;
- dati del proprietario o conferitore, provati da idonea documentazione;
- punto di interramento o data di incenerimento;
- eventuali variazioni successive, come esumazioni.
Al proprietario o conferitore va rilasciata ricevuta da annotare nel registro. Il registro è vidimato in ogni pagina dall’ufficio comunale competente prima dell’uso e poi annualmente, e va conservato presso la struttura o in altro luogo che consenta agevole esibizione agli organi di controllo.
Trasporto delle spoglie
Il ritiro presso abitazioni, aziende o strutture veterinarie e il trasporto fino al cimitero possono essere effettuati dal gestore nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009. Resta comunque possibile per i privati proprietari trasportare le spoglie secondo le prescrizioni del regolamento.
Le spoglie devono essere collocate in contenitori biodegradabili, perfettamente chiusi ed ermetici, con etichetta riportante:
- dati dell’animale: nome, specie, numero identificativo se previsto, peso;
- dati del proprietario: nome, cognome e indirizzo.
Trattamento delle spoglie e inumazione
Le spoglie possono essere inumate o cremate se accompagnate dal certificato veterinario che escluda malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili secondo la normativa europea e statale. Sono escluse dal trattamento ordinario le spoglie di animali morti per malattie infettive e infestive trasmissibili, che devono essere incenerite in idonea struttura autorizzata ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.
L’inumazione avviene in terra vergine, senza opere murarie; sono ammesse targhe con le informazioni dell’animale, senza simboli o contenuti religiosi. Le fosse devono essere dimensionate adeguatamente e garantire almeno 150 cm di copertura di terreno sul contenitore. Le stesse regole si applicano anche in siti diversi dalle aree cimiteriali, nei casi consentiti dalla legge regionale, purché il proprietario disponga del certificato veterinario, produca dichiarazione sostitutiva sulla proprietà del terreno e, per gli equidi, ottenga anche l’autorizzazione al sotterramento dell’autorità sanitaria locale sentito il Servizio veterinario di Sanità Animale. I documenti vanno consegnati a quest’ultimo servizio.
Esumazioni
Le esumazioni ordinarie sono normalmente consentite dopo cinque anni dall’inumazione; per animali che al momento dell’inumazione pesavano oltre 35 kg, il termine è di dieci anni. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell’autorità giudiziaria. I resti mineralizzati possono essere raccolti in cellette ossario etichettate con specie e caratteristiche dell’animale.
Impianti di cremazione
All’interno delle aree cimiteriali possono essere realizzati impianti di cremazione per spoglie di animali d’affezione, previa autorizzazione comunale. Gli impianti possono ricevere solo spoglie destinate al cimitero e resti di esumazione.
Gli impianti devono essere a bassa capacità di incenerimento e coincenerimento e rispettare i requisiti del regolamento UE 142/2011 e quelli strutturali del regolamento, oltre a essere riconosciuti e inseriti negli elenchi degli stabilimenti autorizzati o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009. La camera di combustione deve poter accogliere animali fino a 160 cm di lunghezza e 110 kg di peso. Devono essere presenti post-combustore e dispositivi di abbattimento delle emissioni. I gas devono essere portati a 850 °C per almeno 2 secondi oppure a 1.100 °C per 0,2 secondi, con misurazione in punto rappresentativo della camera.
Cremazione e gestione delle ceneri
Le spoglie destinate all’incenerimento devono essere avviate all’impianto il prima possibile dopo l’arrivo al cimitero e conservate solo per il tempo strettamente necessario, nei loro contenitori, in condizioni idonee di temperatura e protezione da animali indesiderati. L’incenerimento avviene introducendo nella camera il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.
Le ceneri, su richiesta del proprietario, sono collocate in contenitori ermetici etichettati con specie, razza, sesso, nome dell’animale e nome del proprietario. I contenitori possono essere custoditi in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari.
Vigilanza e adeguamento dei regolamenti comunali
La vigilanza sulla realizzazione e gestione dei cimiteri è svolta dai Comuni e dai servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Aree Vaste ASUR competenti per territorio. I Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del regolamento entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 27 lug 2020R.R. Marche 6/2020
- Legge · 30 lug 2020L.R. Marche 36/2020
- Legge · 30 lug 2020L.R. Marche 35/2020
- Legge · 23 lug 2020L.R. Marche 31/2020
- Legge · 23 lug 2020L.R. Marche 32/2020
- Legge · 23 lug 2020L.R. Marche 33/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →