Circolare numero 144 del 2-8-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che l’attività dei gestori degli stabilimenti balneari va classificata nel settore terziario e quindi iscritta nella Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Vengono richiamati i precedenti chiarimenti del 1996 e del 1999 e si sottolinea che l’attività, per natura e organizzazione, si sostanzia in servizi commerciali, turistici e di ristoro. Alle Sedi viene richiesto, nei casi contenziosi, di sostenere tale orientamento e di svolgere accertamenti ispettivi accurati sulle strutture interessate, informandone subito gli uffici legali e la Direzione centrale.
Inquadramento previdenziale dei gestori di stabilimenti balneari
Inquadramento dei gestori degli stabilimenti balneari
La circolare ribadisce l’orientamento dell’Istituto in merito alla qualificazione previdenziale dell’attività svolta dai gestori degli stabilimenti balneari. Lo scopo è confermare l’appartenenza dell’attività al settore terziario e fornire alle strutture periferiche indicazioni operative per la gestione del contenzioso.
Riferimenti normativi e conferma dell’orientamento
L’INPS richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 259 del 20 dicembre 1996 e con il messaggio del 10 agosto 1999, n. 5647, confermando che l’attività dei gestori di stabilimenti balneari va classificata nel settore terziario. Tale conclusione è ricondotta all’art. 29 della legge n. 160/1975 e all’art. 1, comma 202, della legge n. 662/1996, con conseguente iscrizione nella Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
Caratteristiche dell’attività
La circolare descrive l’attività degli stabilimenti balneari come un insieme di servizi commerciali, turistici e di assistenza. Essa, infatti, non si esaurisce nella sola gestione della balneazione, ma comprende di norma:
- noleggio di cabine e attrezzature varie;
- servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande;
- animazione e intrattenimento;
- custodia valori;
- sorveglianza dei bambini;
- assistenza alla clientela;
- eventuali ulteriori servizi commerciali, quali boutique, edicola e tabaccheria.
La necessità di un’autorizzazione amministrativa prevista per i pubblici esercizi rafforza, secondo l’Istituto, la riconducibilità dell’attività al settore terziario.
Irrilevanza di orientamenti difformi sul settore artigianato
La circolare precisa che l’orientamento dell’INPS non viene modificato dalle pronunce di alcuni giudici di merito che, in specifiche situazioni, abbiano ritenuto valido l’inquadramento nel settore dell’artigianato operato da Commissioni provinciali per l’artigianato. L’Istituto ritiene infatti che la natura complessiva dell’attività resti quella commerciale e di servizi.
Adempimenti richiesti alle Sedi in caso di contenzioso
Per evitare che l’Istituto possa risultare soccombente in giudizio per carenza di elementi oggettivi di valutazione, le Sedi devono:
- rappresentare in modo argomentato l’orientamento dell’Istituto davanti alle Commissioni per l’Artigianato;
- svolgere accurati accertamenti ispettivi sulle strutture interessate;
- verificare caratteristiche organizzative, configurazione e, se necessario, l’attività esercitata con carattere di prevalenza.
Comunicazione interna degli esiti
Gli esiti degli accertamenti ispettivi devono essere portati immediatamente a conoscenza degli uffici legali competenti e della Direzione centrale, così da garantire un coordinamento tempestivo nella gestione del contenzioso.
Punti principali
Conferma dell’inquadramento nel settore terziario
L’INPS ribadisce che l’attività svolta dai gestori degli stabilimenti balneari deve essere considerata appartenente al settore terziario. Di conseguenza, i soggetti interessati devono essere ricondotti alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, in coerenza con l’art. 29 della legge n. 160/1975 e con l’art. 1, comma 202, della legge n. 662/1996.
Natura dell’attività svolta dagli stabilimenti balneari
La circolare evidenzia che l’attività degli stabilimenti balneari è esercitabile solo previa autorizzazione amministrativa prevista per i pubblici esercizi e si caratterizza normalmente per una pluralità di servizi coordinati: noleggio di cabine e attrezzature, servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza dei bambini, assistenza ai clienti e, talvolta, ulteriori attività commerciali come boutique, edicola o tabaccheria.
Esclusione dell’inquadramento nell’artigianato
L’orientamento dell’Istituto resta fermo anche in presenza di decisioni di merito che, in alcune fattispecie, abbiano ritenuto corretto l’inquadramento nel settore artigianato operato da Commissioni provinciali per l’artigianato. La circolare afferma che tali pronunce non sono idonee a modificare il criterio generale seguito dall’INPS.
Indicazioni operative per le Sedi
Nei casi che abbiano dato origine a contenzioso, le Sedi devono illustrare in modo argomentato l’orientamento dell’Istituto davanti alle Commissioni per l’Artigianato. Inoltre, devono effettuare accertamenti ispettivi puntuali sulle strutture interessate, per verificarne l’organizzazione, la configurazione e, se necessario, l’attività esercitata in via prevalente.
Comunicazione degli esiti ispettivi
L’esito degli accertamenti ispettivi deve essere comunicato immediatamente agli uffici legali interessati e alla Direzione centrale, così da consentire una gestione tempestiva e coerente delle eventuali controversie.
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